Connect with us

Attualità

Responsabilità medica e corretta comunicazione

CORIGLIANO. Continua il calvario della madre e del figlio 16enne, affetto da totale encefalite prenatale, che aveva fatto valere giudizialmente la presunta colpa professionale del suo ginecologo.

Pubblicato

il

Corigliano d’Otranto. Continua il calvario della madre e del figlio 16enne, affetto da totale encefalite prenatale, che aveva fatto valere giudizialmente la presunta colpa professionale del suo ginecologo.


Anche la Corte d’Appello di Lecce, seconda sezione civile, dott.ssa Virginia Zuppetta, consigliere estensore, ha confermato la non responsabilità del ginecologo, verso la sua ex gestante, circa la “encefalite prenatale da Citomegalovirus” contratta dal figlio della donna.


Nel 1998, al medico oggi in pensione, dott. Massimo Arachi, di Corigliano d’Otranto, già in forza presso la divisione di ostetricia dell’ospedale di Galatina, Sandra Garganese, 44enne e compaesana del ginecologo, aveva chiesto al Tribunale di Lecce il risarcimento di circa 2 milioni di euro, perché “nonostante gli esiti degli accertamenti clinici nonché degli esami, il suo ginecologo aveva omesso di rilevarle la presenza di processi patologici che avrebbero potuto determinarla ad interrompere la gravidanza.


Accadde che il 13 novembre 1996 la donna diede alla luce Danilo, oggi 16enne, affetto da un “danno neuro motorio di entità tale”, scrisse il consulente del Tribunale di Lecce, dott. Alberto Tortorella “da realizzare un danno biologico permanente totale e con necessità ad assistenza continua, anche per l’espletamento dei quotidiani atti della vita”.


Al momento della nascita il piccolo Danilo appariva sano, ma poco dopo, si scoprì un suo gravissimo ritardo psicomotorio. Dopo alcuni vani interventi di terapia fisica riabilitativa ed in seguito ad alcune indagini morfologiche che avevano dimostrato dilatazione dei ventricoli laterali, seguì il ricovero del piccolo presso il policlinico di Modena ove gli fu formulata la diagnosi di “encefalite prenatale da citomegalovirus”. La stessa diagnosi fu confermata dall’Istituto neurologico “Casimiro Mondino” di Pavia.


A quel punto, la madre non ebbe più esitazioni: si rivolse al Tribunale di Lecce e fece valere giudizialmente la presunta colpa professionale del dott. Massimo Arachi, fondandola sulla violazione del principio della corretta comunicazione fra il sanitario e la gestante, sancito sia dalle linee guida del Ministero della salute che dal codice deontologico medico.


Più precisamente, la giovane madre lamentò al Tribunale che il suo ginecologo, dopo il referto rilasciatogli il 10 aprile 1996 dal laboratorio dell’ex Asl LE 2 Maglie, da cui poté accertare il pregresso contagio da citomegalovirus della paziente, avrebbe dovuto informarla che vi erano esami, ancorché con rischi abortivi (come l’amniocentesi) per accertare se l’infezione si era trasmessa al feto, con conseguente rischio di malformazioni.


Solo così, lamentò la sig.ra Garganese, le sarebbe stato garantito il suo diritto alla procreazione cosciente e responsabile, previsto dalla legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza.


In altri termini, la giovane madre chiese al Tribunale di affermare il principio che non spettasse al ginecologo, dopo aver accertato il pregresso contagio della paziente, ritenere o meno esistenti i presupposti per interrompere la gravidanza né di effettuare o meno ulteriori indagini invasive ed a rischio come l’amniocentesi, ma che fosse dovere del sanitario di informarla correttamente, pur in presenza di un basso rischio di reinfezione, dei contenuti e delle modalità di informazione diagnostica, e che tale dovere non fosse soggetto a nessuna valutazione discrezionale, come invece ritenuto dal dott. Arachi.

Il giudizio di primo grado si chiuse con la sentenza di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla donna nei confronti del sanitario. Il Giudice, GOT Avv. Silvia Rosato, ritenne di accogliere le conclusioni del CTU, dott. Tortorella, secondo cui l’ostetrico non aveva alcun dovere di disporre l’ulteriore esecuzione degli esami sierologici e, tanto meno, di effettuare una diagnosi prenatale di infezione da citomegalovirus in tempo utile per proporre alla paziente l’eventualità dell’interruzione di gravidanza.


Di diverso parere l’avv. Sergio Santese, difensore della ex paziente, che impugnò quella sentenza avanti alla Corte d’Appello di Lecce, ritenendo che il Giudice aveva erroneamente sposato l’approccio metodologico del CTU e non aveva correttamente valutato i profili di censurabile colpa del sanitario.


Le considerazioni medico legali del CTU”, sostenne l’avv. Sergio Santese dopo la sentenza del Tribunale, “ricalcano chiaramente i criteri dell’accertamento del rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio in tema di colpa professionale medica, mentre il Tribunale era chiamato a valutare la responsabilità civile del sanitario secondo il criterio della probabilità relativa nel senso che il pregresso contagio della gestione al virus avrebbe dovuto consigliare al medico di ritenere che fosse più probabile che vi potesse essere una reinfezione al virus e disporre dunque la ripetizione dei relativi esami sierologici”.


“Nei motivi d’appello”, riferisce ancora l’avvocato, “fu altresì censurata la sentenza, per non aver ravvisato il Tribunale profili di censurabile colpa del sanitario, sotto l’aspetto della violazione della disciplina del consenso informato della paziente”.


Ma tale importante doglianza non sembra sia stata in alcun modo considerata dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce.


E’ il tema della responsabilità medica e del diritto all’informazione”, sostiene l’avv. Sergio Santese, “che avevamo voluto portare al centro della discussione avanti alla Corte territoriale; mentre dalla lettura della sentenza d’appello non abbiamo ricevuto alcuna risposta sull’argomento sollevato. Ripeto, alcuna parola di motivazione. È denegata giustizia!”, sentenzia l’avvocato Santese.


Eppure il problema della responsabilità professionale del medico”, prosegue il difensore, “sta suscitando, soprattutto negli ultimi tempi, un ampio dibattito alimentato e sostenuto da una accresciuta e più sentita esigenza di tutela del malato. Il nuovo modo di intendere il rapporto medico-paziente ha influenzato, con il passare del tempo, anche la giurisprudenza che ha man mano modificato il proprio orientamento fino a ritenere fondamentale il principio, in un primo momento tenuto in scarsa considerazione, della obbligatorietà del cosiddetto consenso informato”.

Il crescente numero di ammalati che, sempre più frequentemente, ha fatto valere giudizialmente la (presunta) colpa professionale del medico, fondata in molti casi sull’imprudenza e negligenza nel formulare la diagnosi o sul mancato approfondimento degli accertamenti diagnostici, oltre che sulla mancata informazione e acquisizione del consenso ha incrementato notevolmente il contenzioso su tale delicata materia. Per questo”, aggiunge con amarezza il difensore, “è sorprendente che la Corte sull’argomento non abbia speso neppure una parola nella motivazione della sentenza. Si consideri, invece, che la Corte di Cassazione nel 2006, per la prima volta, aveva giudicato in termini assai rigorosi le conseguenze dell’inadempimento del medico all’obbligo di informare il paziente, in modo adeguato, circa i possibili effetti collaterali della cura. In particolare”, continua il difensore, “la quaestio affrontata dai giudici di legittimità è stata quella di stabilire in che termini si configuri una responsabilità dei sanitari per omesso consenso informato, a fronte di un comportamento diligente tenuto dagli stessi nell’esecuzione del trattamento terapeutico.  Nel valutare positivamente la questione la Corte individua nel danno da mancata condotta informativa una fattispecie autonoma e distinta dal danno conseguente alla scorretta prestazione sanitaria. La nuova fonte di responsabilità medica”, stigmatizza  Santese, “viene quindi individuata nell’obbligo di informazione gravante sul medico, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il medico è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal paziente a causa dell’esito non favorevole o peggiorativo del trattamento a prescindere dalla valutazione del comportamento tenuto dal sanitario nel trattamento terapeutico. La mancata informazione si traduce, quindi, in una condotta illecita in quanto contraria ad un preciso obbligo desumibile in via di interpretazione, sia dall’art. 32, 2° comma sia dall’art. 13 della Costituzione. È del tutto evidente”, chiarisce l’avvocato, “ed è cosa ovvia, che la responsabilità professionale del medico si ricollega alla obbligazione che egli assume, nei confronti del cliente, di eseguire un determinato trattamento medico-chirurgico, che generalmente si distingue in tre diversi momenti: diagnosi, scelta della terapia, sua attuazione. L’azione del medico, rispetto a quella di altri professionisti, va ad incidere su un diritto fondamentale, di valenza costituzionale, dell’individuo: quello dell’integrità psicofisica dell’uomo la quale deve essere rispettata sempre, in ogni momento ed in ogni situazione. Il diritto in esame appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all’autodeterminazione in ordine a tutte le sfere e agli ambiti in cui si svolge la personalità dell’uomo, fino a comprendere anche la consapevole adesione al trattamento sanitario. Il consenso deve essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e paziente. Per questo”, conclude l’avv. Santese, “porteremo il caso drammatico di Danilo in Corte di Cassazione”.


Attualità

Casarano, l’Associazione Placemaking boccia i lavori in centro

Placemaking una preparazione professionale ce l’ha e, in maniera documentata, interviene nel dibattito di questi lavori (che, ricordiamolo, sono finanziati con fondi PNRR per circa 3,5 milioni di Euro).

Pubblicato

il

di Antonio Memmi

Quando iniziarono lavori di Piazza San Domenico e giardini William Ingrosso a Casarano, il mondo era diverso: Trump non era stato ancora rieletto, non era ancora cominciato il conflitto israelo-palestinese e chat GBT era riservata a pochi eletti. 

Si sa: i lavori pubblici non finiscono, entrano nella leggenda.

In un modo o nell’altro però, fra imprecazioni dei cittadini ed esercizi commerciali chiusi (anche) per l’impossibilità di raggiungerli, pare che almeno i primi abbiano trovato una conclusione. Tutti quindi contenti? Assolutamente NO!

I commenti sui social si rincorrono fra coloro che ne parlano male (tanti) e coloro che vedono qualcosa di positivo (pochi) ma, come sempre accade sui social, la maggior parte dei commentatori non ha alcuna preparazione tecnico artistica per parlare ed il tutto rimane confinato nel gradimentopersonale.

L’Associazione Placemaking invece una preparazione professionale ce l’ha e, in maniera documentata, interviene nel dibattito di questi lavori (che, ricordiamolo, sono finanziati con fondi PNRR per circa 3,5 milioni di Euro).

Nel documento, firmato dalla presidente arch. Loredana Manco, l’Associazione solleva una critica tecnica e civica, non politica, al metodo progettuale adottato e agli esiti degliinterventi. 

Il nodo centrale è l’assenza di una reale coprogettazione con i cittadini: le piazze, secondo l’associazione, non sono semplici superfici da pavimentare, ma luoghi sociali, storici e simbolici che richiedono ascolto e partecipazione autentica.

Viene ricordato come le normative nazionali ed europee, comprese quelle legate al PNRR, promuovano processi partecipativi strutturati e trasparenti, non consultazioni di facciata ed evidenzia inoltre che i fondi PNRR non sono “regali”, ma debito pubblico che graverà sulle future generazioni, rendendo ancora più necessaria una visione strategica di lungo periodo.

Secondo Placemaking Casarano, i due interventi si sono invece limitati a una riqualificazione estetica, senza creare nuove funzioni, opportunità sociali o sviluppo economico, e particolarmente critiche sono le valutazioni su Piazza Umberto I, dove la fontana viene definita un elemento puramente scenografico, e su Piazza San Domenico, giudicata invece priva di una logica urbana, mancando allineamenti, assi civici e gerarchie spaziali.

Un altro punto centrale è poi l’assenza quasi totale di verde, ritenuto un grave errore in termini di sostenibilità climatica e qualità dello spazio pubblico così come viene criticata anche la demolizione del bar storico, sostituito poi da un edificio anonimo, considerato uno strappo all’identità del luogo.

L’Associazione infine contesta le modifiche alla viabilità e la discrepanza tra il progetto realizzato e quello presentato, sottolineando come la piazza rischi di perdere il suo significato simbolico; il tutto porta quindi verso una conclusione che è una bocciatura netta: le critiche, aggiunge, non sono un attacco politico, ma un atto di cittadinanza attiva.

E così, dopo anni in cui si attende l’inaugurazione più come una liberazione, si comprende come non sempre ciò che dura a lungo lascia il segno… qualche volta lascia solo domande.

Continua a Leggere

Attualità

I carabinieri portano la magia del Natale in reparto

L’iniziativa ha coinvolto in particolare i piccoli pazienti dei reparti di Oncologia, Chirurgia, Reumatologia, Immunologia e Pediatria Generale…

Pubblicato

il

Un gesto che scalda i cuori in pieno periodo natalizio: i Carabinieri di Lecce hanno portato la magia delle feste nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Vito Fazzi”, donando giocattoli e materiale didattico ai bambini ricoverati. 

L’iniziativa ha coinvolto in particolare i piccoli pazienti dei reparti di Oncologia, Chirurgia, Reumatologia, Immunologia e Pediatria Generale, dove opera con dedizione Suor Alessandra Notaro.

Grazie alla preziosa collaborazione della dott.ssa Roberta Tornese e della direzione sanitaria, l’evento è stato accolto con grande entusiasmo da grandi e piccini. 

Presenti i responsabili dei reparti – tra cui la dott.ssa Assunta Tornesello, la dott.ssa Lucia Russo e la dott.ssa Adele Civino, oltre ad una folta rappresentanza di operatori sanitari.

I militari, in veste di Babbo Natale, hanno testimoniato l’attenzione costante dell’Arma verso i più piccoli, augurando a ciascun bambino di vincere la propria battaglia contro la malattia. Questo impegno va oltre le attività istituzionali di tutela e sicurezza, rafforzando il legame con il territorio attraverso gesti di prossimità verso le fasce più fragili.

Dal Comando dei Carabinieri si sottolinea come la sinergia tra Arma e personale sanitario trasformi l’ospedale in un luogo di speranza e solidarietà autentica, dimostrando il valore della vicinanza umana nelle azioni quotidiane.

Continua a Leggere

Aradeo

Serie di misure della Polizia: tra fogli di via, truffa nei confronti di anziani e rissa

Sono state allertate le forze di Polizia e sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Galatina e i Carabinieri di Aradeo che hanno riscontrato evidenti segni della colluttazione, mentre il ferito veniva trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso…

Pubblicato

il

Le attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nella trascorsa settimana hanno dato luogo all’emissione di diverse misure di prevenzione 

I report dei controlli dell’ultima settimana della Polizia vedono l’emissione di diverse misure di prevenzione tra le quali: due ammonimenti del Questore, uno nei confronti di un 38enne e l’altro di un 34enne, entrambi per atti persecutori nei confronti delle rispettive ex-compagne;

Tre fogli di via obbligatori: uno per truffa aggravata e continuata in concorso in danno di anziani nei confronti di un 42 enne di Napoli che vieta di fare ritorno nel comune di Aradeo per tre anni; 

un altro di 3 anni nei confronti di un 44enne originario di Napoli per truffa aggravata in concorso che fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri, tentava insieme a un complice, una truffa in danno di anziani a Cursi; 

il terzo foglio di via vieta l’ingresso ad Uggiano la Chiesa per due anni ad un 23enne di Scorrano che, alla guida di un’auto sprovvisto di patente, non si fermava all’alt dei Carabinieri innescando una fuga che creava pericolo tra gli abitanti del predetto paese. 

Due Daspo: uno di tre anni nei confronti di un 47enne di Bagnolo del Salento e uno di due anni per un 17enne di Carovigno (Br) a seguito dei fatti occorsi durante l’incontro di calcio “Polis Bagnolo Vs Città di Carovigno” il 16 novembre u.s. disputatosi presso lo stadio comunale di Otranto, dove alcuni tifosi delle opposte tifoserie hanno dato luogo ad un pericoloso lancio di oggetti in cui una bottiglia in vetro si è infranta in direzione delle forze dell’ordine.

Inoltre è stato notificata un Dacur  per i fatti occorsi in un bar di Aradeo il 15 novembre u.s. quando nel locale si è verificata una violenta rissa tra alcuni avventori, scaturita da futili motivi riconducibili all’abuso di sostanze alcoliche. 

Durante l’alterco, uno dei soggetti coinvolti ha estratto un coltello colpendo al fianco sinistro un altro avventore, provocando una ferita con abbondante perdita di sangue.

Sono state allertate le forze di Polizia e sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Galatina e i Carabinieri di Aradeo che hanno riscontrato evidenti segni della colluttazione, mentre il ferito veniva trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso.

Tutti i soggetti coinvolti risultano gravati da precedenti di polizia, incluso l’autore dell’accoltellamento, un 49enne del posto, deferito in stato di libertà per lesioni personali e porto illegale d’arma.

L’episodio, avvenuto in orario preserale in un locale aperto al pubblico, ha generato particolare allarme sociale, determinando una concreta minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica, per tali motivi l’autore dell’aggressione è stato colpito dalla misura di prevenzione del Dacur, che vieta al responsabile la frequentazione dell’esercizio commerciale teatro dei fatti, nonché di altri bar e locali pubblici situati nel centro abitato di Aradeo.

La Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha avviato una specifica istruttoria finalizzata all’adozione di ulteriori misure di prevenzione nei confronti di altri soggetti coinvolti nella rissa. 

Parallelamente, la Squadra Amministrativa della Questura ha avviato il procedimento per la sospensione, per dieci giorni, della licenza a carico del titolare del locale.

Continua a Leggere
Pubblicità
Pubblicità

Più Letti