Attualità
Responsabilità medica e corretta comunicazione
CORIGLIANO. Continua il calvario della madre e del figlio 16enne, affetto da totale encefalite prenatale, che aveva fatto valere giudizialmente la presunta colpa professionale del suo ginecologo.

Corigliano d’Otranto. Continua il calvario della madre e del figlio 16enne, affetto da totale encefalite prenatale, che aveva fatto valere giudizialmente la presunta colpa professionale del suo ginecologo.
Anche la Corte d’Appello di Lecce, seconda sezione civile, dott.ssa Virginia Zuppetta, consigliere estensore, ha confermato la non responsabilità del ginecologo, verso la sua ex gestante, circa la “encefalite prenatale da Citomegalovirus” contratta dal figlio della donna.
Nel 1998, al medico oggi in pensione, dott. Massimo Arachi, di Corigliano d’Otranto, già in forza presso la divisione di ostetricia dell’ospedale di Galatina, Sandra Garganese, 44enne e compaesana del ginecologo, aveva chiesto al Tribunale di Lecce il risarcimento di circa 2 milioni di euro, perché “nonostante gli esiti degli accertamenti clinici nonché degli esami, il suo ginecologo aveva omesso di rilevarle la presenza di processi patologici che avrebbero potuto determinarla ad interrompere la gravidanza”.
Accadde che il 13 novembre 1996 la donna diede alla luce Danilo, oggi 16enne, affetto da un “danno neuro motorio di entità tale”, scrisse il consulente del Tribunale di Lecce, dott. Alberto Tortorella “da realizzare un danno biologico permanente totale e con necessità ad assistenza continua, anche per l’espletamento dei quotidiani atti della vita”.
Al momento della nascita il piccolo Danilo appariva sano, ma poco dopo, si scoprì un suo gravissimo ritardo psicomotorio. Dopo alcuni vani interventi di terapia fisica riabilitativa ed in seguito ad alcune indagini morfologiche che avevano dimostrato dilatazione dei ventricoli laterali, seguì il ricovero del piccolo presso il policlinico di Modena ove gli fu formulata la diagnosi di “encefalite prenatale da citomegalovirus”. La stessa diagnosi fu confermata dall’Istituto neurologico “Casimiro Mondino” di Pavia.
A quel punto, la madre non ebbe più esitazioni: si rivolse al Tribunale di Lecce e fece valere giudizialmente la presunta colpa professionale del dott. Massimo Arachi, fondandola sulla violazione del principio della corretta comunicazione fra il sanitario e la gestante, sancito sia dalle linee guida del Ministero della salute che dal codice deontologico medico.
Più precisamente, la giovane madre lamentò al Tribunale che il suo ginecologo, dopo il referto rilasciatogli il 10 aprile 1996 dal laboratorio dell’ex Asl LE 2 Maglie, da cui poté accertare il pregresso contagio da citomegalovirus della paziente, avrebbe dovuto informarla che vi erano esami, ancorché con rischi abortivi (come l’amniocentesi) per accertare se l’infezione si era trasmessa al feto, con conseguente rischio di malformazioni.
Solo così, lamentò la sig.ra Garganese, le sarebbe stato garantito il suo diritto alla procreazione cosciente e responsabile, previsto dalla legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza.
In altri termini, la giovane madre chiese al Tribunale di affermare il principio che non spettasse al ginecologo, dopo aver accertato il pregresso contagio della paziente, ritenere o meno esistenti i presupposti per interrompere la gravidanza né di effettuare o meno ulteriori indagini invasive ed a rischio come l’amniocentesi, ma che fosse dovere del sanitario di informarla correttamente, pur in presenza di un basso rischio di reinfezione, dei contenuti e delle modalità di informazione diagnostica, e che tale dovere non fosse soggetto a nessuna valutazione discrezionale, come invece ritenuto dal dott. Arachi.
Il giudizio di primo grado si chiuse con la sentenza di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla donna nei confronti del sanitario. Il Giudice, GOT Avv. Silvia Rosato, ritenne di accogliere le conclusioni del CTU, dott. Tortorella, secondo cui l’ostetrico non aveva alcun dovere di disporre l’ulteriore esecuzione degli esami sierologici e, tanto meno, di effettuare una diagnosi prenatale di infezione da citomegalovirus in tempo utile per proporre alla paziente l’eventualità dell’interruzione di gravidanza.
Di diverso parere l’avv. Sergio Santese, difensore della ex paziente, che impugnò quella sentenza avanti alla Corte d’Appello di Lecce, ritenendo che il Giudice aveva erroneamente sposato l’approccio metodologico del CTU e non aveva correttamente valutato i profili di censurabile colpa del sanitario.
“Le considerazioni medico legali del CTU”, sostenne l’avv. Sergio Santese dopo la sentenza del Tribunale, “ricalcano chiaramente i criteri dell’accertamento del rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio in tema di colpa professionale medica, mentre il Tribunale era chiamato a valutare la responsabilità civile del sanitario secondo il criterio della probabilità relativa nel senso che il pregresso contagio della gestione al virus avrebbe dovuto consigliare al medico di ritenere che fosse più probabile che vi potesse essere una reinfezione al virus e disporre dunque la ripetizione dei relativi esami sierologici”.
“Nei motivi d’appello”, riferisce ancora l’avvocato, “fu altresì censurata la sentenza, per non aver ravvisato il Tribunale profili di censurabile colpa del sanitario, sotto l’aspetto della violazione della disciplina del consenso informato della paziente”.
Ma tale importante doglianza non sembra sia stata in alcun modo considerata dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce.
“E’ il tema della responsabilità medica e del diritto all’informazione”, sostiene l’avv. Sergio Santese, “che avevamo voluto portare al centro della discussione avanti alla Corte territoriale; mentre dalla lettura della sentenza d’appello non abbiamo ricevuto alcuna risposta sull’argomento sollevato. Ripeto, alcuna parola di motivazione. È denegata giustizia!”, sentenzia l’avvocato Santese.
“Eppure il problema della responsabilità professionale del medico”, prosegue il difensore, “sta suscitando, soprattutto negli ultimi tempi, un ampio dibattito alimentato e sostenuto da una accresciuta e più sentita esigenza di tutela del malato. Il nuovo modo di intendere il rapporto medico-paziente ha influenzato, con il passare del tempo, anche la giurisprudenza che ha man mano modificato il proprio orientamento fino a ritenere fondamentale il principio, in un primo momento tenuto in scarsa considerazione, della obbligatorietà del cosiddetto consenso informato”.
“Il crescente numero di ammalati che, sempre più frequentemente, ha fatto valere giudizialmente la (presunta) colpa professionale del medico, fondata in molti casi sull’imprudenza e negligenza nel formulare la diagnosi o sul mancato approfondimento degli accertamenti diagnostici, oltre che sulla mancata informazione e acquisizione del consenso” ha incrementato notevolmente il contenzioso su tale delicata materia. Per questo”, aggiunge con amarezza il difensore, “è sorprendente che la Corte sull’argomento non abbia speso neppure una parola nella motivazione della sentenza. Si consideri, invece, che la Corte di Cassazione nel 2006, per la prima volta, aveva giudicato in termini assai rigorosi le conseguenze dell’inadempimento del medico all’obbligo di informare il paziente, in modo adeguato, circa i possibili effetti collaterali della cura. In particolare”, continua il difensore, “la quaestio affrontata dai giudici di legittimità è stata quella di stabilire in che termini si configuri una responsabilità dei sanitari per omesso consenso informato, a fronte di un comportamento diligente tenuto dagli stessi nell’esecuzione del trattamento terapeutico. Nel valutare positivamente la questione la Corte individua nel danno da mancata condotta informativa una fattispecie autonoma e distinta dal danno conseguente alla scorretta prestazione sanitaria. La nuova fonte di responsabilità medica”, stigmatizza Santese, “viene quindi individuata nell’obbligo di informazione gravante sul medico, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il medico è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal paziente a causa dell’esito non favorevole o peggiorativo del trattamento a prescindere dalla valutazione del comportamento tenuto dal sanitario nel trattamento terapeutico. La mancata informazione si traduce, quindi, in una condotta illecita in quanto contraria ad un preciso obbligo desumibile in via di interpretazione, sia dall’art. 32, 2° comma sia dall’art. 13 della Costituzione. È del tutto evidente”, chiarisce l’avvocato, “ed è cosa ovvia, che la responsabilità professionale del medico si ricollega alla obbligazione che egli assume, nei confronti del cliente, di eseguire un determinato trattamento medico-chirurgico, che generalmente si distingue in tre diversi momenti: diagnosi, scelta della terapia, sua attuazione. L’azione del medico, rispetto a quella di altri professionisti, va ad incidere su un diritto fondamentale, di valenza costituzionale, dell’individuo: quello dell’integrità psicofisica dell’uomo la quale deve essere rispettata sempre, in ogni momento ed in ogni situazione. Il diritto in esame appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all’autodeterminazione in ordine a tutte le sfere e agli ambiti in cui si svolge la personalità dell’uomo, fino a comprendere anche la consapevole adesione al trattamento sanitario. Il consenso deve essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e paziente. Per questo”, conclude l’avv. Santese, “porteremo il caso drammatico di Danilo in Corte di Cassazione”.
Attualità
Donna scomparsa ritrovata morta dopo un mese vicino alla marmeria del marito

Si è conclusa tragicamente la vicenda di Gina Monaco, la 60enne di Ceglie Messapica scomparsa il 6 aprile scorso. Il corpo della donna è stato ritrovato l’8 maggio in avanzato stato di decomposizione sotto un albero nel boschetto di contrada Moretto, a pochi metri dalla sua abitazione e dalla marmeria del marito.
A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni volontari impegnati nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. La Procura di Brindisi ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte, che, secondo una nota del procuratore reggente Antonio Negro, sembrano non essere imputabili ad altri.
Gina, conosciuta e benvoluta in paese, era uscita di casa la mattina del 6 aprile, dopo aver chiesto al marito di prenotare un ristorante per il pranzo domenicale. Le ultime immagini la mostrano camminare con passo deciso lungo la strada vicino alla marmeria. Uno dei suoi cellulari era stato localizzato proprio nei pressi del bosco dove è poi stata trovata.
Cinque giorni prima della scomparsa, la donna era stata ricoverata in ospedale per un’ingestione di psicofarmaci. Le indagini proseguono per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o meno.
Alessano
Fiocco azzurro per Chiara e Matteo: è il loro decimo figlio
Risale a meno di un anno fa la nascita della loro figlia Vittoria, ultima di nove figli, quando la famiglia Amico-Calsolaro si era ripromessa che non sarebbe stata l’ultima…

Mamma Chiara e papà Matteo, di Alessano, come anticipavamo a febbraio scorso, erano euforici e felici per l’arrivo che sarebbe dovuto avvenire, a maggio, del loro decimo figlio.
Ebbene, quel momento è arrivato, Achille, questo è il nome scelto per il nascituro, è l’ultimo di dieci figli della coppia alessanese.
Il piccolo è nato ieri, all’ospedale Panico di Tricase e pesa 3,5 chili, lui e la mamma stanno bene, presto potranno rientrare a casa.
Risale a meno di un anno fa la nascita della loro figlia Vittoria, ultima di nove figli, quando la famiglia Amico-Calsolaro si era ripromessa che non sarebbe stata l’ultima.
Il piccolo è stato accolto dal calore di sorelle e fratelli: Mattia, Azzurra, Francesco, Riccardo, Enea, Ludovica, Diego, Luigi Maria e Vittoria.
Attualità
Verso il referendum: a Muro nasce il Comitato Cittadino
Per promuovere la partecipazione consapevole e informata della cittadinanza all’appuntamento del prossimo 8-9 giugno

Si è costituito a Muro Leccese il Comitato Cittadino promotore dei cinque sì al referendum dell’8 e 9 giugno 2025, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione consapevole e informata della cittadinanza al prossimo appuntamento referendario.
Il comitato è espressione di un’ampia convergenza democratica e civile: ne fanno parte ARCI Liberi Cantieri, la Camera del Lavoro della CGIL, Patrizia Miggiano, Antonio Carluccio, Marco Chiri, consiglieri comunali, ed è aperto a tutti coloro che vorranno unirsi.
“Una composizione pluralista che testimonia l’importanza di un confronto aperto e costruttivo sui temi referendari”, si legge nella nota che ne dà notizia.
Promuove il SÌ ai quesiti sul lavoro portati avanti innanzitutto dalla CGIL Fabrizio Patera – rappresentante della Camera del Lavoro di Muro Leccese – che dice “serviranno a restituire dignità, stabilità e sicurezza al lavoro in Italia; un’opportunità concreta per correggere le distorsioni introdotte dal Job Act”.
Christian Bevilacqua – Presidente del locale circolo Arci Liberi Cantieri – a nome del direttivo si schiera dalla parte “dei diritti di chi cresce, studia e vive nel nostro Paese e ha il diritto di sentirsi pienamente parte della comunità attraverso il referendum per diminuire i tempi di concessione della cittadinanza” e invita “tuttə a recarsi e votare a favore dei referendum e in particolare per quello sulla cittadinanza”.
Il comitato promuoverà incontri pubblici, iniziative nelle piazze, momenti di approfondimento e distribuzione di materiali informativi sui quesiti referendari perché tutte e tutti riconoscano l’importanza della partecipazione.
Tutte le forze associative, i partiti, le cittadine ed i cittadini che vogliano aderire al Comitato referendario possono scrivere a referendum25.lecce@gmail.com
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