Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
Cronaca
Cocaina e crack in casa, 2 arresti a Torre Vado
All’interno di un comò della camera da letto anche un fucile a canne mozzate, una doppietta risultata rubata a Racale, 20 cartucce a palla unica calibro 12 e un passamontagna
La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un 33enne di Taviano e una 26enne di Taurisano, resisi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, alterazione di arma, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.
Nelle settimane precedenti il personale del Commissariato di P.S. Taurisano della Questura di Lecce ricostruiva una probabile attività di spaccio in una casa nelle campagne tra Torre Vado e Morciano di Leuca all’interno della quale si ipotizzava anche la presenza di un’arma da fuoco.
A seguito di attività di appostamento e osservazione, gli operatori di polizia, una volta individuata la casa attendevano il momento opportuno per effettuare l’accesso e eseguire una perquisizione domiciliare.
Giunti nei pressi dell’abitazione, gli operatori venivano in un primo momento scambiati per dei potenziali acquirenti dal 33enne che faceva loro cenno di fermare l’autovettura davanti all’ingresso.
Il soggetto poco dopo riconosceva gli operatori di polizia che a quel punto si qualificavano e gli intimavano di fermarsi.
L’uomo, tuttavia, si dava a precipitosa fuga verso l’abitazione.
A questo punto, appena raggiunta la porta d’ingresso, riusciva ad entrare all’interno e, nel cercare di ostacolare l’ingresso dei poliziotti, chiudeva violentemente la porta provocando lievi lesioni a uno di loro.
Nonostante le resistenze dopo pochi minuti i poliziotti riuscivano ad accedere all’interno dell’abitazione e porre in sicurezza sia l’uomo che la donna che già si trovava all’interno.
Davano quindi seguito all’attività di polizia che dava esito positivo inquanto rinvenivano all’interno di un comò della camera da letto un fucile a canne mozzate doppietta calibro 12 risultato rubato a Racale, 20 cartucce a palla unica calibro 12 e un passamontagna, mentre nel locale cucina venivano rinvenuti soldi contanti per la somma totale di euro 50, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di 10,28 grammi, 2 cristalli di crack del peso di 0,30 gr, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.
I due venivano tradotti presso il carcere di Borgo San Nicola a disposizione dell’A.G. per i reati di cui in oggetto.
Cronaca
Si infatua di una donna e la perseguita
La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di un uomo di 28 anni, accusato di aver perseguitato una docente con telefonate, appostamenti e messaggi ossessivi. Disposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi a meno di mille metri
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Divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico per un 28enne di origini gambiane, indagato per atti persecutori e furto aggravato ai danni di una donna di cui si era infatuato.
Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio dell’11 febbraio dagli agenti della Polizia di Stato, su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce, emessa su richiesta della Procura della Repubblica.
Le indagini della Squadra Mobile
Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla sezione specializzata per i reati contro la persona, in danno dei minori e sessuali della Squadra Mobile di Lecce, sono scaturite dalla denuncia presentata dalla vittima.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe posto in essere una serie di comportamenti reiterati e invasivi: telefonate insistenti, messaggi continui e visite improvvise – quasi quotidiane – nei pressi dell’abitazione e del luogo di lavoro della donna, oltre che nei luoghi da lei abitualmente frequentati.
Una condotta che avrebbe generato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura, tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita e persino a cambiare, senza successo, il luogo di lavoro.
L’origine della vicenda
I due si erano conosciuti in passato nell’ambito scolastico: il 28enne frequentava l’istituto in cui la donna insegnava.
Già nel giugno 2024 l’uomo era stato destinatario di un ammonimento del Questore di Lecce, con l’invito a cessare ogni comportamento persecutorio.
Nonostante ciò, secondo l’accusa, avrebbe continuato con atteggiamenti ossessivi e vessatori.
In una delle ultime occasioni, avrebbe persino sottratto il telefono cellulare alla donna per impedirle di allertare le forze dell’ordine dopo l’ennesimo rifiuto alle sue avances.
Le misure cautelari
Alla luce degli elementi raccolti, il GIP ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, imponendo all’indagato di mantenere una distanza minima di mille metri.
È stato inoltre applicato il braccialetto elettronico ed è stato vietato qualsiasi tipo di comunicazione con la donna.
Copertino
Galatina: sorpresi a rubare griglie dalla casa cantoniera
Un uomo di 49 anni è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso dopo essere stato individuato dalla Polizia di Stato nei pressi della SS 101. I due responsabili sono fuggiti nelle campagne, ma le indagini hanno portato all’identificazione di uno di loro. Per l’indagato è scattato anche il foglio di via obbligatorio
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