Cronaca
Obbligo vaccinale e contagi a scuola: cosa dice il decreto
Ecco il nuovo decreto legge per fronteggiare l’emergenza Covid19. Vediamo le principali novitร .
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐
Il testo introduce lโobbligo vaccinale per tutti ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐๐ก๐ ๐ก๐๐ง๐ง๐จ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ข๐ฎ๐ญ๐จ ๐ข ๐๐ ๐๐ง๐ง๐ข. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di etร sarร necessario il Green Pass Rafforzato per lโaccesso ai luoghi di lavoro a far data ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ข๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ.
Senza limiti di etร , lโobbligo vaccinale รจ esteso al personale universitario cosรฌ equiparato a quello scolastico.
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๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐
ร esteso lโobbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivitร commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
๐งโ๐ป๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐
Il Consiglio dei Ministri รจ stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, che รจ stata adottata una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilitร prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
๐งโ๐ซ๐๐๐๐๐๐ – Cambiano le regole per la gestione dei casi di positivitร .
๐ธ๐๐๐ฎ๐จ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐๐ซ๐ข๐ (๐๐๐ฎ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ฅ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐)
Con un caso di positivitร , si attiva la sorveglianza con testing. Lโattivitร in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positivitร (T0), test che sarร ripetuto dopo cinque giorni (T5).
๐น๐๐๐ฎ๐จ๐ฅ๐ ๐ฌ๐๐๐จ๐ง๐๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ข ๐ ๐ ๐๐ ๐ ๐ซ๐๐๐จ (๐๐๐ฎ๐จ๐ฅ๐ ๐ฆ๐๐๐ข๐, ๐ฅ๐ข๐๐๐จ, ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ข ๐ญ๐๐๐ง๐ข๐๐ข ๐๐ญ๐ ๐๐ญ๐)
Fino a un caso di positivitร nella stessa classe รจ prevista lโauto-sorveglianza e con lโuso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe รจ prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da piรน di 120 giorni, che sono guariti da piรน di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, รจ prevista la prosecuzione delle attivitร in presenza con lโauto-sorveglianza e lโutilizzo di mascherine FFP2 in classe.
In presenza di due o piรน positivi รจ prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positivitร , la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Con tre casi nella stessa classe รจ prevista la DAD per dieci giorni.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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Laย sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributariaย di Secondo Grado della Puglia โ Sezione Staccata di Lecce โ Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dallโavvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il lโappello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato lโavviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dellโAgenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dellโefficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una societร a ristretta base.
Piรน nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dallโAgenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Societร S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative allโanno dโimposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, lโaccertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato lโavviso di accertamento, contestando, tra lโaltro, lโinsufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e lโillegittimitร delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, รจ intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione โperchรฉ il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuitoย rilievo centraleย a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando lโart. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso,ย ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro,ย la Corte ha sottolineato che ciรฒ che rileva non รจ il giudicato penale in sรฉ, ma lโaccertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando lโassenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che lโAmministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dellโefficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto lโappello della contribuente, sottolineando alcuniย principi fondamentali.
La specificitร dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dellโammissibilitร del ricorso tributario, รจ sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purchรฉ sia individuabile il nucleo della censura rivolta allโatto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla societร .
ร necessario che lโAmministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
Lโefficacia della sentenza penale di assoluzione:ย la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto allโaccertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilitร della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che lโUfficio non ha svolto alcuna attivitร istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello โSportello dei Dirittiโ, ยซla sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non puรฒ operare in assenza di elementi concreti che dimostrino lโeffettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario รจ vincolato allโaccertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimitร dellโatto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatoriยป.
La Corte ha quindi annullato lโatto impositivo e condannato lโAgenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
ยซTale decisioneยป, chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, ยซsi inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessitร di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e lโefficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributarioยป.
Cronaca
Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri
Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica รจ stato fermato con lโutilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato lโeffetto dellโalcol ha danneggiato una porta dโingresso del pronto soccorso
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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie รจ intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: lโuomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.
Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalitร e proporzionalitร , al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.
Lโuomo รจ stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Nessun ferito registrato.
A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente allโabuso di alcol, ha danneggiato una porta dโingresso del pronto soccorso dellโospedale cittadino.
Anche in questo caso, lโintervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.
Copertino
Droga e armi, tre arresti
A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione
A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, piรน di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attivitร illecita, nonchรฉ materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalitร di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.
A Surbo, unโoperazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato allโarresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.
Lโintervento รจ scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni allโinterno di una cantina.
Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare lโuomo, che ha collaborato con gli operanti.
Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.
Anche in questo caso, dopo le formalitร di rito, lโarrestato รจ stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dallโAutoritร Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.
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