Cronaca
Tricase, dimissioni di massa nel circolo Pd
In una lettera al segretario provinciale Piconese, le motivazioni
Incredibile a Tricase. Nella giornata di ieri, con una lettera indirizzata al segretario provinciale Salvatore Piconese, al segretario regionale Marco Lacarra ed al Capogruppo del Consiglio comunale di Tricase Carmine Zocco, l’intera Segreteria cittadina del Circolo Pd ha rassegnato le dimissioni.
Ecco quanto scritto nella lettera:
Caro Segretario,
in premessa ci preme evidenziare che i risultati raggiunti dal Partito Democratico nella Città di Tricase, nelle ultime due competizioni elettorali (3000 preferenze alle elezioni Europee e 2200 alle Regionali), sono stati il frutto di delicati equilibri che l’attuale Segreteria cittadina ha gestito sul territorio facendo sì che sul Partito Democratico convergesse il lavoro sia degli iscritti che dei simpatizzanti, sia di chi militava nella attuale maggioranza a Palazzo Gallone (di cui il PD fa ancora parte, pur non avendo mai ricoperto ruoli in seno all’esecutivo amministrativo) sia di chi, pur da sempre appartenente all’area di centrosinistra, mai si è riconosciuto nell’attuale Amministrazione Comunale.
Tutto ciò si è potuto realizzare proprio perché sino a quel momento tutte le forze che gravitavano dentro, e soprattutto intorno al PD, avevano accettato tacitamente che nessuna di esse fosse, o potesse dirsi, preponderante. Alla luce degli recenti eventi, pur condividendo qualsiasi apertura del partito a nuove adesioni, la segreteria cittadina ritiene giusto, quanto opportuno, che si debba prendere atto del cambiamento degli equilibri interni allo stesso partito e della a dir poco imbarazzante situazione creatasi in seno all’Assise Comunale. Di conseguenza, l’attuale Segreteria cittadina non intende assolutamente essere responsabile di ciò che avverrà nei prossimi mesi, perché quanto accaduto a Gennaio 2016 è stato completamente estraneo alla sua azione e volontà politica.
Le accuse di una presunta ritrosia del nostro Circolo ad accettare nuove adesioni al fine di mantenere lo status quo, sono state avanzate, nell’ultimo giorno utile, da un solerte componente della Commissione tesseramento come pretesto per legittimare la propria azione. In realtà la nostra attenzione era rivolta a due consiglieri comunali già iscritti ma non aderenti al gruppo PD; di tale situazione la Segreteria Provinciale era stata prontamente informata già a Novembre 2015, allorquando la Segreteria Cittadina aveva correttamente chiesto indicazioni sulle linee da seguire. Indicazioni peraltro mai arrivate.
A questo deve aggiungersi che alla data odierna nessuno dei 5 Consiglieri comunali iscritti al PD ha aderito al Gruppo Consiliare, così come previsto dallo Statuto nazionale del partito. Inoltre, introdurre forzatamente nel Partito componenti che ricoprono incarichi e ruoli istituzionali determinati da candidature nell’area del centrodestra e che, nelle parole e nei fatti hanno assunto pubblicamente ruoli di “opposizione”, a nostro avviso equivale a sconfessare e voler contrastare le scelte politiche del PD di Tricase, ledendo in modo grave il diritto all’autodeterminazione, come previsto da Statuto.
Un’approfondita analisi meriterebbe poi la decisione della Commissione di garanzia regionale di sanare con un unico atto tutte le questioni di legittimità sollevate, regolamento alla mano, dai vari Circolo di Tricase Circoli in tutta la Regione. Una scelta che sa molto di colpo di spugna pacificatore in funzione di un Congresso unitario, ma che lascia irrisolti tutti i problemi segnalati. Sia chiaro che le scelte di questo gruppo dirigente non sono legate all’incapacità di gestire l’attuale situazione, ma al non voler essere responsabile delle conseguenze di un’azione politica che è avvenuta completamente al di fuori dello spazio decisionale del Circolo di Tricase e dei suoi iscritti. Mai in questi anni il Circolo di Tricase si è reso protagonista di polemiche né sui giornali né all’interno degli organismi di partito, concentrandosi invece sulla crescita ed il radicamento sul territorio, come i risultati elettorali dimostrano. Evidentemente quanto sopra non è stato sufficiente alla Segreteria Provinciale affinché al Circolo fosse garantita l’autonomia delle proprie scelte e, nonostante le nostre riserve sia sui metodi che sulle conseguenze di un tesseramento che non ha minimamente tenuto conto della realtà e degli equilibri del Circolo, l’unica soluzione propostaci è stata quella di accettare lo stato delle cose.
Ribadiamo che, aldilà di ogni “legittimazione” regionale, l’operazione di tesseramento in massa al PD cittadino non ha alcun senso sul piano politico e, senza dubbio, non produrrà nessuna reale crescita di consenso, anzi mette a serio rischio la tenuta del Centrosinistra di Tricase anche in prospettiva delle prossime elezioni amministrative. Riteniamo che quanti hanno operato per il verificarsi di questa situazione, nonostante le reiterate osservazioni e rimostranze del Circolo locale, debbano ora assumersi direttamente, di fronte a tutti i cittadini di Tricase, anche la responsabilità di governarla. Forte di questa convinzione la Segreteria Cittadina rassegna le proprie irrevocabili dimissioni dagli incarichi e invita la Segreteria Provinciale a gestire la situazione che essa ha, prima tacitamente e poi con un sostegno diretto, contribuito a determinare.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
Cronaca
Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri
Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso
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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.
Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.
L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Nessun ferito registrato.
A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.
Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.
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