Autovelox di Galatina, multa annullata: approvazione e omologazione non sono equivalenti

Il cosiddetto “decreto salvavelox” non sana la mancata omologazione degli apparecchi utilizzati per rilevare la velocità. E la sola approvazione ministeriale del dispositivo non sarebbe sufficiente a rendere legittimo l’accertamento.

È quanto emerge da una sentenza del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata il 15 settembre, relativa a una sanzione elevata attraverso un autovelox installato sulla strada statale 101, nel territorio di Galatina.

La pronuncia arriva dopo quella del Tribunale di Frosinone che, alla fine dello scorso luglio, aveva affrontato la questione alla luce del D.M. 125/2026, il provvedimento entrato in vigore il 12 luglio e ribattezzato “decreto salvavelox”.

Al centro del contenzioso resta la distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature utilizzate per gli accertamenti della velocità.

Il Comune richiama il nuovo decreto

Nel giudizio il Comune aveva sostenuto che il nuovo D.M. 125/2026 potesse essere applicato anche ai casi precedenti alla sua entrata in vigore, rendendo di fatto equivalenti approvazione e omologazione. Il Giudice di Pace ha però respinto questa interpretazione, rilevando che il dispositivo “Photored Dr” risultava approvato dal Ministero, ma non omologato, e ribadendo che si tratta di due procedimenti amministrativi distinti.

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La multa sulla SS 101

A ricostruire la vicenda è l’avvocato Alfredo Matranga, del Foro di Lecce. Il procedimento trae origine da un verbale della Polizia Locale del Comune di Galatina per un eccesso di velocità rilevato sulla SS 101 attraverso un’apparecchiatura fissa.

All’automobilista erano state contestate una sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti dalla patente. Il conducente aveva inizialmente presentato opposizione al Prefetto e, successivamente, si era rivolto al Giudice di Pace, contestando in particolare la mancanza della prova dell’omologazione dello strumento impiegato per l’accertamento.

Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza, per un importo superiore ai 400 euro, è stata annullata.

La decisione richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale un accertamento effettuato attraverso un dispositivo approvato, ma privo della prescritta omologazione, non può essere considerato valido sulla sola base del provvedimento di approvazione.

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Il nodo resta anche dopo il “salvavelox”

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza confermerebbe la posizione già sostenuta dall’associazione prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026: il nuovo decreto non avrebbe cancellato la distinzione tra i due procedimenti amministrativi.

Anche nella ricostruzione delle contestazioni avanzate dal ricorrente la pronuncia prende in considerazione il nuovo «decreto autovelox», pubblicato l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, evidenziando come la questione dell’equivalenza tra preventiva approvazione ministeriale e omologazione continui a rappresentare uno dei punti decisivi nei ricorsi contro le sanzioni.

Per l’avvocato Matranga, dunque, il pronunciamento del Giudice di Pace di Lecce offre un ulteriore riscontro alla tesi secondo cui il D.M. 125/2026 non avrebbe eliminato la distinzione tra approvazione e omologazione.

Un principio destinato ad avere rilievo anche in altri contenziosi legati agli apparecchi di rilevazione della velocità.

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