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Cronaca

Volo annullato, Ryanair risarcisce 2 salentini

La decisione del Giudice di Pace dopo l’iter legale avviato col sostegno di Codici Puglia

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Canta vittoria Codici Puglia dopo l’ennesimo rimborso ottenuto in favore di passeggeri del traffico aereo. Con sentenza depositata il 7 agosto scorso, il Giudice di Pace di Brindisi, ha accolto le domande avanzate dal difensore dei passeggeri e responsabile di Codici Puglia, avv. Stefano Gallotta, per un volo Bologna – Brindisi cancellato da Ryanair.


Ecco quanto riportato da Codici: “in data 25.07.2018, due coniugi salentini, residenti a Nardò, avrebbero dovuto rientrare a Brindisi con il volo Ryanair FR4338 in partenza da Bologna alle 06.25 ma, giunti in aeroporto dopo una levataccia notturna, apprendevano che il proprio volo era stato cancellato, nonostante l’aeroporto fosse regolarmente operativo.


Non avendo ottenuto alcuna riprotezione su altri voli da parte di Ryanair e in mancanza di altri rimedi per raggiungere Brindisi, la coppia era costretta a contattare un parente, residente nel modenese, che li prelevava dall’aeroporto e li ospitava presso la sua dimora sino al giorno successivo, quando i due viaggiatori potevano rientrare in treno a Brindisi, dopo un faticoso viaggio, reso ancor più stressante dalla necessità di recarsi poi all’aeroporto di Brindisi Casale per recuperare la propria vettura dal parcheggio, giungendo a destinazione con oltre 33 ore di ritardo rispetto al previsto!


Al rientro a casa, in assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata, i due si rivolgevano a Codici e citavano la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.

Ryanair si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e adducendo l’eccezionalità dell’evento, dovuto a un presunto sciopero nazionale. Con la recente sentenza, il Giudice ha disatteso l’eccezione avversa, ritenendo competente il Giudice italiano e, quanto al presunto sciopero interno alla Ryanair, ha comunque rilevato che “la Compagnia, una volta appresa la proclamazione dello sciopero, era nelle condizioni di predisporre diversamente le attività di volo per non essere costretta alla cancellazione… e era certamente nelle condizioni di avvisare con anticipo la propria utenza del disservizio venutosi a creare”, condannando così Ryanair a risarcire i passeggeri per l’importo di Euro 822,85 (oltre interessi e spese legali), di cui Euro 500 per compensazione pecuniaria, Euro 200 per violazione dei doveri di assistenza ed Euro 122,85 per il rimborso del costo dei biglietti ferroviari Modena – Brindisi.


Evidenzia il difensore dei passeggeri, avv. Stefano Gallotta, responsabile di Codici Puglia e del settore vacanze di Codici, che “questa pronunzia è importante non soltanto perché riconosce anche indennizzi, rimborsi e danni da mancata assistenza e riprotezione su altro volo, ma in quanto chiarisce che lo sciopero in quanto tale non integra una circostanza eccezionale esimente da responsabilità per il vettore aereo. Come recentemente confermato dalla Corte di Giustizia Europea, i vettori possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loto attività, divergenze e conflitti con il loro personale, sicché i rischi derivanti da tali conflitti, che possono sfociare in scioperi, devono considerarsi inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore. Così – prosegue Gallotta – in occasione degli imminenti scioperi proclamati dai piloti Ryanair per il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre 2019, che gravi ripercussioni potrebbe avere anche sulla regolarità dei voli in Italia, creando seri disagi ai turisti in partenza o al rientro dalle vacanze, va precisato che, trattandosi di eventi non imputabili a fattori esterni ma che promanano dalla compagnia stessa, non sussistono le circostanze eccezionali esimenti previste dalla direttiva CE 261/2004 e i passeggeri avranno diritto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto,agli indennizzi da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza della rotta, al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa della cancellazione del volo e a eventuali danni supplementari”.


Cronaca

Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli

L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…

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I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.

Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico. 

Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività infoinvestigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.

L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.

L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.

Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.

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Cronaca

Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta

Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…

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Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.

“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.

Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.

L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri. 

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Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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