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Cronaca

Si accorge che la banca arrotonda i tassi illegittimamente: storica sentenza

L’utente ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli il quale gli ha dato completamente ragione

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Un sospetto fondato: la banca “sbaglia” gli arrotondamenti sul calcolo del tasso d’interesse variabile e chiede sempre qualcosa in più rispetto a quanto pattuito, con delle vere e proprie anomalie rispetto al contratto di mutuo a tasso variabile stipulato nel luglio 2011.  


Così l’idruntino Luciano Esposito ha notato che la banca mutuante aveva proceduto nel corso degli anni all’aggiornamento erroneo  su base trimestrale della misura del tasso contrattuale. L’istituto, infatti, aveva provveduto ad arrotondare, a proprio esclusivo vantaggio, il parametro di riferimento eletto in contratto (Euribor-365 a tre mesi, quotazione due giorni lavorativi precedenti), prendendo in considerazione anche i “millesimi” del relativo valore, nonostante tra le parti fosse stato concordato “l’arrotondamento al centesimo e cioè lo 0,05 superiore”.


Lo stesso cittadino ha rilevato, infatti, in data 1 maggio 2014, un “aumento ingiustificato” dall’1,80% all’1,85% del tasso di interesse regolante le rate di maggio, giugno e luglio 2014, “nonostante l’Euribor nei due giorni lavorativi precedenti all’1 maggio (29.4.2014) risulta essere pari a 0,35% quindi sommando lo spread (l’unico profitto per la banca) di 1,45% la somma totale è di 1,80%”.


A seguito delle ricognizioni del rimborso sin lì eseguito ha rilevato che la prassi seguita dall’intermediario era quella “normale” tanto che “anche nei mesi di agosto/settembre/ottobre 2012, novembre/dicembre/gennaio 2013 e febbraio/marzo/aprile 2014 il tasso di interesse non corrispondeva a quanto invece avrebbe dovuto essere”.


Viste tali incongruenze e la sorpresa manifestata dagli operatori della stessa banca alle legittime richieste di spiegazioni, l’utente ha presentato ricorso il 13 giugno 2014 allegando anche un preciso prospetto di calcolo, all’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Napoli il quale nonostante le resistenze dell’istituto di credito, con decisione prot. N. 0003262/15 dello scorso 28 aprile sul ricorso n. 0608908/2014, ha dato completamente ragione al consumatore, disponendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del tasso d’interesse nei sensi di cui in motivazione e condannando l’intermediario a corrispondere alla Banca d’Italia la somma di 200 euro quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20 euro quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Si legge in motivazione infatti: “In conclusione, l’interpretazione che appare più corretta della clausola di cui all’art. 5 del contratto qui dedotto, alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con particolare considerazione per la regola dell’interpretatio contra proferentem di cui all’art. 1370 c.c. (peraltro, sostanzialmente riprodotta nell’art. 35, 2° comma, cod. consumo), induce il Collegio ad affermare come le correzioni della seconda cifra decimale, al fine di operare l’“arrotondamento allo 0,05 superiore” siano giustificate solo quando la detta cifra centesimale sia diversa dallo 0 o dal 5, con questa particolare avvertenza, che se la cifra è compresa tra 1 e 4 l’arrotondamento è alla cifra superiore 5, mentre se la cifra è compresa tra 6 e 9, l’arrotondamento conduce alla correzione anche della prima cifra decimale dopo la virgola (es. 0,39 va arrotondata a 0,40). Diversamente, la soluzione che è stata concretamente applicata dall’intermediario non può essere condivisa, e la sua erroneità è dimostrata dalle conseguenze che essa trae con sé: tutte le somme sarebbero bisognose di arrotondamenti, anche nel caso in cui si abbiano già in partenza valori pari a multipli di 0,05. L’interpretazione propugnata e applicata dall’intermediario presuppone, infatti, un’indebita equiparazione tra la nozione di “arrotondamento” e la distinta nozione di “maggiorazione.


Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un’importantissima decisione da parte dell’ABF che potrà avere potenziali riflessi su migliaia di contratti di mutuo analoghi giacché la prassi denunciata dall’attento consumatore riguarderebbe la generalità dei contratti di tal tipo.


Insomma, consumatori ed utenti attenti a non farsi fregare perché basta un semplice controllo sul  proprio mutuo per una verifica che gli esperti dello “Sportello dei Diritti” potranno rapidamente effettuare.


Cronaca

Taglio del nastro: bentornato Ponte Ciolo

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Come avevamo anticipato sulle colonne del nostro ultimo numero cartaceo, oggi è stato il grande giorno del Ponte Ciolo. Il giorno in cui ha riaperto al traffico, sotto “una nuova luce”.

Il taglio del nastro questo pomeriggio per lo storico ponte in località Gagliano del Capo (Lecce), il ponte iconico del Salento lungo la strada provinciale 358, la litoranea della costa adriatica, che si staglia per una lunghezza di 60 metri a picco sul mare in corrispondenza di un’insenatura rocciosa profonda circa 30 metri.
    Simbolo, negli anni ’60, di un filone di ingegneria strutturale altamente innovativa, il ponte è tornato da oggi a nuova vita, riaperto alla percorrenza dopo essere stato chiuso per un anno per i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico e funzionale finanziati dalla Provincia di Lecce con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Alla cerimonia di riapertura del ponte, con la l’accensione dell’illuminazione, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, hanno partecipato autorità civili e religiose per salutare il passaggio della prima vettura.
    La struttura originaria, ad arco sagomato, è stata progettata dall’ingegnere leccese Antonio La Tegola e realizzata dalla Provincia di Lecce tra il 1962 e il 1967.

Era stata già sottoposta, negli anni, ad altri interventi di manutenzione.

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Specchia, movimenti turistici: partono i controlli della Polizia Locale

Avviata una serie di verifiche riguardanti la comunicazione da parte degli operatori del settore ricettivo. Per le omissioni o ritardi sanzioni fino a 600 euro

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La stagione turistica è alle porte e con essa arrivano anche i controlli per garantire il rispetto delle normative vigenti.

A Specchia, la Polizia Locale ha avviato una serie di verifiche riguardanti la comunicazione dei movimenti turistici da parte degli operatori del settore ricettivo.

Questa iniziativa è volta ad assicurare il rispetto delle leggi regionali che regolamentano il settore turistico e puniscono le violazioni con sanzioni amministrative.

Il Comandante della Polizia Locale di Specchia Andrea Zacà ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme, richiamando l’attenzione sull’articolo 10 quinquies della Legge Regionale 52/2019.

Questo articolo assegna ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia turistica, con l’obiettivo di contrastare forme illegali di ospitalità e garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione dei movimenti turistici.

La normativa regionale, nello specifico l’articolo 10 della Legge Regionale 57/2018, prevede sanzioni per le violazioni relative alla mancata trasmissione dei dati sui movimenti turistici.

Sanzioni che possono variare a seconda della gravità della violazione, includendo multe che vanno da euro 100 a euro 600.

Ad esempio, l’omessa trasmissione mensile dei dati comporta una sanzione che può arrivare fino a euro 600, mentre un ritardo nella trasmissione può essere sanzionato con multe che vanno da euro 100 a euro 300.

In conclusione, i controlli della Polizia Locale di Specchia riguardanti la mancata o tardiva comunicazione dei movimenti turistici mirano a garantire il rispetto delle normative regionali e a contrastare le pratiche irregolari nell’ospitalità.

È essenziale per gli operatori nel settore ricettivo adempiere ai requisiti di comunicazione dei dati al fine di evitare sanzioni amministrative e promuovere una gestione trasparente e conforme alle regole del turismo nella regione.

 

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Cronaca

Volontariato o lucro? Associazione nei guai

Indagine della Guardia di Finanza. Corrispettivi non dichiarati al fisco per un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della onlus sono stati denunciati

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I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.

In particolare, la citata associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.

Diochiarata come associazione culturale i formazione e promozione era, invece, protagonista di un notevole giro d’affari, con master post laurea al prezzo di 7mila e 500 euro.

L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto dell’asserita onlus sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, atteso che l’imposta evasa è stata quantificata dai Finanzieri in oltre 300mila euro, ammontare superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla normativa penaltributaria.

Vale la pena ricordare ancora una volta che l’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.

  • foto in alto di repertorio
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