Segui ilGallo Live News su WhatsApp clicca qui
Una cartella esattoriale da 4.513,37 euro per quattro giorni di ricovero ospedaliero, sebbene le spese fossero coperte dal Servizio sanitario nazionale.
Il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione presentata da un cittadino di origini nigeriane residente a Trepuzzi e ha annullato la richiesta di pagamento, condannando alle spese di giudizio l’ULSS 6 Euganea di Padova e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La decisione è contenuta nella sentenza numero 1457/2026, pronunciata dal giudice Giorgia Imperiale.
La fattura per il ricovero
La vicenda risale al periodo compreso tra il 27 settembre e il primo ottobre 2019, quando l’uomo rimase ricoverato per quattro giorni nell’ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova. Per quella degenza l’ULSS 6 Euganea emise una fattura di 4.492,49 euro. L’importo, maggiorato delle spese, fu successivamente iscritto a ruolo e affidato alla riscossione.
Il destinatario della cartella, assistito dall’avvocato Giovanni Surano, si rivolse al Tribunale di Lecce contestando la fondatezza della pretesa e la regolarità della procedura seguita.
Un passaggio decisivo arrivò il 26 settembre 2025. Dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dal legale, la stessa Azienda sanitaria riconobbe il diritto del cittadino alla copertura delle spese da parte del Servizio sanitario nazionale. Nella nota veniva precisato che «nulla è dovuto» e annunciata la richiesta di discarico della cartella.
L’ULSS, tuttavia, non si costituì nel giudizio e rimase contumace. Il procedimento proseguì quindi sino alla pronuncia del Tribunale, che ha accertato l’infondatezza della somma richiesta.
Il nodo della competenza territoriale
La sentenza ha affrontato anche un secondo aspetto. Al momento della procedura il cittadino risiedeva a Trepuzzi, mentre il ruolo era stato affidato all’articolazione di Padova dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il ruolo deve essere consegnato all’agente competente per l’ambito territoriale corrispondente al domicilio fiscale del contribuente. Nel caso esaminato, dunque, la riscossione avrebbe dovuto essere affidata alla struttura territorialmente competente per Lecce.
L’opposizione è stata accolta e la cartella, notificata il 6 agosto 2025, annullata. ULSS 6 Euganea e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
La vicenda richiama l’attenzione sulla verifica preventiva delle somme iscritte a ruolo e sulla necessità di intervenire con tempestività quando l’ente creditore riconosce l’inesistenza del debito, evitando che il cittadino debba sostenere un’intera causa per ottenere la cancellazione di una richiesta priva di fondamento.




