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Cronaca

Novoli, guerriglia al campo di calcio: primo arresto

Scatta il primo arresto e si prevedono altri Daspo per gli scontri tra tifoserie nel match contro il Bitonto che ha visto anche i carabinieri vittime di attacchi

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Quella tra l’A.S.D. Novoli e l’U.S. Bitonto, lo scorso weekend, doveva essere una normale partita di calcio del campionato regionale di Eccellenza. Alla fine è diventata invece teatro di gravi disordini e scontri tra le due tifoserie.


Dagli sfottò tra le curve si è passasti alle provocazioni (con la ventina di sostenitori baresi piuttosto attiva), finché oltre un centinaio di spettatori locali non hanno tentato di punire l’affronto degli avversari cercando il contrasto fisico.


Oltre al lancio reciproco di oggetti (sassi, prelevati dai poderi circostanti) vi è stato il danneggiamento dei bagni, da cui proprio alcuni degli ospiti avevano divelto sifoni e pezzi di tubi metallici poi usati come oggetti contundenti anche contro le Forze dell’Ordine.


Nel parapiglia infatti anche i Carabinieri, giunti dalla Stazione di Novoli e coadiuvati dai colleghi di Campi Salentina, si sono impegnati nel tentare di’evitare un contatto assai pericoloso e dagli esiti imprevedibili, finendo però nella mischia, oggetto di strattoni, pugni e sassate che hanno causato ad un paio di militari lievi escoriazioni alle mani.


La giornata nera attorno al campo di Novoli non poteva non avere seguito sul fronte giudiziario.


I militari novolesi si sono subito messi all’opera per identificare i protagonisti di quei disordini, approfittando anche della normativa peculiare (la legge 401/89, quella dei più noti provvedimenti DASPO) che estende la flagranza di reato a 48 ore nel caso in cui sia impossibile arrestare subito chi commetta reati violenti durante  manifestazioni sportive.


Piero Lillo, 27 anniE ora è arrivato il primo nome: Piero Lillo, muratore bitontino di 27 anni, incensurato, è stato arrestato in differita e sottoposto ai domiciliari.


Gli investigatori, pur nella confusione del momento, hanno memorizzato le sue fattezze fisiche mentre lanciava contro di loro un pesante sifone metallico (nella foto principale), proveniente dai bagni del campo sportivo.

E che poi si era sottratto al tentativo di identificarlo strattonando i militari fuggendo con la complicità di altri tifosi.


Tutto inutile: da Novoli sono partite richieste di informazioni alla Stazione Carabinieri e al Commissariato di P.S. di Bitonto; uno scambio rapido e serrato di notizie e fotografie ed ecco che l’identità dell’uomo è stata svelata. Ai polsi di Lillo, rintracciato rapidamente, sono scattate le manette: gli sono contestati il lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e la resistenza a Pubblico Ufficiale.


In tal senso si sono espressi i Pubblici Ministeri di turno delle Procure della Repubblica di Lecce (competente per il luogo in cui i reati sono stati consumati) e Bari (applicazione della misura cautelare).


Le indagini della Stazione di Novoli non si fermano però qui e sono rivolte a individuare anche altri personaggi della tifoseria locale che abbiano preso parte attiva ai contrasti, ai disordini e alla sassaiola finale.


In quest’ultima fase, un gruppo di loro ha sostanzialmente fatto da “schermo” ai facinorosi che, con volto coperto, scagliavano grosse pietre contro le Forze dell’Ordine, impegnate a proteggere il deflusso degli automezzi baresi. E a nulla erano servite le intimazioni a disperdersi.


La posizione di una decina abbondante di persone è già ora al vaglio per l’accertamento delle responsabilità penali (possibili denunce in stato di libertà per resistenza, favoreggiamento, inosservanza di provvedimento di Autorità), e assai probabilmente sarà proposta nei loro confronti l’emissione proprio del Divieto di avvicinamento DASPO.


Cronaca

Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli

L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…

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I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.

Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico. 

Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività infoinvestigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.

L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.

L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.

Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.

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Cronaca

Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta

Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…

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Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.

“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.

Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.

L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri. 

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Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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