Tarsu è illegittima per i locali accessori come i “garage”, “cantine” e “solai”

feb 16 2012

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con alcune sentenze ha stabilito che la tassa sui rifiuti non è dovuta locali accessori alle abitazioni. I giudici tributari si sono riportati al contenuto di una circolare ministeriale secondo la quale “devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali “il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand’anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre, il contribuente stesso non ha l’onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti“. I giudici tributari di appello con le sentenze, hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani. In particolare, è stato affermato che “essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’uomo non avrebbe neppure il tempo o l’opportunità di produrre rifiuti“. Viene confermato quindi dalla Commissione tributaria regionale che i locali accessori alle abitazioni come i “garage”, cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

I cittadini che volessero opporsi ai versamenti, possono chiedere al Comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi alla sentenza. La norma infatti non si applica automaticamente, ma ha valore per ogni singolo ricorso presentato.

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Pubblicato da Il Gallo su feb 16 2012 Archiviato in Cronaca, Lecce, News & Salento. Puoi seguire i commenti a questo articolo attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

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