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Cronaca

Aeroporto del Salento nuovamente declassato

La pianta organica dei pompieri in servizio presso l’aeroporto di Brindisi è stata ridotta di 12 unità, limitando così la possibilità di utilizzare i mezzi di soccorso. Di conseguenza niente più aeromobili grandi, traffico limitato e compagnie aeree che scapperanno. E noi? Ci toccherà sempre più arrivare a Bari

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Vivere nel Salento sarà pure meraviglioso come dicono ma ci sono anche dei lati negativi e lo sappiamo bene noi locali e non turisti di professione. Una delle ombre è proiettata dall’isolamento sia geografico che strutturale.


Ombra che sembra allungarsi a causa di un decreto interministeriale che elenca le categorie Antincendio degli aeroporti italiani e dal quale si si evince che l’aeroporto di Brindisi verrà declassato.


La vicenda è stata sollevata dalla CGIL Lecce che ha chiesto «di rivedere il decreto interministeriale ripristinando la categoria antincendio ICAO VIII e a ripristinare il numero del personale e mezzi dei VVFF operanti nell’aeroporto del Salento di Brindisi».


Tale manovra, a detta delle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco, sarebbe solo squisitamente economica volta a stanziare il personale necessario dei vigili del fuoco per gli aeroporti di Foggia e Salerno tramite tutta una serie di declassamenti e spostamenti di caschi rossi da altri aeroporti.


Come conseguenza e la pianta organica dei pompieri in servizio presso l’aeroporto di Brindisi è stata ridotta di 12 unità, limitando così la possibilità di utilizzare i mezzi di soccorso in dotazione con relativa riduzione della capacità estinguente presente in aeroporto.


Tutto ciò comporterà che sullo scalo salentino potranno atterrare ed essere gestiti aeromobili con lunghezza non superiore ai 49 mt e larghezza della fusoliera non superiore ai 5 metri a seguito della riduzione della disponibilità dei mezzi di soccorso.


L’aeroporto di Brindisi, con tale limitazione dovrà operare nei limiti dei 700 movimenti consecutivi nel periodo di maggior traffico.

In queste condizioni è chiaro, il declassamento sarà una limitazione per la crescita dell’aeroporto del Salento in quanto non sarà più appetibile per le compagnie aeree dotate di aeromobili di dimensioni maggiori.


Vale la pena ricordare che l’aeroporto del Salento ha un bacino di utenza dell’intera area Jonico-salentina pari a circa 3 milioni di abitanti nel periodo invernale e che nel periodo estivo si triplicano, sarebbero ulteriormente penalizzati perché costretti ad utilizzare lo scalo di Bari per usufruire di determinati collegamenti non più attestabili a quello di Brindisi.


Possibile che ogni qualvolta venga presa una decisione di tale portata i nostri rappresentanti istituzionali siano in tutt’altre faccende affaccendati? Parrebbe proprio di si…


Giuseppe Cerfeda


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Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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Cronaca

Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri

Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso

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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.

Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.

L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Nessun ferito registrato.

A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.

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Copertino

Droga e armi, tre arresti

A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione

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A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.

Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.

Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.

Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.

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