Il Comune di Galatone torna indietro di trent’anni. No, non si tratta di un immaginario ed epico viaggio con la macchina del tempo di wellsiana memoria, ma semplicemente di una sentenza del Tar che annulla il Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 27 marzo 2007, e tutti gli atti connessi, facendo ritornare in auge il vecchio PRG redatto “in illo tempore” dall’architetto Sara Rossi. Ma andiamo con ordine. Nel 2004 un cittadino, proprietario di alcuni terreni a Galatone, presenta un piano di lottizzazione che, pur adottato nel 2006 con delibera del Consiglio Comunale, non viene mai definitivamente approvato. Il cittadino in questione deve invece prendere atto dell’approvazione definitiva del nuovo PRG del Comune di Galatone, che appone sugli interi dieci ettari di sua proprietà, un vincolo di salvaguardia stradale. E da qui parte il ricorso con il nostro cittadino che impugna gli atti di formazione e approvazione del PRG. Giusto per dare un’idea di cosa sia un PRG e come funziona, inizia il suo iter mediante l’adozione del Consiglio Comunale. In questa fase i rappresentanti del governo cittadino devono depositare e pubblicare il piano ai sensi della L. 1150/42, vale a dire che per 30 giorni il PRG deve poter essere visto da tutti mediante affissione all’Albo pretorio a anche tramite giornali a tiratura nazionale. Tutto questo tramite una fase preventiva di osservazioni, che possono essere fatte per altri 30 giorni, che nascono come contributo che singoli o associazioni possono dare per perfezionare il piano adottato. Tutte le osservazioni, dopo attenta valutazione da parte degli uffici preposti, vengono quindi sottoposte al Consiglio Comunale che, con deliberazione motivata, si pronuncerà sull’accoglimento o meno delle osservazioni presentate, entro 180 giorni dalla scadenza dei 60 di cui sopra; con lo stesso atto il Consiglio adotta definitivamente il PRG con le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni. Nei 30 giorni successivi alla delibera di adozione definitiva il PRG verrà trasmesso alla Giunta Regionale la quale si esprimerà sulla conformità del PRG alla normativa vigente. Il parere espresso dalla Giunta Regionale entro 180 giorni, qualora favorevole, consente al Consiglio Comunale di approvare il PRG nei successivi 60 giorni. In caso di rilievi in ordine alla conformità del PRG, il Comune può: a) approvare il PRG recependo totalmente i rilievi formulati dalla Giunta Regionale, b) respingere i rilievi e controdedurre con deliberazione motivata (entro 90 giorni). Detto atto verrà discusso dalla Giunta Regionale che nei 90 giorni successivi dovrà esprimere un parere definitivo, che consentirà l’approvazione definitiva del Piano. Dalla data di adozione della variante generale sino alla data di approvazione definitiva sono in vigore tutti e due gli strumenti urbanistici generali (quello vigente e quello adottato), pertanto per qualsiasi intervento (ad esclusione della manutenzione ordinaria), che comporti la trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio, dovrà essere conforme alle previsioni di tutti e due gli strumenti urbanistici. Qualora le istanze presentate prevedano interventi in contrasto con lo strumento urbanistico generale adottato, il loro iter dovrà essere motivatamente “sospeso” fino alla data di approvazione del nuovo PRG. Detto questo, passiamo alla sentenza in questione, la n. 01951/2010 di registro. Quello che salta subito agli occhi, anche ai non adusi al linguaggio legale, è che: “Il Piano Regolatore Generale del Comune di Galatone è stato approvato in difetto di adeguamento alle previsioni del PUTT/paesaggio; l’esame istruttorio è stato compiuto da un Comitato Urbanistico Ristretto, il che configura una violazione della norma di cui all’art 16 bis legge regionale 56/80; pur ammettendo che detto esame istruttorio potesse essere svolto da un CUR ristretto, la composizione numerica di questo organo è illegittima, essendosi registrata la presenza di cinque membri in luogo dei setti contemplati dalla normativa regionale; sono stati violati i criteri di impostazione del piano, così come articolati nella delibera di intenti approvata il 16.7.1993 dal Consiglio Comunale di Galatone. Il Comune di Galatone non si è costituito in giudizio”. Questi, in sintesi, gli estremi del ricorso che destano più di qualche perplessità, specialmente gli ultimi due paragrafi. Per dovere di cronaca va detto che il Tar si è espresso solo sul mancato adeguamento al PUTT/P ed ha accettato il ricorso come “fondato”, facendo di fatto fare un bel viaggio nel tempo al Comune salentino. Con buona pace di quei cittadini che, loro malgrado, hanno avuto a che fare con il PRG fantasma.
Massimo Alligri