Attualità
Tricase: si dimettono i sette consiglieri della (ex) maggioranza
Dovessero sopraggiungere le dimissioni di due altri consiglieri, quelli che ora sono all’opposizione, l’amministrazione sarebbe ufficialmente sciolta e la Prefettura potrebbe già pensare al Commissario a cui chi affidare il Comune
Altro colpo di teatro, forse l’ultimo con questa amministrazione, sul palcoscenico di Palazzo Gallone.
Dopo la mozione di sfiducia firmata da nove consiglieri e le successive dimissioni di sindaco e giunta, in mattinata sono arrivate le dimissioni “irrevocabili” dei consiglieri rimasti nel gruppo che era di maggioranza: Antonio Luigi Baglivo, Vincenzo Emanuele Chiuri, Pasquale De Marco, Alessandra Ferrari, Luigi Giannini, Francesca Longo, Maurizio Roberto.
Questo, tradotto in soldoni, vuol dire che se dovesseero sopraggiungere le dimissioni di due altri consiglieri, quelli che ora sono all’opposizione, l’amministrazione sarebbe ufficialmente sciolta e la Prefettura potrebbe già pensare al Commissario a cui chi affidare il Comune.
LA LETTERA DI DIMISSIONI
I consiglieri di maggioranza con con l’ufficializzazione delle loro dimissioni vogliono «stigmatizzare il comportamento del Presidente del Consiglio comunale, il quale – già censurato nel corso di altre Assisi consiliari per la conduzione non superpartes dei lavori – non ha ritenuto necessario mettere in atto il suo ruolo di garante della legittimità dell’attività consiliare, approfondendo (presso gli organi competenti) la problematica dell’eventuale incompatibilità di un consigliere, nonostante il clamore destato da questo argomento e la nostra richiesta formale di chiarimenti in merito protocollata in occasione della Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 4 giugno scorso e nel corso della quale è stato ribadito con forza che non avremmo partecipato all’Assise in caso di mancata risposta alla stessa. Senza che egli si ponesse il problema della gravità della situazione, nell’interesse dell’Amministrazione e della Città, liquidando il tutto con sorrisi beffardi e senza onorare il suo ruolo di garante di tutte le forze in Consiglio, anche di coloro che nel frattempo sono diventati minoranza ed hanno formalizzato una richiesta ufficiale in sette (si sarebbe potuto inserire d’urgenza il punto all’O.d.G., se avesse voluto affrontare l’argomento, vista la sua serietà). E ancora, senza considerare la possibilità che la incompatibilità possa persistere anche in caso di eventuale pagamento delle spese legali. Sarebbe stato sufficiente consultare l’art. 63 del TUEL, i pareri del Ministero dell’Interno e la giurisprudenza in merito all’incompatibilità dei Consiglieri Comunali, anche nel caso di cessione del credito, acquiescenza a sentenza o pagamento delle spese legali. Avremmo fornito la documentazione (allegata), se si fosse voluto confrontare!»
Inoltre, visto quanto accaduto dal 2 giugno (mozione di sfiducia) in poi, fino alle dimissioni di sindaco e giunta dell’8, «prendiamo atto che la nostra esperienza amministrativa è conclusa. Non ha senso proseguire un percorso che attende l’ufficializzazione della fine con la sfiducia in un’assise, la cui data è ufficiosamente già nota, stanti le notizie su alcuni organi di stampa. Pertanto, consci di essere in minoranza, lasciamo il campo a coloro i quali sono diventati maggioranza, avendo i numeri per riunirsi e deliberare».
«Hanno dimostrato il loro senso di responsabilità “a corrente alternata” o ad personam», ironizzano, «insistendo a convocare un Consiglio nel quale bisognava rispondere alle interrogazioni inevase (a prescindere che alcune avessero perso valore, come il doppio senso di marcia sulle direttrici Tricase-Tricase Porto, nel frattempo tornate a senso unico) e deliberare sulle lottizzazioni in sospeso, al fine di permettere l’avvio dei lavori ai cittadini ed agli imprenditori edili. Dà da pensare, tra l’ altro, la tempistica di presentazione della mozione; così come fa riflettere che la stessa responsabilità e solerzia non siano state dimostrate nel far sì che l’ amministrazione potesse approvare un bilancio di giunta».
«Se è noto che il Bilancio di Previsione difficilmente si sarebbe deliberato in Consiglio, stante almeno una parità 8 a 8 tra favorevoli e contrari», scrivono i consiglieri dimissionari, «in un periodo di crisi sarebbe stato un atto di responsabilità permettere che fosse approvato almeno un bilancio con D.G.C., che lasciasse al Commissario Prefettizio traccia del percorso delineato in alcuni incontri con il tessuto produttivo della comunità, al quale si stava lavorando alacremente, prevedendo una somma non indifferente per un fondo di sostegno ad Attività Produttive e Cittadini in difficoltà (essendo importanti per noi tutti i cittadini e tutte le categorie produttive, non solo il comparto edile…)».
Per i firmatari «sarebbe stato un gesto responsabile far approvare almeno il bilancio di giunta per poi procedere con la sfiducia o la non deliberazione dello stesso. Anche perché, proprio in virtù della crisi economica e sociale che l’emergenza COVID ha causato, non era nostra intenzione aspetare il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Quindi, la fretta di alcuni consiglieri di giungere alla sfiducia in tempi brevi per far arrivare alle elezioni regionali un sindaco sfiduciato («sic! in un messaggio vocale che circola su chat social») aveva poca ragion d’essere».
«Alla luce di quanto finora esposto – mancato rispetto da parte del Presidente del Consiglio Comunale del suo ruolo di garante e tutore imparziale dell’Assemblea da lui presieduta e mozione di sfiducia», insistono, «presentiamo le nostre irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere.
L’art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) prevede che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [… ]
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. [… ]
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia
ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Secondo gli ex consiglieri di maggioranza, «alla luce della normativa sussisterebbero i presupposti per l’incompatibilità del consigliere poiché, da un lato , nonostante a dichiarazione di acquiescenza, la lite deve ritenersi ancora pendente. Nello specifico, la sentenza non è ancora passata in giudicato e il Comune potrebbe decidere di ricorrere in Cassazione (instaurando il contraddittorio anche nei confronti della parte che ha prestato acquiescenza) per il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, essendo queste inferiori a quanto previsto dal d.m. n. 55/2014. In tal caso, il Consigliere potrebbe anche spiegare il ricorso incidentale avverso tale capo della sentenza. In ogni caso, essendo la condanna al pagamento delle spese un debito solidale, è sufficiente che le altre due parti facciano ricorso in Cassazione affinché lui possa trarre beneficio dalla pronuncia. In sostanza, lui continuerebbe ad avere ‘di fatto’ un interesse diretto alla pronuncia della Cassazione poiché otterrebbe beneficio da un eventuale accoglimento del ricorso. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “la pendenza di una lite cessa solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria. sicchè il giudizio deve ritenersi pendente sino a quando non sia decorso il termine per la proposizione dell’appello. salva la ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinunzia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere. Tale ultima tipologia di decisione postula che il Giudice, constatato che non vi è più inte resse ad una pronuncia sul merito della domanda, si pronunci, salva diversa concorde richiesta delle parti, anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale. Tale valutazione ben può essere oggetto, a sua volta, di contestazione, con conseguente ammissibilità di impugnativa sul punto. Ne deriva che, in detta ipotesi, solo l’inutile decorso del termine per il gravame determina la definizione del giudizio” (Cass., Cass. civ. Sez. I, 27-02-2008, n. 5211)».
«Ancora una volta», aggiungono, «il dr. P. non ha eliminato in modo completo la causa di incompatibilità contestatagli, eliminando la controversia pendente tra lui ed il Comune solo riguardo alla sua pretesa sostanziale, ma lasciando in vita la lite riguardo all’onere delle spese di giudizio, sul quale il giudice d’appello dovrà pronunziarsi con sentenza che non avrà il carattere della mera presa d’atto della mutata situazione sostanziale, ma dovrà stabilire nel merito su quale delle parti debba cadere l’onere delle spese.
Sotto tale profilo, dunque, vi è tuflora lite pendente e sussiste la causa d’incompatibilità di cui all’art. 63, n. 4, del d.lgs. n. 207/2000″ (Corte Appello Napoli, Sez. I, 06-06-2006).
Al di là della lite pendente, sussisterebbero i presupposti previsti dal n. 6.
Al riguardo, si evidenzia che nonostante la dichiarazione di acquiescenza, non si è provveduto al pagamento della somma derivante dalla condanna alle spese in favore del Comune di Tricase.
È evidente che, essendo la sentenza un titolo esecutivo, vi è un debito liquido ed esigibile del Consigliere nei confronti del Comune.
Né si dica che è necessaria la costituzione in mora poiché: essendoci una sentenza esecutiva, gli effetti decorrono ipso iure; la costituzione in mora non richiede l’ adozione di formule solenni, e, dunque, a tal fine può ritenersi sufficiente la trasmissione della sentenza; da ultimo, si potrebbe ritenere che si rientri nei casi previsti dall’a rt. 1219 e.e.
Pertanto, permanendo siffatto debito certo ed esigibile deve ritenersi sussistente la situazione di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
In un caso, la giurisprudenza ha ritenuto sussistenza il presupposto di cui al n. 6 nonostante l’avvenuto pagamento della sorte capitale (senza, però, gli interessi): “Concludendo sul punto, deve, pertanto, affermarsi che, avendo ricevuto una contestazione che faceva specifico riferimento, oltre che alla sorta capitale liquidata in sentenza, anche agli interessi legali su di essa maturati, il dr. P. per elimina re la causa di incompatibilità contestatagli non poteva limitarsi al pagamento della sola sorta cap itale, poiché così facendo non solo è rimasto debitore del Comune per l’ammontare degli interessi, ma neppure si è attenuto ai limiti della contestazione. Permane, dunque, la causa di incompatibilità costituita dall’esistenza di un (residuo) debito liquido ed esigibile“» (Corte Appello Napoli, Sez. I, 06-06-2006).
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Attualità
Elezioni regionali, al via i primi ricorsi: contestata la legge elettorale pugliese
I giudici del Tar dovranno ora valutare la fondatezza delle istanze e decidere se rimettere la questione al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale…
Sono stati depositati a Bari i primi ricorsi contro la legge elettorale regionale pugliese. A presentare le istanze sono stati Sergio Blasi del PD e Domenico Damascelli di FdI, che si sono rivolti al TAR Puglia chiedendo l’assegnazione del seggio in Consiglio regionale.
La legge elettorale, come accade ormai ciclicamente a ogni tornata, torna dunque sotto esame giudiziario. Al centro delle contestazioni vi è il meccanismo di attribuzione dei seggi, ritenuto dai ricorrenti in contrasto con i principi di rappresentanza e proporzionalità del voto.
Secondo quanto sostenuto nei ricorsi, nella ripartizione dei seggi di Fratelli d’Italia sarebbero emerse distorsioni che avrebbero penalizzato alcune circoscrizioni, in particolare quella di Bari, a vantaggio di altre.
Damascelli, primo a depositare l’istanza, contesta l’assegnazione di due seggi alla Bat e di uno solo a Bari, nonostante il maggiore numero di voti ottenuti nel capoluogo. Una ricostruzione che, a suo avviso, violerebbe il principio di equità nella distribuzione dei rappresentanti.
Sulla stessa linea si muove Blasi, che chiede ai giudici amministrativi di rivedere l’attribuzione dei seggi. Diversa, invece, la posizione di Lucia Parchitelli e dell’intero gruppo regionale del Partito Democratico, che puntano a una pronuncia più ampia, sollevando dubbi di costituzionalità sull’intera normativa elettorale.
I giudici del Tar dovranno ora valutare la fondatezza delle istanze e decidere se rimettere la questione al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale. Una decisione che potrebbe avere effetti rilevanti sugli equilibri del Consiglio regionale della Regione Puglia.
La vicenda riaccende il dibattito su una legge elettorale che, da anni, finisce sotto la lente della magistratura amministrativa e che continua a sollevare polemiche politiche e istituzionali all’indomani delle elezioni.
Attualità
Case di comunità, nasce la task force regionale
È la decisione assunta dalla Regione Puglia per accelerare la realizzazione delle nuove strutture sanitarie e rispettare le scadenze..
Una task force regionale per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori delle case e degli ospedali di comunità finanziati con i fondi del Pnrr.
È la decisione assunta dalla Regione Puglia per accelerare la realizzazione delle nuove strutture sanitarie e rispettare le scadenze previste dal piano nazionale.
Il provvedimento riguarda complessivamente 121 case di comunità e 38 ospedali di comunità distribuiti sul territorio pugliese. Come spiegato dal presidente Antonio Decaro, l’obiettivo è quello di ottenere in tempi rapidi una fotografia chiara e oggettiva dello stato dei cantieri, individuando eventuali criticità e intervenendo per evitare ritardi.
Le strutture dovranno iniziare a erogare le prime prestazioni entro il 30 giugno, una scadenza considerata fondamentale anche per la decongestione degli ospedali e il rafforzamento dell’assistenza territoriale.
Novità anche sul fronte delle aziende sanitarie locali.
Per otto Asl pugliesi sono stati pubblicati gli avvisi per la nomina dei nuovi direttori generali. Si tratta delle Asl di Bari, Bat, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, dell’Oncologico e del Policlinico di Foggia, oltre all’Irccs “De Bellis”.
Chi aveva risposto al precedente avviso, voluto a fine legislatura dall’ex governatore Michele Emiliano, dovrà ripresentare la propria candidatura. Nel frattempo, gli attuali commissari e direttori generali resteranno in proroga fino al 31 marzo, garantendo la continuità amministrativa.
L’istituzione della task force e l’avvio delle procedure per i nuovi vertici sanitari rappresentano un passaggio chiave nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale, chiamato a rispettare le tempistiche del Pnrr e a rispondere alle esigenze di un territorio sempre più orientato verso l’assistenza di prossimità.
Aradeo
Carnevale aradeino, tutto pronto per le grandi sfilate
Da domenica prossima e fino a martedì grasso colori, musica e allegria nel centro cittadino, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale salentino…
Aradeo si prepara a vivere una nuova edizione del suo storico Carnevale: sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati, musica e animazione animeranno il centro cittadino nelle domeniche di febbraio e nel giorno di Martedì Grasso, richiamando pubblico da tutto il Salento.
Il Carnevale Aradeino (organizzato dal Gruppo Carnevalesco “Oscar Tarmacere” con il supporto della Pro Loco e delle associazioni locali), si prepara a riportare colori, musica e allegria nel centro cittadino, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale salentino.
Un evento che nasce dalla passione e dal lavoro delle associazioni locali e dei volontari, impegnati nella realizzazione dei carri allegorici e nell’organizzazione di una manifestazione che coinvolge l’intera comunità.
Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati si svolgeranno nel centro abitato, interessando il centro storico e le arterie principali del paese, in particolare viale della Libertà e le strade limitrofe, trasformate per l’occasione in un grande circuito carnevalesco.
Il programma prevede tre giornate ufficiali di festa.
Domenica 8 febbraio, apertura del Carnevale con la prima sfilata dei carri allegorici tra il centro storico e viale della Libertà. Partenza nel primo pomeriggio, intorno alle 16. A seguire, musica e animazione.
Domenica 15 sarà la giornata centrale con la grande parata carnevalesca nel centro della città. Sfilata sempre alle 16. Sono previsti spettacoli itineranti, animazione per bambini e intrattenimento musicale, con attività che proseguiranno fino alla sera.
Nel pomeriggio del 17 febbraio, Martedì Grasso, sfilata finale nel centro cittadino.
La serata (dalle 20) sarà dedicata alla festa conclusiva e alla premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.
Fondamentale, in questa edizione, la collaborazione con volti noti dei social media: il presentatore Giampaolo Catalano Morelli, creator digitale, accompagnerà il pubblico sul palco principale in tutte e tre le giornate, affiancato dalla riconfermata Tekemaya, artista locale stimata e già parte integrante dell’evento.
Il Carnevale Aradeino si conferma così non solo una festa popolare, ma anche un’importante occasione di valorizzazione culturale e sociale per il territorio, capace di richiamare visitatori dai comuni vicini e di rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale.
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