Cronaca
Parco Gondar: confermato il sequestro, niente concerti per l’estate
“Siamo stati fiduciosi fino all’ultimo momento perché super convinti delle nostre ragioni, di aver rispettato tutte le regole e le normative, di avere tutti i permessi richiesti da tutti i diversi enti preposti, ma purtroppo questo dovrà essere dimostrato in un processo penale che si accinge a partire e chissà quanto durerà”
“Abbiamo atteso fin troppo a dare questo annuncio, perché per noi è davvero molto duro ammetterlo. Ma sono davvero troppe le mail che ci stanno arrivando chiedendoci quando uscirà la programmazione 2018.
QUEST’ANNO IL “PARCO GONDAR” NON CI SARÀ.
Per noi non è mai stato facile, gli ultimi quattro anni poi sono stati un vero incubo, ma abbiamo sempre sperato che questo momento non arrivasse mai.
Siamo stati fiduciosi fino all’ultimo momento perché super convinti delle nostre ragioni, di aver rispettato tutte le regole e le normative, di avere tutti i permessi richiesti da tutti i diversi enti preposti, ma purtroppo questo dovrà essere dimostrato in un processo penale che si accinge a partire e chissà quanto durerà.
Gli ultimi anni sono stati difficilissimi, dal di fuori non si può comprendere i sacrifici fatti per provare a sopravvivere, ma ci siamo sentiti forti della nostra buona fede.
Abbiamo investito in quello splendido posto tutte le vite, le energie, le risorse economiche, nostre e delle nostre famiglie, per comprare e portare avanti questa attività e fare quelle opere di sicurezza e rispetto delle normative che le autorità ci hanno richiesto: pannelli fonoassorbenti, vie di fuga, servizi igienici, impianti antincendio, investendo nella sicurezza per il nostro pubblico convinti che se avessimo rispettato tutte le prescrizioni e rispettato tutte le regole, la legge, lo stato ci avrebbero protetti, ed invece proprio per queste opere siamo giunti alla fine.
Siamo disillusi e demoralizzati, ma ancora fiduciosi che poi nel processo tutto sarà chiarito, speriamo di non essere un domani prosciolti sulla carta ma con l’attività oramai perita.
Scriviamo questo non rispettando i consigli di chi ci assiste che ci ha invitati a stare in silenzio, ma se dobbiamo andarcene almeno vogliamo spendere 2 parole, vogliamo essere come sempre schietti e sinceri e raccontare un poco di noi a chi non ci conosce, perché oltre al male di perdere le nostre vite spesso subiamo quello di chi ci considera “abusivi” di chi pensa che siamo in zona agricola quando siamo in zona F.
Chi pensa che sia giusto perché abbiamo navigato dell’oro, ma quale oro !? possiamo solo sorridere, a pensare a quanti sacrifici fatti, a chi non sa quali grandi e piccoli artisti abbiamo ospitato e quante belle manifestazioni abbiamo accolto.
Questa lettera però non vuole solo raccontare il lato brutto della nostra storia, ma dire anche tanti GRAZIE.
GRAZIE ai genitori, loro sempre per primi (hanno messo le loro vite nelle nostre mani).
GRAZIE a tutto lo staff, anzi a tutti gli staff, a tutta quella miriade di ragazzi che hanno lavorato con noi in questi anni, crescendo insieme.
GRAZIE a chi ci ha sempre supportato.
GRAZIE a chi in questi 4 anni non ci ha fatto e non ci fa sentire dei “criminali”.
GRAZIE a tutti gli artisti ai grandi nomi che fino a qualche anno prima sognavamo di vedere a Roma e Milano, figuriamoci a casa nostra. A quelli per i quali abbiamo amato la musica a quelli che ci hanno fatto appassionare.
GRAZIE agli amici artisti salentini, quelli che dal 2008 hanno creduto in questo sogno e ci hanno accompagnato in questa avventura per tanti anni.
GRAZIE a quelli emergenti che da noi hanno mosso i primi passi, è stato ogni volta un orgoglio per noi vedere la loro eccitazione quanto gli invitavamo a suonare al Parco Gondar.
GRAZIE a tutte le associazioni, le agenzie i promoter e le società che hanno collaborato e realizzato eventi con noi.
GRAZIE alle scolaresche, agli insegnati ed ai genitori per averci “affidato” i loro bambini nelle tante manifestazioni scolastiche.
GRAZIE alle palestre e tutti coloro che hanno scelto il Parco Gondar per le sue attività sportive.
GRAZIE a tutte le location e le amministrazioni comunali che dal primo momento di difficoltà si sono messe a disposizione per ospitarci, facendoci sentire orgogliosi di essere “quelli del Parco Gondar”.
GRAZIE agli sponsor e alle multinazionali, ci hanno insegnato che anche dietro una multinazionale ci sono persone con passione, persone capaci, persone che hanno creduto in noi anche durante ogni sequestro, persone che non hanno guardato solo i numeri, ma che hanno creduto nel nostro progetto e nella nostra buona fede.
Infine non potevano non citarli: GRAZIE a Carl Brave e Coez che ci hanno fatto un bel regalo dedicandoci una canzone, “Parco Gondar”, e che non abbiamo ancora neanche ringraziato, speriamo prima poi di sentirla dentro quello splendido posto, e quindi grazie anche a Chimango autore di una canzone chiamata “Parco Gondar” e Alessandro Mannarino per la sua canzone “Parco Gondar Boa Energia”.
Vi lasciamo con la sua definizione del Parco Gondar
PARCO GONDAR È UNA FERITA CURATA CON BELLEZZA E FANTASIA”.
Questo il comunicato integrale pubblicato sulla pagine ufficiale nel noto parco gallipolino, da parte degli organizzatori. Tanta la delusione a seguito del rigetto della richiesta di dissequestro dell’area da parte della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, che non ha ritenuto opportuno restituire lo spazio, a causa di alcune indagini ancora pendenti circa la presenza di un presunto abusivismo edilizio che avrebbe interessato la zona.
Nessun concerto dunque quest’anno, almeno fino a quando il processo non farà luce sulla vicenda.
Cronaca
Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…
I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.
Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.
Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info–investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.
L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.
Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
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