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Cronaca

Volo annullato, Ryanair risarcisce 2 salentini

La decisione del Giudice di Pace dopo l’iter legale avviato col sostegno di Codici Puglia

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Canta vittoria Codici Puglia dopo l’ennesimo rimborso ottenuto in favore di passeggeri del traffico aereo. Con sentenza depositata il 7 agosto scorso, il Giudice di Pace di Brindisi, ha accolto le domande avanzate dal difensore dei passeggeri e responsabile di Codici Puglia, avv. Stefano Gallotta, per un volo Bologna – Brindisi cancellato da Ryanair.


Ecco quanto riportato da Codici: “in data 25.07.2018, due coniugi salentini, residenti a Nardò, avrebbero dovuto rientrare a Brindisi con il volo Ryanair FR4338 in partenza da Bologna alle 06.25 ma, giunti in aeroporto dopo una levataccia notturna, apprendevano che il proprio volo era stato cancellato, nonostante l’aeroporto fosse regolarmente operativo.


Non avendo ottenuto alcuna riprotezione su altri voli da parte di Ryanair e in mancanza di altri rimedi per raggiungere Brindisi, la coppia era costretta a contattare un parente, residente nel modenese, che li prelevava dall’aeroporto e li ospitava presso la sua dimora sino al giorno successivo, quando i due viaggiatori potevano rientrare in treno a Brindisi, dopo un faticoso viaggio, reso ancor più stressante dalla necessità di recarsi poi all’aeroporto di Brindisi Casale per recuperare la propria vettura dal parcheggio, giungendo a destinazione con oltre 33 ore di ritardo rispetto al previsto!


Al rientro a casa, in assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata, i due si rivolgevano a Codici e citavano la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.

Ryanair si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e adducendo l’eccezionalità dell’evento, dovuto a un presunto sciopero nazionale. Con la recente sentenza, il Giudice ha disatteso l’eccezione avversa, ritenendo competente il Giudice italiano e, quanto al presunto sciopero interno alla Ryanair, ha comunque rilevato che “la Compagnia, una volta appresa la proclamazione dello sciopero, era nelle condizioni di predisporre diversamente le attività di volo per non essere costretta alla cancellazione… e era certamente nelle condizioni di avvisare con anticipo la propria utenza del disservizio venutosi a creare”, condannando così Ryanair a risarcire i passeggeri per l’importo di Euro 822,85 (oltre interessi e spese legali), di cui Euro 500 per compensazione pecuniaria, Euro 200 per violazione dei doveri di assistenza ed Euro 122,85 per il rimborso del costo dei biglietti ferroviari Modena – Brindisi.


Evidenzia il difensore dei passeggeri, avv. Stefano Gallotta, responsabile di Codici Puglia e del settore vacanze di Codici, che “questa pronunzia è importante non soltanto perché riconosce anche indennizzi, rimborsi e danni da mancata assistenza e riprotezione su altro volo, ma in quanto chiarisce che lo sciopero in quanto tale non integra una circostanza eccezionale esimente da responsabilità per il vettore aereo. Come recentemente confermato dalla Corte di Giustizia Europea, i vettori possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loto attività, divergenze e conflitti con il loro personale, sicché i rischi derivanti da tali conflitti, che possono sfociare in scioperi, devono considerarsi inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore. Così – prosegue Gallotta – in occasione degli imminenti scioperi proclamati dai piloti Ryanair per il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre 2019, che gravi ripercussioni potrebbe avere anche sulla regolarità dei voli in Italia, creando seri disagi ai turisti in partenza o al rientro dalle vacanze, va precisato che, trattandosi di eventi non imputabili a fattori esterni ma che promanano dalla compagnia stessa, non sussistono le circostanze eccezionali esimenti previste dalla direttiva CE 261/2004 e i passeggeri avranno diritto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto,agli indennizzi da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza della rotta, al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa della cancellazione del volo e a eventuali danni supplementari”.


Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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Cronaca

Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri

Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso

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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.

Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.

L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Nessun ferito registrato.

A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.

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Copertino

Droga e armi, tre arresti

A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione

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A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.

Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.

Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.

Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.

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