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Cronaca

Caso Ivan Ciullo: novità dalla perizia sui telefoni

La consulenza tecnica informatica rivela un’altra verità: il suo cellulare era attivo oltre la presunta ora della morte

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Depositata presso la Procura di Lecce un’integrazione della consulenza tecnica informatica svolta dall’ingegner Luigina Quarta, consulente nominato dai genitori, sui due telefoni cellulari in uso ad Ivan.


Un lavoro minuzioso, quello svolto dalla Quarta che ha portato alla luce anche i file cancellati, i registri delle chiamate, in entrata e in uscita e altri dati che erano stati considerati irrecuperabili.


Dalla perizia di 15 mila pagine, già depositata ad ottobre, Quarta ha focalizzato l’attenzione sugli ultimi due giorni di vita di Ivan e ha messo in luce alcune significative contraddizioni rispetto alle dichiarazioni dell’indagato e al lavoro svolto in passato dagli inquirenti.


Innanzitutto l’ultima attività del cellulare di Ivan è stata registrata ben oltre l’orario presunto della sua morte: alle 20:14:03 risulta un aggiornamento della posta elettronica, attività sui social e l’apertura di un file mp3.


Inoltre la perizia dimostra che il cellulare alle 19,09 si trovava nel centro di Taurisano e non in località Calie, dove è stato ritrovato il corpo di Ivan e dove la sua macchina si era fermata alle 17,13, come testimonia il satellitare installato nell’auto.


Mentre il GPS dell’auto si è fermato in campagna, il GPS del cellulare di Ivan continua a registrare l’attività indicando una serie di posizioni e di luoghi che non erano stati mai menzionati finora e che dovranno essere approfonditi.


L’analisi della Quarta mette anche in luce alcune contraddizioni nelle dichiarazioni ufficiali dell’indagato, che ha affermato di aver ricevuto il 21 giugno diverse telefonate da parte di Ivan, di non aver risposto e di averlo richiamato alle 19.


In realtà i tabulati raccontano un’altra storia: Ivan lo ha chiamato una sola volta, poi gli ha inviato un messaggio su whatsapp nel quale lasciava presagire un suicidio.


L’indagato ha sempre sostenuto di aver letto solo a tarda sera questo messaggio e di essere passato davanti casa di Ivan per accertarsi che fosse tutto a posto e di aver verificato che la sua auto non c’era.


La perizia tecnica però dimostra che lui quel whatsapp l’ha letto subito, poco dopo l’invio, e il suo gps testimonia che in quel giorno non è mai andato davanti casa di Ivan.

La consulente di parte si chiede: come facesse l’indagato a saper che la macchina non era a casa; forse perché sapeva bene dove si trovava?


Infine la perizia si sofferma su un dato circostanziale: l’indagato ha dichiarato di aver parlato con Ivan il giorno precedente, il 20 giugno, e di averlo sentito molto sconfortato.


Ma i messaggi e i vocali rinvenuti sul cellulare raccontano di un Ivan pieno di vita, di amicizie e di un tono sempre allegro e scherzoso.


In particolare alcuni vocali inviati al gruppo dei colleghi della Radio in cui lavorava e con i quali stava organizzando una cena per il giorno seguente, il giorno in cui secondo l’indagato si sarebbe suicidato.


Ivan Ciullo venne trovato impiccato ad un albero di ulivo il 22 giugno del 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo.


Il caso fu inizialmente liquidato come un suicidio sulla base del fatto che nell’auto del ragazzo fu ritrovata una presunta lettera di addio ai genitori, Rita Bortone e Sergio Martella, che però non hanno mai creduto alla versione suicidaria.


La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ha indagato un uomo con cui il ragazzo aveva avuto una tormentata relazione.


Dopo anni di indagini farraginose il caso è ora nelle mani della PM Maria Vallefuoco che ha dato nuovo impulso alle indagini accogliendo le istanze dei genitori di Ivan e dei loro avvocati Valter Biscotti, Paolo Maci e Chiara Landolfo.


A.d.A.


Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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Cronaca

Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri

Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso

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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.

Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.

L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Nessun ferito registrato.

A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.

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Copertino

Droga e armi, tre arresti

A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione

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A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.

Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.

Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.

Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.

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