Attualità
Annullato accertamento del Fisco da 200mila euro
Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in merito all’inversione contabile (reverse change)
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segnala un’importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la 3523/2015 depositata il 21.10.2015, che, intervenendo in materia di “reverse charge”, ha accolto il ricorso proposto dalla società GERMANY EDIL SHOW S.R.L., esercente attività di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, difesa dall’avvocato Maurizio Villani, contro un avviso di accertamento notificato ai fini Irap, Ires e Iva.
In particolare, la vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla annualità 2009 con il quale l’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, contestava alla società un maggior reddito di impresa ed un maggior volume di affari, con conseguente rettifica ai fini IRES, IRAP ed IVA, il tutto per una pretesa impositiva pari a euro 192.907,26.
La società in sede di stipula della compravendita di un immobile aveva esercitato, in qualità di cedente, il diritto al reverse charge, per la vendita dell’immobile strumentale per natura non suscettibile di diversa utilizzazione, manifestando l’opzione per l’imposizione al regime Iva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, primo comma, numero 8-bis, 8-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Come noto, il termine reverse charge o “inversione contabile” fa riferimento ad una modalità di assolvimento dell’IVA derogante le usuali regole che designano il cedente quale soggetto debitore dell’imposta. In caso, quindi, di inversione contabile è l’acquirente a dover assolvere l’IVA e non il cedente come prevedono i principi generali dell’IVA.
Per l’Ufficio la fattispecie in oggetto non rientrava nell’ambito applicativo del reverse charge ed assoggettava, pertanto, ad Iva la cessione di fabbricato.
La società, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità dell’atto impositivo sia perché sottoscritto da soggetto non legittimato, sia perché, al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, alla fattispecie era stato correttamente applicato il regime del reverse charge (inversione contabile).
Alla luce delle giustificazioni fornite dalla società contribuente, i giudici hanno accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento impugnato.
La sentenza rileva perché ribadisce due importanti principi.
Infatti, con riferimento alla questione dei dirigenti illegittimi nominati per concorso, i giudici hanno affermato che in caso di contestazione, l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare che il dirigente che ha firmato l’atto impugnato sia stato nominato previo esperimento di un pubblico concorso. In caso contrario va dichiarata la illegittimità dell’atto, in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 depositata il 17 marzo 2015.
Con riferimento, poi, alla corretta applicabilità del regime del reverse charge, i giudici, in perfetto adeguamento a quanto statuito dalla giurisprudenza di Cassazione, hanno precisato che:
– l’Agenzia delle Entrate dispone di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza o meno dei requisiti sostanziali, con la conseguenza che il diritto alla detrazione non può mai essere negato nei casi in cui il contribuente non ha applicato, o non ha applicato correttamente, la procedura dell’inversione contabile, detto anche reverse charge, <<avente normalmente natura formale e non sostanziale>>;
– non bisogna mai compromettere la neutralizzazione bilaterale dell’IVA (come peraltro riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E/2009), nel senso che eventuali inadempienze accertate a carico del contribuente che non hanno generato danni erariali, poiché il risultato fiscale sarebbe stato comunque identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’IVA, non devono mai far cadere il meccanismo del reverse charge;
– per quanto attiene alle sanzioni, le eventuali omissioni formali, concernenti l’omessa, intempestiva o irregolare applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) non cagionano alcun pregiudizio alle ragioni erariali, configurandosi unicamente come semplici violazioni formali, per cui, in tema di sanzioni, è applicabile l’art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in base al quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (in tal senso, Cass. – Sez. Trib. – sentenza n. 7576/15).
Attualità
Il Capozza torna a far festa
Vittoria convincente del Casarano contro il Sorrento. Si torna già in campo martedì (ore 20:30) con l’insidiosa trasferta all’Arechi di Salerno
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di Giuseppe Lagna
CASARANO-SORRENTO 2-0
Reti: st 2′ Giraudo, 26′ Versienti
Un Casarano, schierato in formazione rimaneggiata, vuoi per otto titolari assenti (fra squalifiche e infortuni) vuoi per inserimento di nuovi acquisti, offre al pubblico del Capozza una prestazione molto simile a quelle in avvio di campionato.
Ne fa le spese un Sorrento arcigno e volitivo, fresco della vittoria contro il Catania, ma del tutto a secco di azioni pericolose, se non l’unica, sventata da Bacchin nella fase del recupero al termine della gara.
Risultato che poteva senz’altro essere più congruo alla verve degli attacchi portati alla porta campana, se non fosse stato per imprecisione nelle conclusioni e per la bravura del portiere ospite.
Dagli spalti del Capozza partivano spesso cori di incitamento e scroscianti applausi alle folate di gioco mai esausto dei Rossoazzurri, sicuri e rapidi nelle manovre offensive, tempestivi e decisi in quelle a protezione della propria area.
Insomma, un dieci e lode, senza far nomi, agli uomini scesi in campo, compresi tre giovani molto promettenti per il futuro.
Non può che essere finalmente soddisfatto dei suoi il tecnico Vito Di Bari, che vede finalmente alle spalle il periodo confuso di inizio del girone di ritorno.
In classifica si resta sempre in zona play-off al nono posto, riportandosi però a ben nove punti da quella play-out.
Tempo di gioire ristretto,
perché già martedì è lì in attesa l’Arechi di Salerno, alle 20,30, per la venticinquesima giornata di un campionato degno di Hitchcock.

Attualità
Elezioni regionali, al via i primi ricorsi: contestata la legge elettorale pugliese
I giudici del Tar dovranno ora valutare la fondatezza delle istanze e decidere se rimettere la questione al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale…
Sono stati depositati a Bari i primi ricorsi contro la legge elettorale regionale pugliese. A presentare le istanze sono stati Sergio Blasi del PD e Domenico Damascelli di FdI, che si sono rivolti al TAR Puglia chiedendo l’assegnazione del seggio in Consiglio regionale.
La legge elettorale, come accade ormai ciclicamente a ogni tornata, torna dunque sotto esame giudiziario. Al centro delle contestazioni vi è il meccanismo di attribuzione dei seggi, ritenuto dai ricorrenti in contrasto con i principi di rappresentanza e proporzionalità del voto.
Secondo quanto sostenuto nei ricorsi, nella ripartizione dei seggi di Fratelli d’Italia sarebbero emerse distorsioni che avrebbero penalizzato alcune circoscrizioni, in particolare quella di Bari, a vantaggio di altre.
Damascelli, primo a depositare l’istanza, contesta l’assegnazione di due seggi alla Bat e di uno solo a Bari, nonostante il maggiore numero di voti ottenuti nel capoluogo. Una ricostruzione che, a suo avviso, violerebbe il principio di equità nella distribuzione dei rappresentanti.
Sulla stessa linea si muove Blasi, che chiede ai giudici amministrativi di rivedere l’attribuzione dei seggi. Diversa, invece, la posizione di Lucia Parchitelli e dell’intero gruppo regionale del Partito Democratico, che puntano a una pronuncia più ampia, sollevando dubbi di costituzionalità sull’intera normativa elettorale.
I giudici del Tar dovranno ora valutare la fondatezza delle istanze e decidere se rimettere la questione al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale. Una decisione che potrebbe avere effetti rilevanti sugli equilibri del Consiglio regionale della Regione Puglia.
La vicenda riaccende il dibattito su una legge elettorale che, da anni, finisce sotto la lente della magistratura amministrativa e che continua a sollevare polemiche politiche e istituzionali all’indomani delle elezioni.
Attualità
Case di comunità, nasce la task force regionale
È la decisione assunta dalla Regione Puglia per accelerare la realizzazione delle nuove strutture sanitarie e rispettare le scadenze..
Una task force regionale per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori delle case e degli ospedali di comunità finanziati con i fondi del Pnrr.
È la decisione assunta dalla Regione Puglia per accelerare la realizzazione delle nuove strutture sanitarie e rispettare le scadenze previste dal piano nazionale.
Il provvedimento riguarda complessivamente 121 case di comunità e 38 ospedali di comunità distribuiti sul territorio pugliese. Come spiegato dal presidente Antonio Decaro, l’obiettivo è quello di ottenere in tempi rapidi una fotografia chiara e oggettiva dello stato dei cantieri, individuando eventuali criticità e intervenendo per evitare ritardi.
Le strutture dovranno iniziare a erogare le prime prestazioni entro il 30 giugno, una scadenza considerata fondamentale anche per la decongestione degli ospedali e il rafforzamento dell’assistenza territoriale.
Novità anche sul fronte delle aziende sanitarie locali.
Per otto Asl pugliesi sono stati pubblicati gli avvisi per la nomina dei nuovi direttori generali. Si tratta delle Asl di Bari, Bat, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, dell’Oncologico e del Policlinico di Foggia, oltre all’Irccs “De Bellis”.
Chi aveva risposto al precedente avviso, voluto a fine legislatura dall’ex governatore Michele Emiliano, dovrà ripresentare la propria candidatura. Nel frattempo, gli attuali commissari e direttori generali resteranno in proroga fino al 31 marzo, garantendo la continuità amministrativa.
L’istituzione della task force e l’avvio delle procedure per i nuovi vertici sanitari rappresentano un passaggio chiave nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale, chiamato a rispettare le tempistiche del Pnrr e a rispondere alle esigenze di un territorio sempre più orientato verso l’assistenza di prossimità.
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