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Cronaca

Antonio e quello sfratto… kafkiano

Lo Spertello dei Diritti: «Antonio, per le sue condizioni economiche e di salute, dovrebbe essere oggetto, da parte del Comune di Lecce, di assistenza e cura, ed invece viene trattato come un comune delinquente»

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Nel marzo del 2014 viene colpito da un ictus devastante, che gli provoca una grave condizione di disabilità, e lo rende incapace di deambulare autonomamente, potendo egli compiere solo pochi passi, con l’ausilio di una stampella e di un accompagnatore, con un braccio rattrappito, con perdita pressocchè totale della funzionalità della mano; si rende necessario il panno igienico. Questa situazione grave di handicap si innesta in una condizione sanitaria già precaria per obesità, ipertensione e diabete.


Le sue condizioni fisiche sono tali che gli viene riconosciuta invalidità totale e permanente e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. A lui si dedica quotidianamente la moglie, che lo accompagna alle visite mediche, provvedendo alla sua cura e igiene personale, nonché a tutte le incombenze quotidiane. Le condizioni economiche del piccolo nucleo familiare sono precarie, in quanto gli unici redditi sono la pensione di invalidità civile e l’assegno di accompagnamento, non potendo lavorare neanche la moglie, per poter assistere costantemente il marito.


Nel 2014, prima dell’ictus, la coppia viveva in una casa in affitto, dalla quale viene sfrattata durante il periodo di malattia del nostro protagonista, protrattosi, tra degenza presso l’Ospedale e riabilitazione, per circa tre mesi.


Dopo la dimissione Antonio, non sapendo dove andare, viene ospitato, insieme alla moglie, dalla sorella, nell’alloggio popolare sito in Lecce del quale era originario assegnatario il padre, deceduto pochi giorni prima della dimissione. La sorella di Antonio aveva sempre convissuto con il padre, ed avrebbe avuto diritto a subentrare nell’assegnazione della casa popolare, chiedendo di estendere il nucleo familiare al fratello ed alla cognata.


Abbiamo usato il condizionale, perché purtroppo accade che anche la sorella muore, prima di formalizzare le pratiche per il suo subentro nell’assegnazione dell’alloggio e l’estensione del nucleo familiare.


Antonio, non avendo alternative, rimane nella casa assegnata al padre, ma, rendendosi conto che non si tratta di una situazione regolare, si adopera per sistemare al più presto la situazione. Presenta pertanto domanda di assegnazione di alloggio popolare, partecipando al bando indetto dal Comune di Lecce, e viene inserito nella graduatoria provvisoria in posizione utile, stanti le precarie condizioni economiche e la disabilità.

Ma la vicenda prende una piega assolutamente imprevedibile.


Il Comune di Lecce invia ad Antonio una comunicazione di avvio del procedimento con il quale intende escluderlo dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari, sul presupposto che egli è occupante abusivo della casa già assegnata al padre.


Antonio presenta le sue controdeduzioni, facendo presente di esser stato portato nella casa in questione, ospite della sorella, di non aver compiuto alcun atto di occupazione e che, pur volendo liberare la casa, non sarebbe in grado di farlo. Nulla da fare; il Comune di Lecce procede all’esclusione e lo diffida a rilasciare l’immobile, diffida che in questi giorni è stata reiterata.


«Una vicenda kafkiana», commenta Giovanni D’Agata presidente dello Sportello dei Diritti, «Antonio, per le sue condizioni economiche e di salute, dovrebbe essere oggetto, da parte del Comune di Lecce, di assistenza e cura, ed invece viene trattato come un comune delinquente. Non è giusto marchiarlo come occupante abusivo, essendo egli nelle condizioni di non poter decidere della propria vita, dovendo necessariamente dipendere dagli altri. Non è un occupante abusivo, come non lo sono i figli minorenni che vengano portati in un alloggio occupato. Il Comune di Lecce finora è stato sordo a tutte le richieste di aiuto, ma ha invece l’obbligo di provvedere alle esigenze primarie di questo cittadino, che per le sue condizioni economiche non riesce ad avere una casa in affitto e per le sue condizioni di salute non può certo vivere in strada. La sua partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi popolari avrebbe regolarizzato la situazione, ed invece il Comune ha pensato bene di usare il pugno di ferro, escludendolo dalla graduatoria e privandolo della possibilità di trovare una sistemazione regolare e definitiva».


Lo Sportello dei Diritti chiede «che le istituzioni intervengano in aiuto di questa persona, fornendogli la necessaria assistenza», e compirà «tutte le iniziative che si renderanno utili a conseguire questo obiettivo».


Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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Cronaca

Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri

Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso

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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.

Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.

L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Nessun ferito registrato.

A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.

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Copertino

Droga e armi, tre arresti

A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione

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A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.

Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.

Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.

Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.

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