Cronaca
Servizio di custodia cani randagi a Tricase: la spunta la seconda classificata
Il Comune annulla, in autotutela, l’affidamento alla prima aggiudicataria che ricorre vanamente al TAR

Si apre un nuovo capitolo per la gara pubblica per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio di Tricase, in ragione di una sentenza della Seconda Sezione del TAR Lecce che ribadisce alcuni rilevanti principi di diritto sull’interpretazione dei limiti dimensionali dei documenti di gara.
La vicenda nasce dalla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Tricase per la custodia ed il mantenimento per tre anni dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale, alla quale l’associazione “Noi come Loro” si è classificata al secondo posto.
Autotutela
In particolare, in seguito alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione adottato a marzo 2022, l’associazione “Noi come Loro”, da sempre impegnata nella cura, custodia e mantenimento dei cani randagi, ha inoltrato all’Ente Locale una apposita istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
L’istante, avvalendosi della consulenza dell’Avv. Carlo Ciardo, ha evidenziato che la Commissione di gara aveva valutato integralmente l’offerta tecnica presentata dalla concorrente risultata aggiudicataria, nonostante la relazione di quest’ultima, composta da 8 facciate, superasse il limite di 5 che era espressamente fissato dal bando e benchè la disciplina di gara prevedesse, proprio come sanzione rispetto alla violazione del limite dimensionale, che la commissione non potesse disaminare le facciate in eccedenza e quindi attribuire i relativi punteggi.

Ebbene, il Comune di Tricase, con determina dirigenziale del giugno scorso, ritenuta la fondatezza delle deduzioni esposte dalla associazione “Noi come Loro”, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione demandando alla Commissione di gara una nuova disamina conforme alle disposizioni del disciplinare di gara.
Ricorso al TAR
Avverso il provvedimento comunale è insorta l’originaria aggiudicataria, proponendo ricorso innanzi al TAR Lecce, nel quale ha sostenuto che il limite di 5 facciate fissato dal disciplinare di gara non dovesse applicarsi alla relazione tecnica, ma alla planimetria del progetto presentato, ed affermando che invece al documento illustrativo dell’offerta tecnica soggiacesse al diverso limite di 20 facciate previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
L’associazione “Noi come Loro”, costituitasi in giudizio con l’Avv. Carlo Ciardo, attraverso una ricostruzione letterale e sistematica della disciplina di gara, ha evidenziato che i criteri redazionali ed il limite dimensionale dettato dal lex specialis non potessero che riferirsi alla relazione tecnica e giammai potessero essere applicati alla planimetria del progetto essendo quest’ultima un elaborato grafico e non un testo scritto.
“Abbiamo altresì eccepito“, ha spiegato l’avvocato Ciardo, “che qualsivoglia eventuale contrasto non potesse che vedere la preminenza del disciplinare rispetto a qualsiasi eventuale norma contrastante presente nel capitolato speciale d’appalto‘.
La Seconda Sezione del TAR Lecce (Presidente Antonella Mangia, relatore Nino Dello Preite), accogliendo le argomentazioni difensive esposte, ha rigettato il ricorso confermando la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione emanato dal Comune di Tricase (non costituitosi in giudizio).
In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che, sulla base dell’interpretazione logico-letterale delle disposizioni del bando di gara, il limite dimensionale è da riferirsi alla relazione tecnica dei servizi e non alla planimetria della struttura in quanto i criteri redazionali fanno riferimento ad testo e non alla produzione di un disegno tecnico.
Inoltre il TAR Lecce ha ribadito un principio di diritto generale applicabile alle procedure ad evidenza pubblica, secondo il quale ogni contrasto tra singole disposizioni della normativa di gara deve essere risolto con la prevalenza gerarchica delle previsioni del disciplinare di gara, atteso che “le disposizioni del Capitolato speciale possono soltanto integrare ma non modificare le prime”.
“La pronuncia del TAR Lecce – continua l’avvocato Ciardo – chiarisce inequivocabilmente la portata dei limiti dimensionali dettati dalla disciplina di gara e conferma la fondatezza delle argomentazioni che l’associazione “Noi come Loro” aveva esposto nell’istanza di annullamento in autotutela dalla quale è poi scaturito il provvedimento comunale oggi ritenuto pienamente legittimo dai Giudici Amministrativi.
Ora confidiamo in un celere lavoro da parte della Commissione di gara che dovrà riunirsi per svolgere una nuova disamina delle offerte che sia conforme al dettato della normativa di gara e rispettosa dei limiti dimensionali previsti dal disciplinare di gara”.
Si attende, quindi, la conclusione della procedura ad evidenza pubblica affinchè possa essere data stabilità al servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Tricase.
Lor. Z.
Casarano
Multe annullate se il tutor non è omologato
L’omologazione costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo. La sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale…

Giro di vite all’utilizzo indiscriminato anche dei tutor: annullabili multe e taglio punti se il tutor è tarato ma non omologato.
Vale anche per l’apparecchiatura Sicve il principio per cui se il trasgressore contesta il funzionamento l’amministrazione deve provare che lo strumento è stato sottoposto alla necessaria procedura tecnica.
I Tribunali tornano a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox e dei tutor con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Addio alle multe e al taglio dei punti sulla patente se il tutor risulta tarato ma non anche omologato.
E ciò perché si applica anche al sistema Sicve il principio affermato dalla Cassazione secondo cui, se il soggetto sanzionato contesta il funzionamento dello strumento che misura elettronicamente la velocità dei veicoli, spetta all’amministrazione depositare i certificati che provano l’omologazione iniziale del dispositivo e la successiva taratura periodica: la sentenza costituzionale 113/15 vale per tutti gli strumenti adoperati sulle strade e dunque anche per il tutor, che misura la velocità media di un veicolo fra due punti e non quella puntuale come l’autovelox.
L’omologazione, poi, costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo.
È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale di Latina.
Accolto l’appello proposto dall’automobilista: sono annullate le quattro ordinanze prefettizie per la violazione dell’articolo 142, commi settimo e ottavo, Cds (tre verbali da 124 euro e uno da 386).
Sbaglia il giudice di pace che ha ritenuto idoneo sul piano probatorio il solo certificato di taratura del tutor, peraltro risalente a undici mesi prima della violazione contestata. È grazie all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al primo grado di giudizio che emerge come l’amministrazione non abbia fornito un’adeguata prova documentale del corretto funzionamento nel servizio di rilevazione elettronica della velocità.
Manca il certificato di omologazione, mentre non può sostenersi che sia sufficiente l’attestazione preventiva della funzionalità dell’apparecchio; i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: solo la seconda autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico; la prima, invece, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Per i giudici dell’appello, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica: tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento ex articolo 142, comma sesto, Cds”.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.
Caprarica di Lecce
Paolo Greco, sindaco di Caprarica, si presenta alle prossime regionali
Mi chiedete di portare avanti l’esperienza dell’amministrazione locale, la sua schiettezza, la forza dei fatti realizzati, la volontà di progredire e la disponibilità al lavoro. Con il cuore troppo…

Casarano
Razzismo, Scuola non resti a guardare
Dopo quanto avvenuto a Casarano, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rinnova l’appello alle istituzioni scolastiche affinché si rafforzino i percorsi di educazione ai diritti umani, alla cittadinanza attiva e alla pace, in coerenza con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Kalidou, 17nne di origini senegalesi, vittima di ripetuti atti di discriminazione e aggressione verbale (con frasi del tipo “nero di m…” o “ti facciamo diventare bianco”).
L’esecrabile episodio di cronaca, avvenuto a Casarano dovrebbe farci riflettere, tutti, su qual è la società che stiamo costruendo e su come stiamo educando i nostri figli
Breve riepilogo: quattro studenti, tre 17enni e un 16enne, sono indagati dalla Procura dei minori per minacce aggravate e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica.
Tutto ciò sarebbe avvenuto all’interno e all’esterno di un liceo scientifico.
La vittima, ora, ha cambiato Istituto, ma questo, ovviamente, non ha fermato le indagini scaturite dalla sua denuncia.
I responsabili sono stati individuati e l’udienza preliminare è stata fissata per gennaio.
Il giovane senegalese era arrivato in Salento nel 2019 con madre e sorella.
In seguito alla morte della madre, il ragazzo è stato affidato a una comunità.
Su quanto avvenuto è intervenuto anche il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) che, per bocca del presidente Romano Pesavento, esprime profonda solidarietà alla giovane vittima.
L’episodio, di inaudita gravità, interroga l’intero sistema educativo nazionale sul senso profondo della sua missione formativa e sul dovere, sancito dalla Costituzione, di garantire pari dignità e tutela a ogni persona.
La scuola italiana, come sancito dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale della persona, a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza, e a educare alla convivenza civile. Ogni episodio di razzismo rappresenta una violazione non solo della legge, ma dello spirito più autentico della nostra Repubblica democratica.
«La storia di Kalidou», sottolinea Pesavento, «giovane che ha scelto la via della legalità e della denuncia, testimonia la forza dei valori universali dei diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione Universale del 1948 e dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Egli incarna la fiducia nella scuola come luogo di riscatto, speranza e rinascita».
Il CNDDU rinnova l’appello alle istituzioni scolastiche affinché si rafforzino i percorsi di educazione ai diritti umani, alla cittadinanza attiva e alla pace, in coerenza con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (L. 92/2019): «È indispensabile investire nella formazione dei docenti e nella costruzione di ambienti scolastici sicuri, accoglienti e culturalmente competenti. Ogni scuola deve farsi comunità educante, capace di reagire tempestivamente a qualsiasi forma di discriminazione, attivando protocolli di prevenzione e supporto psicologico, in stretta collaborazione con famiglie, servizi sociali e autorità competenti».
Solo così sarà possibile tradurre in azione concreta l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.”
Il Coordinamento ribadisce che «l’educazione ai diritti umani non è un compito accessorio, ma un imperativo morale e civile. Ogni docente, ogni dirigente, ogni istituzione ha il dovere di vigilare, prevenire e testimoniare, affinché la scuola resti luogo di accoglienza, giustizia e libertà».
Kalidou non è solo una vittima, ma un simbolo di resilienza e di fiducia nella civiltà del diritto.
La sua vicenda ci impone di rinnovare il patto educativo fondato sul rispetto, sulla solidarietà e sull’umanità condivisa.
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