Attualità
Responsabilità medica e corretta comunicazione
CORIGLIANO. Continua il calvario della madre e del figlio 16enne, affetto da totale encefalite prenatale, che aveva fatto valere giudizialmente la presunta colpa professionale del suo ginecologo.
Corigliano d’Otranto. Continua il calvario della madre e del figlio 16enne, affetto da totale encefalite prenatale, che aveva fatto valere giudizialmente la presunta colpa professionale del suo ginecologo.
Anche la Corte d’Appello di Lecce, seconda sezione civile, dott.ssa Virginia Zuppetta, consigliere estensore, ha confermato la non responsabilità del ginecologo, verso la sua ex gestante, circa la “encefalite prenatale da Citomegalovirus” contratta dal figlio della donna.
Nel 1998, al medico oggi in pensione, dott. Massimo Arachi, di Corigliano d’Otranto, già in forza presso la divisione di ostetricia dell’ospedale di Galatina, Sandra Garganese, 44enne e compaesana del ginecologo, aveva chiesto al Tribunale di Lecce il risarcimento di circa 2 milioni di euro, perché “nonostante gli esiti degli accertamenti clinici nonché degli esami, il suo ginecologo aveva omesso di rilevarle la presenza di processi patologici che avrebbero potuto determinarla ad interrompere la gravidanza”.
Accadde che il 13 novembre 1996 la donna diede alla luce Danilo, oggi 16enne, affetto da un “danno neuro motorio di entità tale”, scrisse il consulente del Tribunale di Lecce, dott. Alberto Tortorella “da realizzare un danno biologico permanente totale e con necessità ad assistenza continua, anche per l’espletamento dei quotidiani atti della vita”.
Al momento della nascita il piccolo Danilo appariva sano, ma poco dopo, si scoprì un suo gravissimo ritardo psicomotorio. Dopo alcuni vani interventi di terapia fisica riabilitativa ed in seguito ad alcune indagini morfologiche che avevano dimostrato dilatazione dei ventricoli laterali, seguì il ricovero del piccolo presso il policlinico di Modena ove gli fu formulata la diagnosi di “encefalite prenatale da citomegalovirus”. La stessa diagnosi fu confermata dall’Istituto neurologico “Casimiro Mondino” di Pavia.
A quel punto, la madre non ebbe più esitazioni: si rivolse al Tribunale di Lecce e fece valere giudizialmente la presunta colpa professionale del dott. Massimo Arachi, fondandola sulla violazione del principio della corretta comunicazione fra il sanitario e la gestante, sancito sia dalle linee guida del Ministero della salute che dal codice deontologico medico.
Più precisamente, la giovane madre lamentò al Tribunale che il suo ginecologo, dopo il referto rilasciatogli il 10 aprile 1996 dal laboratorio dell’ex Asl LE 2 Maglie, da cui poté accertare il pregresso contagio da citomegalovirus della paziente, avrebbe dovuto informarla che vi erano esami, ancorché con rischi abortivi (come l’amniocentesi) per accertare se l’infezione si era trasmessa al feto, con conseguente rischio di malformazioni.
Solo così, lamentò la sig.ra Garganese, le sarebbe stato garantito il suo diritto alla procreazione cosciente e responsabile, previsto dalla legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza.
In altri termini, la giovane madre chiese al Tribunale di affermare il principio che non spettasse al ginecologo, dopo aver accertato il pregresso contagio della paziente, ritenere o meno esistenti i presupposti per interrompere la gravidanza né di effettuare o meno ulteriori indagini invasive ed a rischio come l’amniocentesi, ma che fosse dovere del sanitario di informarla correttamente, pur in presenza di un basso rischio di reinfezione, dei contenuti e delle modalità di informazione diagnostica, e che tale dovere non fosse soggetto a nessuna valutazione discrezionale, come invece ritenuto dal dott. Arachi.
Il giudizio di primo grado si chiuse con la sentenza di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla donna nei confronti del sanitario. Il Giudice, GOT Avv. Silvia Rosato, ritenne di accogliere le conclusioni del CTU, dott. Tortorella, secondo cui l’ostetrico non aveva alcun dovere di disporre l’ulteriore esecuzione degli esami sierologici e, tanto meno, di effettuare una diagnosi prenatale di infezione da citomegalovirus in tempo utile per proporre alla paziente l’eventualità dell’interruzione di gravidanza.
Di diverso parere l’avv. Sergio Santese, difensore della ex paziente, che impugnò quella sentenza avanti alla Corte d’Appello di Lecce, ritenendo che il Giudice aveva erroneamente sposato l’approccio metodologico del CTU e non aveva correttamente valutato i profili di censurabile colpa del sanitario.
“Le considerazioni medico legali del CTU”, sostenne l’avv. Sergio Santese dopo la sentenza del Tribunale, “ricalcano chiaramente i criteri dell’accertamento del rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio in tema di colpa professionale medica, mentre il Tribunale era chiamato a valutare la responsabilità civile del sanitario secondo il criterio della probabilità relativa nel senso che il pregresso contagio della gestione al virus avrebbe dovuto consigliare al medico di ritenere che fosse più probabile che vi potesse essere una reinfezione al virus e disporre dunque la ripetizione dei relativi esami sierologici”.
“Nei motivi d’appello”, riferisce ancora l’avvocato, “fu altresì censurata la sentenza, per non aver ravvisato il Tribunale profili di censurabile colpa del sanitario, sotto l’aspetto della violazione della disciplina del consenso informato della paziente”.
Ma tale importante doglianza non sembra sia stata in alcun modo considerata dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce.
“E’ il tema della responsabilità medica e del diritto all’informazione”, sostiene l’avv. Sergio Santese, “che avevamo voluto portare al centro della discussione avanti alla Corte territoriale; mentre dalla lettura della sentenza d’appello non abbiamo ricevuto alcuna risposta sull’argomento sollevato. Ripeto, alcuna parola di motivazione. È denegata giustizia!”, sentenzia l’avvocato Santese.
“Eppure il problema della responsabilità professionale del medico”, prosegue il difensore, “sta suscitando, soprattutto negli ultimi tempi, un ampio dibattito alimentato e sostenuto da una accresciuta e più sentita esigenza di tutela del malato. Il nuovo modo di intendere il rapporto medico-paziente ha influenzato, con il passare del tempo, anche la giurisprudenza che ha man mano modificato il proprio orientamento fino a ritenere fondamentale il principio, in un primo momento tenuto in scarsa considerazione, della obbligatorietà del cosiddetto consenso informato”.
“Il crescente numero di ammalati che, sempre più frequentemente, ha fatto valere giudizialmente la (presunta) colpa professionale del medico, fondata in molti casi sull’imprudenza e negligenza nel formulare la diagnosi o sul mancato approfondimento degli accertamenti diagnostici, oltre che sulla mancata informazione e acquisizione del consenso” ha incrementato notevolmente il contenzioso su tale delicata materia. Per questo”, aggiunge con amarezza il difensore, “è sorprendente che la Corte sull’argomento non abbia speso neppure una parola nella motivazione della sentenza. Si consideri, invece, che la Corte di Cassazione nel 2006, per la prima volta, aveva giudicato in termini assai rigorosi le conseguenze dell’inadempimento del medico all’obbligo di informare il paziente, in modo adeguato, circa i possibili effetti collaterali della cura. In particolare”, continua il difensore, “la quaestio affrontata dai giudici di legittimità è stata quella di stabilire in che termini si configuri una responsabilità dei sanitari per omesso consenso informato, a fronte di un comportamento diligente tenuto dagli stessi nell’esecuzione del trattamento terapeutico. Nel valutare positivamente la questione la Corte individua nel danno da mancata condotta informativa una fattispecie autonoma e distinta dal danno conseguente alla scorretta prestazione sanitaria. La nuova fonte di responsabilità medica”, stigmatizza Santese, “viene quindi individuata nell’obbligo di informazione gravante sul medico, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il medico è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal paziente a causa dell’esito non favorevole o peggiorativo del trattamento a prescindere dalla valutazione del comportamento tenuto dal sanitario nel trattamento terapeutico. La mancata informazione si traduce, quindi, in una condotta illecita in quanto contraria ad un preciso obbligo desumibile in via di interpretazione, sia dall’art. 32, 2° comma sia dall’art. 13 della Costituzione. È del tutto evidente”, chiarisce l’avvocato, “ed è cosa ovvia, che la responsabilità professionale del medico si ricollega alla obbligazione che egli assume, nei confronti del cliente, di eseguire un determinato trattamento medico-chirurgico, che generalmente si distingue in tre diversi momenti: diagnosi, scelta della terapia, sua attuazione. L’azione del medico, rispetto a quella di altri professionisti, va ad incidere su un diritto fondamentale, di valenza costituzionale, dell’individuo: quello dell’integrità psicofisica dell’uomo la quale deve essere rispettata sempre, in ogni momento ed in ogni situazione. Il diritto in esame appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all’autodeterminazione in ordine a tutte le sfere e agli ambiti in cui si svolge la personalità dell’uomo, fino a comprendere anche la consapevole adesione al trattamento sanitario. Il consenso deve essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e paziente. Per questo”, conclude l’avv. Santese, “porteremo il caso drammatico di Danilo in Corte di Cassazione”.
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Ordigno a Matino: esplode portone di casa dell’ex consigliere Romano
Indagini in corso: l’esplosione, avvenuta attorno all’una di notte lungo la provinciale per Taviano, non ha causato fortunatamente feriti
Esplosione nella notte a Matino, lungo la SP55 in direzione Taviano, in una casa privata.
Un ordigno è deflagrato attorno all’una dinanzi alla porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex consigliere regionale Mario Romano.
Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero scavalcato il muro di cinta della villa per collocare la bomba che ha distrutto la porta d’ingresso e provocato danni agli ambienti interni, ancora in fase di quantificazione. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Matino, affiancati dai militari della compagnia di Casarano, mentre gli artificieri stanno effettuando i rilievi per accertare la natura dell’ordigno.
Romano, 75 anni, è un politico di lungo corso. La sua carriera, iniziata nel 1969 con la Democrazia Cristiana, lo ha visto ricoprire i ruoli di consigliere e vicesindaco nel suo paese, per poi candidarsi alle regionali nel 2015.
Attualmente Romano è sotto processo con rito ordinario nell’ambito dell’inchiesta “Re Artù”, indagine della Guardia di Finanza che nel luglio 2022 ha coinvolto la sanità pugliese e per la quale la Procura gli ha contestato, a vario titolo, ipotesi come corruzione e traffico di influenze. Al momento il processo non ha ancora dato esito.
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“Gravi violazioni procedurali in Consiglio”: esposto a Nociglia
Il gruppo “In Movimento” incalza il sindaco: “Il ricorso alla massima autorità governativa nasce dal rifiuto di accettare che l’aula consiliare diventi zona franca. Il Consiglio era stato convocato su richiesta della minoranza per discutere la revoca in autotutela della delibera del 30 dicembre scorso, riguardante la garanzia fideiussoria per la quota parte del Comune di Nociglia relativa al mutuo di quasi 12 milioni di euro richiesto dalla società in house Terra d’Otranto SpA.”
Polemica a Nociglia dove il gruppo consiliare “In Movimento”, con una nota a firma di Massimo Martella, Pasquale Palma e Luigi Rossigno, incalza la maggioranza con un esposto al Prefetto.
“Le regole non sono un’opzione, né un vestito da adattare a proprio piacimento“, si legge nel documento. “Abbiamo depositato un esposto formale al Prefetto di Lecce per denunciare quelle che ritiene gravi violazioni procedurali avvenute durante la seduta consiliare del 6 febbraio scorso.
Il ricorso alla massima autorità governativa nasce dal rifiuto di accettare che l’aula consiliare diventi zona franca. Il Consiglio era stato convocato su richiesta della minoranza per discutere la revoca in autotutela della delibera del 30 dicembre scorso, riguardante la garanzia fideiussoria per la quota parte del Comune di Nociglia relativa al mutuo di quasi 12 milioni di euro richiesto dalla società in house Terra d’Otranto SpA.
Si tratta di un impegno finanziario decennale che peserà sulle casse comunali, portato in aula — secondo il gruppo — senza un piano industriale aggiornato e gestito ignorando i necessari criteri di trasparenza e prudenza.
Sotto la lente d’ingrandimento dell’esposto, i firmatati pongono “la condotta del Sindaco nella sua funzione di Presidente del Consiglio. Secondo quanto denunciato, il Sindaco avrebbe invitato il Dott. Silvano Macculi (Presidente dell’ARO LE/7) a sedere tra i banchi riservati ai consiglieri, consentendogli di intervenire nel dibattito. Tale scelta, per “In Movimento”, avrebbe scavalcato il TUEL e il Regolamento comunale, che impongono agli estranei l’obbligo del silenzio a tutela dell’indipendenza dei rappresentanti eletti.
A questo“, continua la nota, “si aggiunge la posizione del Segretario Comunale, Dott. Mario Tagliaferro. Quale figura di vertice incaricata di vigilare sulla legittimità delle sedute, il Segretario avrebbe — secondo quanto riportato dai consiglieri di minoranza — ignorato le proteste che chiedevano il ripristino dell’ordine, presentando la partecipazione del soggetto esterno come una “opportunità” per l’aula.
“La legalità”, insiste il gruppo di minoranza, “non è un’opportunità da valutare in base alla convenienza del momento, ma un obbligo tassativo per chi è chiamato a certificare la correttezza della vita democratica dell’Ente. A completare il quadro di interferenze vi sarebbe la condotta del Dott. Macculi. Pur essendo un amministratore di lungo corso, avrebbe accettato di intervenire in una discussione politica riservata ai rappresentanti dei cittadini di Nociglia, agendo di fatto come un “supplente” della società Terra d’Otranto SpA, la quale possiede già i propri organi sovrani, tra cui il Presidente Avv. Luciano Ancora. Ad aggravare il quadro è la limitata trasparenza che, secondo il gruppo, caratterizza lo svolgimento dei lavori: l’assenza di riprese audio-video e dello streaming ostacola un immediato e diretto controllo democratico da parte della cittadinanza. In attesa della pubblicazione dei verbali ufficiali, l’intervento del Prefetto è ritenuto l’unico argine possibile a tutela della regolarità dei processi decisionali e del mandato affidato dai cittadini”.
Dura la presa di posizione del Capogruppo Martella, già Sindaco del Comune di Nociglia:
“Provo un profondo disagio istituzionale. È inaccettabile che il Sindaco “apra la porta” e inviti ai banchi consiliari chi è estraneo alle dinamiche sovrane del nostro Comune. Non accettiamo che si discuta di un impegno decennale per un mutuo da 12 milioni senza un piano industriale aggiornato e sotto l’interferenza del Dott. Macculi, che parrebbe scavalcare i vertici legittimi della società, come il Presidente Avv. Luciano Ancora. Il Sindaco non ha garantito il rispetto delle procedure e il Segretario avrebbe derubricato una violazione normativa a mera opportunità. La legalità è un obbligo, non un’opzione.”
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Falesia a rischio: interdette alcune aree di Marina Serra
A margine dei recenti cedimenti, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha disposto delle misure di sicurezza nella marina tricasina in corrispondenza degli specchi acquei nelle zone di “Bagno delle Monache” e “Bagno Panico”
Dopo i recenti episodi di distacco di roccia lungo la costa tricasina, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha disposto l’interdizione degli specchi acquei antistanti Marina Serra e le zone di “Bagno delle Monache” e “Bagno Panico”. Il provvedimento, con effetto immediato, vieta balneazione, navigazione, pesca, immersioni e qualsiasi attività in mare nelle aree interessate.
L’ordinanza nasce a seguito di diversi cedimenti registrati nelle ultime settimane lungo la falesia. In particolare, a inizio gennaio un distacco di materiale roccioso ha interessato la zona della piscina naturale di Marina Serra, mentre un ulteriore episodio si è verificato successivamente nell’area di Tricase Porto. Eventi che hanno confermato la fragilità del costone, soggetto a fenomeni erosivi e a improvvisi crolli.
Per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, le aree di mare davanti ai tratti più esposti sono state quindi delimitate e interdette. Il Comune dovrà provvedere al mantenimento della cartellonistica e alla segnalazione dei divieti, anche tramite boe in mare.
Resta intanto aperta l’attenzione sul futuro della piscina naturale di Marina Serra, al centro del dibattito locale tra necessità di messa in sicurezza e tutela di uno dei luoghi simbolo del territorio.
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