Cronaca
Inchiesta Re Artù: “Cad di Gagliano fu chiuso per favorire ospedale di Tricase”
Il Comune di Gagliano, in una nota, commenta gli sviluppi dell’inchiesta sulle scelte dell’Asl in merito alla rete nefrologica provinciale
Il Comune di Gagliano del Capo commenta gli sviluppi dell’inchiesta Re Artù sta scavando sugli intrecci tra politica e sanità in Salento. In particolar modo, il Comune di Gagliano ha diffuso una nota in cui con dovizia di particolari osserva le risultanze emerse dalle indagini rispetto a quanto riguarda la struttura ospedaliera di Gagliano. Nel documento, che pubblichiamo di seguito integralmente, si sottolinea come le scelte dell’Asl di Lecce in merito alla rete nefrologica della provincia non solo sarebbero andate a svantaggio del “Daniele-Romasi”, ma sarebbero state dettate dall’intento di favorire economicamente l’ospedale “Panico” di Tricase.
La nota del Comune di Gagliano
Le cronache giudiziarie su politica e sanità di questi ultimi giorni hanno messo in luce ipotesi di accordi corruttivi tra gli indagati che, purtroppo, avrebbero riguardato direttamente anche il nostro Ospedale “Daniele-Romasi” di Gagliano del Capo.
Da ciò che si apprende dagli organi di informazione la Guardia di Finanza avrebbe focalizzato l’attenzione sulla posizione dell’Ospedale “Panico” di Tricase e sulle iniziative della Regione in merito alla rete nefrologica e dialitica della Provincia di Lecce.
Gli inquirenti hanno accertato che l’Ente Ecclesiastico “Pia Fondazione Card. G. Panico” era dotato di 26 posti letto dislocati presso il Centro Dialisi a Santa Maria di Leuca e che nel triennio 2015/2017 la struttura aveva superato il plafond di spesa assegnato dalla Regione Puglia registrando cospicue prestazioni c.d. “extra-tetto” per 15 milioni circa di euro.
L’accordo di partenariato tra ASL Lecce e l’Ospedale “Panico” prevedeva tre diverse percentuali di rimborso per le prestazioni erogate, che vanno dal rimborso integrale al 100% per le prestazioni erogate dal Centro Dialisi di Leuca, a quella del 91% per quelle erogate presso la struttura pubblica di Ugento ed infine del 50% per quelle erogale presso la struttura di CAD di Gagliano.
I militari hanno constatato che l’Ente Ecclesiastico “Panico” ha erogato prestazioni dialitiche esclusivamente tramite il CAD privato di Leuca (tipologia A con rimborso al 100%) e non tramite il CAD pubblico di Gagliano del Capo (Tipologia B).
Si legge nello specifico che «la cessazione del CAD di Gagliano del Capo derivava, di fatto, non dalla mancanza di dotazioni e strutture tecnologiche, ma dalla mancata attuazione dell’accordo da parte dell’ente privato che ne avrebbe dovuto assicurare il funzionamento. E il direttivo ASL, piuttosto che sollecitare l’ente privato al rispetto delle pattuizioni, optava per la discutibile scelta di chiudere una struttura pubblica dotata di macchinari certamente costosi, pagati con denaro pubblico. Per altro verso, la dismissione del CAD pubblico costituiva un indubbio vantaggio per il Panico, definitivamente affrancato dalla previsione contrattuale meno remunerativa e consolidava il trasferimento di ingenti risorse finanziarie assegnate all’ASL Lecce in favore dell’Ente Ecclesiastico».
Per la verità, lo smantellamento e la dismissione di tutte le apparecchiature del Centro Dialisi dell’Ospedale di Gagliano (avvenuti il 18 dicembre 2020 e costati somme cospicue di denaro pubblico) ci avevano sin da subito notevolmente preoccupato, infatti il 21 dicembre 2020 abbiamo inviato ai vertici della Asl Lecce una Pec chiedendo le ragioni poste alla base di tale decisione e ci veniva risposto che il trasferimento dei posti letto/rene ubicati presso il distretto Socio Sanitario di Gagliano rientrava da tempo nei piani dialitici regionali e della Asl.
Abbiamo l’obbligo e il dovere morale, prima che giuridico, di seguire con la massima attenzione e con tutti gli strumenti e le facoltà che l’ordinamento ci riconosce l’evolversi di tale vicenda giudiziaria.
Speriamo che saranno smentite le ipotesi corruttive descritte dagli inquirenti e confermate dal Giudice delle Indagini Preliminari nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, perché se dovessero essere definitivamente accertate sarebbe gravissimo il danno causato all’Ospedale di Gagliano e a tutta la popolazione del Capo di Leuca.
Oggi non possiamo fare altro che attendere la conclusione delle indagini e le successive risultanze processuali, tuttavia possiamo assicurare che continueremo a non lesinare né tempo né energie perché si faccia chiarezza sulla vicenda e sia riconosciuto all’Ospedale di Gagliano ciò che gli spetta.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
Cronaca
Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri
Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso
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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.
Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.
L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Nessun ferito registrato.
A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.
Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.
Copertino
Droga e armi, tre arresti
A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione
A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.
A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.
L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.
Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.
Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.
Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.
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