Cronaca
Rifiuti: Poggiardo rialza le barricate
Un altro stop alla FORSU, stavolta proveniente dai Comuni dell’Aro Lecce 6. La battaglia contro i rifiuti (ed i cattivi odori) continua
Sembrava essersi chiusa definitivamente la stagione del trattamento della frazione umida dei rifiuti presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo e dei conseguenti problemi odorigeni che attanagliavano la comunità di Poggiardo e Vaste. Negli ultimi giorni, invece, ecco un nuovo capitolo di una vicenda che sembra una partita di ping pong tra la Regione Puglia e l’Amministrazione Comunale la quale ancora una volta ha dovuto ribadire che restano ferme, valide ed efficaci le Ordinanze sindacali n. 18 dell’8 giugno 2019 “Divieto di conferimento rifiuti aventi codice CER 200108 a far data dal 10.6.2019 presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo” e n. 19 del 2 luglio 2019 “Divieto di transito e di accesso ai mezzi destinati al trasporto RSU. Diffida e segnalazione di omessa ottemperanza alla Ordinanza sindacale 18/2019” a seguito della notifica dell’ultima ordinanza regionale, la n. 4 del 30.07.2019, che proroga fino al prossimo 30 settembre l’utilizzo degli impianti di biostabilizzazione di Poggiardo ed Ugento per i rifiuti organici provenienti dall’Aro Lecce 6 e dall’Aro Lecce 11, emessa dal Governatore a causa dello stop al conferimento dei rifiuti presso la stazione di trasferenza “Cave Marra Ecologia” di Galatone. Tale disposizione, se rispettata, introdurrebbe nell’impianto poggiardese i rifiuti organici con codice CER200108 (non compatibili con quelli per cui l’impianto è autorizzato) di un bacino di circa 90mila abitanti proprio in pieno periodo estivo quando già la presenza di turisti alza considerevolmente il quantitativo di rifiuti prodotto e conseguentemente il rischio di miasmi. Ecco il motivo della ferma presa di posizione del Sindaco Giuseppe Colafati e dell’Assessore alle Politiche Ambientali Antonella Pappadà che lunedì mattina insieme al vice sindaco Damiano Longo ed agli agenti di Polizia Locale ha presidiato l’ingresso dell’impianto per verificare il rispetto delle ordinanze sindacali.
«Nella mattinata di lunedì», spiega l’assessore Pappadà, «non è stato consentito il conferimento di quei rifiuti aventi Codice CER 200108 per la cui ricezione l’impianto di Poggiardo non è autorizzato: ciò anche alla luce della prevalenza delle Ordinanze sindacali rispetto alle altre disposizioni. All’impianto sono giunti quattro autocompattatori provenienti dall’Aro Lecce 6 che dopo esser stati sanzionati dalla Polizia Municipale in ottemperanza alle ordinanze sindacali sono stati rispediti indietro. Restiamo fermi sulla nostra posizione e riteniamo che la soluzione adottata dall’Aro 6 non sia quella più idonea alla risoluzione del problema in quanto il paventato conferimento presso l’impianto di Poggiardo aggraverebbe ancora di più la sofferenza di una comunità già vessata negli anni. Evidentemente si è preferito adottare la scelta più comoda anziché trasportare l’organico direttamente in Calabria, dove peraltro già veniva dislocato dopo il trasferimento presso Cave Marra e per il quale la Regione si era detta disponibile a coprire i maggiori costi di trasporto, oppure individuare un’altra stazione di trasferenza nell’immediato dal momento che questo è un onere in carico al gestore”.
A questa situazione si è giunti dopo mesi di incontri tra Comune da una parte, Regione e Ager (Agenzia Regionale per i Rifiuti) dall’altra, di ordinanze e contrordinanze, prese di posizione, incomprensioni e conseguenti scuse da parte del Governatore Emiliano il quale tuttavia è costretto a scontrarsi con la carenza di impianti di compostaggio in Puglia e con uno stato di emergenza pressoché continuo.
Con abbondante anticipo (lo scorso 13 novembre) l’Amministrazione Comunale di Poggiardo, dopo aver notificato ai Sindaci dei 46 Comuni conferitori la diffida a voler trasportare rifiuti conformi a quelli autorizzati presso il biostabilizzatore e minacciando di bloccare gli autocompattatori per verificare presenze di percolato e di rifiuti umidi non trattabili dall’impianto in località Pastorizze gestito da Progetto Ambiente 2, era riuscita a strappare l’impegno della Regione Puglia a risolvere la questione del conferimento della frazione umida sollevando l’impianto di Poggiardo dal trattamento di quanto non di propria pertinenza, nel corso di un Consiglio Comunale straordinario svoltosi presso il locale Teatro Illiria alla presenza del Presidente della Regione Michele Emiliano, del presidente della Provincia di Lecce e Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva e di alcuni dei Sindaci dei 46 Comuni che conferiscono gli scarti secchi da raccolta differenziata a Poggiardo oltre che dei presidenti degli Ambiti raccolta ottimale (Aro), del vice presidente Anci Puglia, del direttore generale dell’Ager, Grandaliano, di quello dell’Asl di Lecce e del loro omologo di Arpa Puglia. Da quel consesso scaturì che i Comuni avrebbero necessariamente dovuto avviare una raccolta differenziata spinta al fine di consentire la separazione dell’organico dall’indifferenziato poiché si era finalmente accertato che i cattivi odori provenienti dall’impianto derivavano dall’elevata percentuale di organico presente nel rifiuto conferito. E che sarebbe stato auspicabile costruire nuovi impianti di compostaggio in provincia.
Ma proprio alla vigilia della stagione estiva sono arrivati i primi problemi a causa della temporanea chiusura dell’impianto di compostaggio di Lucera e del sequestro di quello di Ginosa nei quali venivano conferiti i rifiuti del brindisino che inducevano il Presidente Emiliano ad emanare il 6 giugno una prima ordinanza nella quale si ordinava di trasferire la FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) presso gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico di Manduria, Poggiardo e Cavallino. A tale ordinanza seguiva la n.18 del Sindaco Colafati con la quale si vietava il conferimento rifiuti organici presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo, una seconda ordinanza del Governatore pugliese che di fatto chiedeva di prorogare fino al 31 luglio il termine dell’emergenza cui si sarebbe dovuto far fronte con gli impianti funzionanti (tra cui Poggiardo) la quale veniva impugnata al TAR dal Comune di Poggiardo e la n. 19 del Sindaco che vietava il transito e l’accesso ai mezzi destinati al trasporto RSU presso l’impianto di biostabilizzazione.
Finché il 7 luglio scorso la querelle finiva su un Tavolo tecnico convocato presso il Comune di Lecce dal presidente di Ager, Fiorenza Pascazio alla presenza del direttore Ager Gianfranco Grandaliano, dei sindaci di Poggiardo Giuseppe Colafati e di Brindisi Riccardo Rossi, del Presidente della Provincia Stefano Minerva, dell’assessore regionale Loredana Capone e del Presidente della Regione Michele Emiliano il quale al termine dell’incontro prendeva l’impegno di rallentare il conferimento dell’umido a Poggiardo e dislocarlo presso altri impianti scusandosi con il primo cittadino poggiardese per il disagio arrecato. Il tutto fino appunto all’ultima ordinanza regionale del 30 luglio che capovolge – o quantomeno tenta di farlo – per l’ennesima volta lo stato di fatto.
Nel frattempo il TAR lo scorso 23 luglio si è pronunciato respingendo l’istanza di sospensione in via cautelare proposta contro le ordinanze regionali perché da un punto di vista formale ha ritenuto che l’istruttoria adottata dalla Regione per le predette ordinanze fosse completa e che le sole emissioni odorigene lamentate dalla popolazione poggiardese non costituiscono un pregiudizio sufficiente per l’incolumità della salute pubblica senza un danno ambientale concreto accertato e provato. Tuttavia gli effetti dell’ordinanza regionale sarebbero scaduti solo pochi giorni dopo (il 31 luglio giustappunto) e rimane ancora sospeso il giudizio nel merito per il quale verrà fissata una nuova udienza.
Ora, in piena estate, con i mezzi contenenti la FORSU respinti dall’impianto di Poggiardo e multati (accettati invece quelli con frazione secca che possono regolarmente conferire) e l’Amministrazione Comunale fermamente intenzionata a far rispettare le ordinanze sindacali ed a tutelare la propria comunità da impatti ambientali ed odorigeni molesti, la patata bollente passa ancora una volta alla Regione, all’Ager ed ai gestori di servizi dell’Aro 11 e dell’Aro 6 che dovranno trovare una soluzione alternativa individuando o realizzando una nuova stazione di trasferenza dopo che quella di Galatone non può più essere utilizzata per superamento dei limiti autorizzativi.
Carlo Quaranta
Cronaca
Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…
I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.
Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.
Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info–investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.
L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.
Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
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