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Dai Comuni

Tutti in piazza a Patù col raduno provinciale Uisp

Il vicesindaco Rizzo: “Splendida partecipazione, oltre 500 presenze. Grazie a chi ha portato tanti colori nel nostro piccolo centro”

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di Lor. Z.





Giornata speciale a Patù quella di oggi con l’evento Tutti in piazza promosso da Uisp Lecce con il Comune di Patù. Un evento che ha previsto un raduno provinciale di tutti i gruppi che, con Uisp Sport per tutti, praticano palestra dolce per anziani.








In mattinata si sono tenute delle escursioni, con delle guide turistiche, ai monumenti del paese. Nel pomeriggio invece”, spiega il vicesindaco Mirco Rizzo,”l’ inizio della manifestazione le socializzazioni dei vari progetti da parte delle scuole della provincia di Lecce. Ciò che ci rende felici è soprattutto la grande partecipazione: erano presenti più di 500 persone. Ringraziamo loro e la Uisp per aver portato nel nostro piccolo comune tanti colori”.






Appuntamenti

Ufficiale di Macchina e Coperta, inaugurazione del Corso Triennale a Tricase

Nuovo percorso formativo d’eccellenza. Lunedì 19 la cerimonia presso l’Aula Magna del “Don Tonino Bello” in via Apulia

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Costruiamo oggi le rotte del domani, unendo istruzione tecnica superiore e vocazione marittima.

A Tricase l’inaugurazione del Corso Triennale per Ufficiale di Macchina e Coperta della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia.

La cerimonia si terrà lunedì 19 gennaio, alle 11, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello“, in via Apulia.

Si tratta di un nuovo percorso formativo d’eccellenza per Ufficiale di Macchina e Coperta.

Il corso triennale rappresenta un’opportunità strategica per le giovani e i giovani del territorio, mirando a formare professionisti altamente qualificati nel settore marittimo, pronti a ricoprire ruoli di responsabilità come Ufficiali di Macchine e di Coperta nella Marina Mercantile.

Interverranno i promotori dell’iniziativa:  Antonio Ficarella, presidente dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio; Anna Lena Manca, dirigente scolastica dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase/Alessano; Brigida Morsellino, dirigente scolastica del Politecnico del Mare di Catania, vice presidente dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica della Sicilia e direttrice del Corso.

Corso che ammette, per il primo anno, 25 studentesse e studenti diplomati presso gli Istituti Nautici (o di altri Istituti Superiori che abbiano adeguato il proprio titolo di studio frequentando un corso di allineamento), ha la durata di 3 anni e si sviluppa alternando periodi a terra (circa 1.550 ore) con periodi di imbarco (durata complessiva 12 mesi).

Si articola in due declinazioni, che formeranno le figure altamente professionalizzate di Ufficiale di Coperta e di Ufficiale di Macchine.

Il primo è responsabile della conduzione del mezzo navale e delle operazioni di navigazione, con competenze per la pianificazione delle rotte, la gestione del carico, le manovre e la sicurezza a bordo.

La qualifica di Ufficiale di Coperta rappresenta un’opportunità di grande interesse nell’ambito della gerarchia di bordo sulle navi mercantili e anche nella Nautica da Diporto.

Il secondo è responsabile della gestione degli apparati e degli impianti di bordo delle navi mercantili, competente per operare e mantenere sistemi complessi, garantendo l’efficienza e la sicurezza delle macchine.

L’Ufficiale di Macchine è di grande interesse nel contesto del commercio e del trasporto marittimo di passeggeri e merci.

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Attualità

Ruffano e Presicce – Acquarica senza acqua per un giorno

L’avviso di Acquedotto Pugliese: in entrambi i centri lavori in corso martedì 20 e alcune zone soggette alla sospensione temporanea della normale erogazione idrica

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Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Ruffano e in quello di Presicce-Acquarica e per questo martedì 20 gennaio in alcune zone di questi paesi è prevista la sospensione dell’erogazione idrica.

I lavori, in entrambi i centri, riguardano interventi per la realizzazione in sostituzione di nuovo tronco idrico previsto nell’appalto di Risanamento Reti 4-Lotto 7.

A RUFFANO

 

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica martedì 20 gennaio in via Trieste (nel tratto compreso tra via Villani e via Giusti) e in via Venezia (nel tratto compreso tra via Roma e via Sabatino De Curtis).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 16,30.

A PRESICCE – ACQUARICA

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica sempre martedì 20 gennaio, in via Preite (nel tratto compreso tra via Rossini e via Puccini) e in via Della Resistenza (nel tratto tra Via I Maggio e via Carducci) nell’abitato di Presicce.

Anche qui la sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8,30 con ripristino alle ore 16,30.

CONSIGLI UTILI

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle areee interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

 

 

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Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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