Cronaca
Quelle bollette Enel ingiustificate…
Contatore sostituito perché non fa la telelettura e bolletta Enel a conguaglio esorbitante. Il Gdp di Tricase annulla la fattura nei confronti di due anziani per mancanza di prova del credito
La vicenda delle bollette a conguaglio, spesso esorbitanti e di difficile decifrazione, rimane sempre un problema per migliaia di consumatori anche dopo l’introduzione dei famigerati nuovi contatori che dovrebbero riportare “normalmente” la cosiddetta telelettura ed avrebbero dovuto eliminare l’annosa questione del computo periodico tra consumi stimati e quelli effettivi. Purtroppo la realtà è un’altra e gli utenti si vedono ancora recapitare fatture che riescono di problematica interpretazione anche agli addetti ai lavori. Ma, rileva Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti”, “il consumatore che non ritiene corretti gli importi indicati in bolletta, deve prestare la massima attenzione e non limitarsi a prendere atto e pagare rimanendo nel dubbio, anche perché non sempre è l’azienda elettrica ad avere ragione, come nel caso di due anziani di un paese del Basso Salento che si erano visti recapitare una bolletta a seguito di ricalcolo per oltre 1500 euro in conseguenza della sostituzione del contatore, che non avrebbe comunicato telematicamente i consumi”.
I due coniugi, quindi, assistiti dall’avvocato Ivan Mangiullo, hanno citato in giudizio Enel Servizio Elettrico innanzi al Giudice di Pace di Tricase, nella persona dell’avvocato Anna Rita Costa, che con la sentenza 259/17, depositata il 16.06.2017, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito, annullando, di fatto la fattura a conguaglio ribadendo il principio secondo cui l’onere della prova dei consumi rimane a carico dell’azienda elettrica se si contestano le fatture e che la società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo. Nel dettaglio il magistrato onorario ha evidenziato che: «La comunicazione, da parte dell’utente, della lettura però, è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.
La società elettrica ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi. Onere che la società erogatrice deve svolgere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi. Tale consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore. Ne consegue l’importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale.
Nel caso in esame, per ammissione della stessa convenuta il contatore non aveva comunicato la “telelettura” e per cui era stato sostituito. A seguito delle contestazioni del pensionato che riguardavano il periodo 2013 – 2014 nel quale il deducente aveva pagato regolarmente tutte le fatture pervenutegli, la società elettrica aveva provveduto ad un ricalcolo, ritenendo dovuto “solo” l’importo di €. 1.330,12.» Ed inoltre, per il giudice di Pace dell’ufficio del Basso Salento, spetta all’azienda elettrica provare la corrispondenza tra quanto registrato dal contatore e gli effettivi consumi. In tal senso lo stesso osserva che «in ossequio al condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio gravante sulle parti, che costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e dell’affidabilità dei valori registrati (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313). mentre, laddove tale onere è stato assolto, costituisce onere dell’utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente lo portano a presumere che è avvenuta un’utilizzazione esterna della linea enel nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. La bolletta elettrica esibita da enel e riportante tutti i consumi dall’I.10.2013 al al 16.9.2014 è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce “prova delle registrazioni riportate e validamente emessa solo se l’utente non le contesta”(Cass., 8901/1997). A ciò aggiungasi che la fattura riportante il dettaglio dei consumi o scheda di riepilogo esibita da enel non è sottoscritta da alcuno né, in alcun modo, provata la provenienza di chi l’ha formato e su quali dati è basato. Nel caso di contestazione dei consumi, come nella fattispecie , la bolletta elettrica, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società di Gestione della fornitura elettrica, ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell’utente. A ciò aggiungasi che parte convenuta non ha dato prova certa di quando il contatore non ha comunicato l’autolettura ovvero manca la prova certa del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura, nonché la prova che Enel , accertata la mancanza di autolettura è intervenuta per verificare il funzionamento o meno dell’apparecchio di misurazione. A comprova poi che i conteggi effettuati da Enel non sono corretti lo si rileva anche dalla circostanza che Enel non ha esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell’eventuale sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione». In buona sostanza, nella fattispecie, il consumatore nulla deve alla società di fornitura dell’energia elettrica che dev’essere anche condannata alle spese di lite.
Cronaca
Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…
I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.
Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.
Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info–investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.
L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.
Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
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