Cronaca
Traffici umani: sette arresti
Uno dei capi dell’organizzazione ha cercato di reinvestire parte dei proventi dell’illecita attività partecipando a gare pubbliche per l’acquisto di imbarcazioni dismesse dalla flotta della Guardia di Finanza
Sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, dello S.C.I.C.O. di Roma e della Sezione Operativa Navale di Otranto hanno eseguito sette ordinanze cautelari restrittive della libertà personale a carico dei componenti di un gruppo criminale trans-nazionale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina via mare. Colpito dalla misura restrittiva anche un soggetto straniero di origini irachene per il quale è stata avviata la procedura rogatoriale tesa ad ottenere l’esecuzione di un mandato di arresto europeo.
La complessa operazione, denominata Caronte, ha avuto origine nel 2014, con l’inoltro alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce di un’informativa da parte del G.I.C.O. DI Lecce con cui venivano poste all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria plurime condotte poste in essere da alcuni storici contrabbandieri brindisini, i quali, in collaborazione con soggetti operanti in Montenegro, Grecia ed Albania, favorivano l’ingresso illegale nel territorio nazionale di numerosi migranti di origine extracomunitaria sfruttando la consolidata esperienza maturata nel contrabbando delle sigarette.
Le indagini, durate oltre due anni, hanno posto in evidenza come la compagine brindisina avesse intrecciato stretti rapporti di collaborazione con numerosi soggetti dimoranti in Grecia ed Albania incaricati di “reclutare” i migranti da trasportare in Italia, prodigandosi per il reperimento delle imbarcazioni da utilizzare per la traversata e l’individuazione degli scafisti cui affidare la loro conduzione. Si apprendeva inoltre come alcuni di essi, sorpresi in flagranza mentre erano appostati in prossimità degli ormeggi del naviglio della Guardia di Finanza, avessero il compito di segnalare ai correi l’uscita in mare di motovedette, permettendo all’imbarcazione clandestina di adeguare la rotta e sottrarsi ai controlli.
Attesa la evidente transnazionalità delle condotte poste in essere dal gruppo criminale così individuato, in stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria di Lecce venivano avviate serrate attività di cooperazione internazionale di polizia favorite dal II Reparto del Comando Generale del Corpo e dallo S.C.I.C.O. di Roma (quest’ultimo, peraltro, partecipava, unitamente a personale del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, a numerose riunioni con le omologhe forze di polizia estere interessate dall’illecito traffico). Veniva in tal modo avviata un proficua attività di cooperazione di polizia che conduceva allo scambio di rilevanti informazioni con la Guardia Costiera Ellenica, con funzionari doganali ciprioti, funzionari del Crime Police Department della Polizia Montenegrina ed Albanese, cui seguiva l’inoltro di apposite rogatorie internazionali della Magistratura leccese.
In tale complesso scenario investigativo, alle cui indagini collaboravano, oltre al Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce ed allo S.C.I.C.O. di Roma, anche la Sezione Operativa Navale di Otranto e le Compagnie della Guardia di Finanza di Otranto e Fasano, i finanzieri giungevano tra il mese di agosto 2014 e giugno 2015 a reprimere, in rapida successione, 6 episodi migratori, con il sequestro di altrettanti natanti e l’arresto in flagranza di reato dei relativi scafisti (non presenti tra i destinatari dell’odierna misura), chiamati anche loro a rispondere di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Nei diversi episodi venivano rintracciati oltre 150 migranti, in prevalenza siriani ma anche iracheni e somali.
L’attenta analisi dei flussi migratori intercettati durante le indagini ha consentito di risalire al tragitto seguito dai migranti che, partiti dai paesi di origine, raggiungevano la Turchia e da lì si spostavano in Grecia, ove componenti dell’organizzazione provvedevano al loro ricovero in strutture ubicate nella città di Atene, in attesa dell’imbarco. Giunto il momento, i migranti venivano quindi trasportati con dei camion sulla costa, ove venivano imbarcati alla volta delle coste salentine. Per quest’ultima tratta il prezzo richiesto ad ogni migrante si aggirava sui 4.500 euro.
All’esito delle investigazioni è stata individuata un complessa organizzazione criminale composta da 26 persone di origine italiana greca ed albanese, sei dei quali dimoranti in Grecia ed Albania, rimasti allo stato non compiutamente identificati, tutti denunciati alla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che, condividendo le ipotesi accusatorie formulate, ha richiesto ed ottenuto l’emissione di sette ordinanze di custodia cautelare a carico dei principali componenti del gruppo criminale (sei italiani ed un greco di origini irachene) per favoreggiamento all’immigrazione clandestina aggravata dal fine di trarne profitto esponendo la persona trasportata a pericolo di vita e dalla trans-nazionalità delle condotte. Disposto anche il sequestro di una imbarcazione utilizzata per l’illecito traffico.
A margine delle attività compiute è stato pure accertato come uno dei capi dell’organizzazione, un brindisino, cercasse di reinvestire parte dei proventi dell’illecita attività partecipando a gare pubbliche per l’acquisto di imbarcazioni dismesse dalla flotta della Guardia di Finanza in quanto dichiarate fuori uso. Tale attività veniva svolta dapprima utilizzando una società avente sede in Albania intestata al figlio e successivamente, risultando tale società esclusa per varie inadempienze ed irregolarità eccepite durante le procedure di aggiudicazione, anche mediante prestanome e compiacenti società con sede in Montenegro ove tali imbarcazioni erano destinate per essere rivendute ad operatori commerciali del settore. I tentativi di acquisto delle imbarcazioni, peraltro di modestissimo valore, non andavano a buon fine, salvo in soli due casi, per irregolarità nella presentazione delle offerte o inadempienze nei pagamenti.
L’odierna operazione di servizio si colloca nella più vasta azione di contrasto al traffico di esseri umani alla quale la Guardia di Finanza destina ingenti risorse della sua componente terreste ed aero-navale, esercitando le prerogative attribuite dal d.lgs. n. 177/2016 che attribuisce al Corpo, in via esclusiva, le funzioni connesse al comparto della “sicurezza del mare” nella duplice dimensione di contrasto all’immigrazione clandestina e di salvaguardia della vita umana in mare.
Cronaca
Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…
I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.
Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.
Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info–investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.
L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.
Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
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