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Cronaca

Cassazione conferma ribaltamento risultato elettorale per Consulenti del Lavoro leccesi

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La Corte di Cassazione Civile si è pronunciata definitivamente sulle elezioni del 2015 dei delegati leccesi dell’Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro (ENPACL), confermando il ribaltamento del risultato.





La Prima Sezione della Suprema Corte è intervenuta su una delicata questione interpretativa relativa alla normativa elettorale riguardante i seggi destinati ai consulenti del lavoro salentini.





Questi i fatti. Nel febbraio del 2015 (per il mandato 2015-2019) si era svolta la tornata elettorale per l’elezione dei due delegati leccesi in seno all’Assemblea Nazionale dell’Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro. Con una decisione inaspettata, il Presidente dell’Ente proclamò quali membri eletti non solo il candidato più suffragato, Antonio Lezzi, ma anche Antonio Coluccia, nonostante quest’ultimo avesse ottenuto 46 voti a fronte delle ben 79 preferenze tributate alla professionista Francesca Capoccia.





Tale decisione era stata oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale Civile di Roma da parte del Prof. Avv. Mario Esposito e dell’Avv. Carlo Ciardo per le consulenti del lavoro Francesca Capoccia e Annarita Mastria, deducendo l’illegittimità del provvedimento di proclamazione degli eletti siccome la competizione elettorale si era svolta sulla base di un sistema elettorale fondato sul voto di preferenza tributato al singolo candidato, a prescindere dalla lista nella quale era inserito e non invece su un sistema caratterizzato dal “voto di lista”, come erroneamente ritenuto dall’ENPACL. Da ciò discendeva l’elezione di Francesca Capoccia, quale secondo candidato più suffragato della provincia di Lecce.





Il Tribunale Civile di Roma nel 2018, con una pronuncia ampiamente motivata, accogliendo le tesi difensive del Prof. Avv. Esposito e dell’Avv. Ciardo, aveva rovesciato il risultato elettorale proclamato dal Presidente dell’ENPACL, accertando che la presentazione di una lista fosse un mero strumento riconosciuto dal Regolamento dell’Ente utile al solo fine di organizzare la tornata elettorale, senza che ciò implicasse la trasformazione in un sistema elettorale basato sul c.d. “voto di lista”. In sostanza, la presentazione delle liste per i candidati alla carica di delegati nazionali era una mera opzione organizzativa, ma l’elezione dei rappresentanti doveva essere, invece, decisa dal numero di preferenze attribuite a ciascun candidato.








Avverso la sentenza del giudice di Primo Grado era insorto l’Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro. Nel 2021, all’esito del processo d’appello, la Corte d’Appello di Roma, anche in questo caso in accoglimento delle argomentazioni difensive del Prof. Avv. Mario Esposito e dell’Avv. Carlo Ciardo (rispettivamente nella foto che precede ed in quella che segue), aveva respinto il gravame proposto dall’ENPACL confermando l’impianto argomentativo della pronuncia di primo grado e ribadendo l’erroneità e l’illegittimità della proclamazione degli eletti.









Si giunge quindi ai giorni più recenti. Anche la sentenza d’appello, infatti, è stata oggetto di impugnazione da parte di ENPACL innanzi alla Suprema Corte, la quale, con pronuncia della prima Sezione (Presidente Francesco Antonio Genovese, estensore Eduardo Campese), ha rigettato il ricorso statuendo definitivamente non solo la correttezza dell’esegesi normativa espressa nei precedenti gradi di giudizio, ma, ancor più, il diritto della candidata Capoccia ad essere proclamata eletta.





“La sentenza della Corte di Cassazione– dichiarano il Prof. Avv. Mario Esposito e l’Avv. Carlo Ciardo – ha confermato la solidità dell’orientamento giurisprudenziale espresso nei precedenti gradi di giudizio e assume un valore indiscutibile con riferimento ai canoni interpretativi per il sistema elettorale di un rilevante Ente Nazionale che gestisce la previdenza della categoria dei Consulenti del Lavoro”.





“L’eminente Collegio della Prima Sezione della Suprema Corte, in linea con l’esegesi dei precedenti giudici di merito, nonché in accoglimento delle tesi difensive illustrate in atti, ha statuito che dovevano essere proclamati eletti i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti fra le liste concorrenti, affermando che la normativa elettorale all’epoca vigente delineava un sistema elettorale maggioritario e non un sistema c.d. “per liste”, essendo la presentazione di queste una mera eventualità e non un requisito imprescindibile al fine del corretto svolgimento delle elezioni.
I principi giuridici enucleati dalla Suprema Corte – concludono il Prof. Avv. Esposito e l’Avv. Ciardo – hanno una portata sistematica che travalica il caso di specie, in quanto assurge a precedente giurisprudenziale valevole per molteplici sistemi elettorali”.





La sentenza ha, altresì, condannato ENPACL al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.


Cronaca

Taglio del nastro: bentornato Ponte Ciolo

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Come avevamo anticipato sulle colonne del nostro ultimo numero cartaceo, oggi è stato il grande giorno del Ponte Ciolo. Il giorno in cui ha riaperto al traffico, sotto “una nuova luce”.

Il taglio del nastro questo pomeriggio per lo storico ponte in località Gagliano del Capo (Lecce), il ponte iconico del Salento lungo la strada provinciale 358, la litoranea della costa adriatica, che si staglia per una lunghezza di 60 metri a picco sul mare in corrispondenza di un’insenatura rocciosa profonda circa 30 metri.
    Simbolo, negli anni ’60, di un filone di ingegneria strutturale altamente innovativa, il ponte è tornato da oggi a nuova vita, riaperto alla percorrenza dopo essere stato chiuso per un anno per i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico e funzionale finanziati dalla Provincia di Lecce con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Alla cerimonia di riapertura del ponte, con la l’accensione dell’illuminazione, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, hanno partecipato autorità civili e religiose per salutare il passaggio della prima vettura.
    La struttura originaria, ad arco sagomato, è stata progettata dall’ingegnere leccese Antonio La Tegola e realizzata dalla Provincia di Lecce tra il 1962 e il 1967.

Era stata già sottoposta, negli anni, ad altri interventi di manutenzione.

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Specchia, movimenti turistici: partono i controlli della Polizia Locale

Avviata una serie di verifiche riguardanti la comunicazione da parte degli operatori del settore ricettivo. Per le omissioni o ritardi sanzioni fino a 600 euro

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La stagione turistica è alle porte e con essa arrivano anche i controlli per garantire il rispetto delle normative vigenti.

A Specchia, la Polizia Locale ha avviato una serie di verifiche riguardanti la comunicazione dei movimenti turistici da parte degli operatori del settore ricettivo.

Questa iniziativa è volta ad assicurare il rispetto delle leggi regionali che regolamentano il settore turistico e puniscono le violazioni con sanzioni amministrative.

Il Comandante della Polizia Locale di Specchia Andrea Zacà ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme, richiamando l’attenzione sull’articolo 10 quinquies della Legge Regionale 52/2019.

Questo articolo assegna ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia turistica, con l’obiettivo di contrastare forme illegali di ospitalità e garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione dei movimenti turistici.

La normativa regionale, nello specifico l’articolo 10 della Legge Regionale 57/2018, prevede sanzioni per le violazioni relative alla mancata trasmissione dei dati sui movimenti turistici.

Sanzioni che possono variare a seconda della gravità della violazione, includendo multe che vanno da euro 100 a euro 600.

Ad esempio, l’omessa trasmissione mensile dei dati comporta una sanzione che può arrivare fino a euro 600, mentre un ritardo nella trasmissione può essere sanzionato con multe che vanno da euro 100 a euro 300.

In conclusione, i controlli della Polizia Locale di Specchia riguardanti la mancata o tardiva comunicazione dei movimenti turistici mirano a garantire il rispetto delle normative regionali e a contrastare le pratiche irregolari nell’ospitalità.

È essenziale per gli operatori nel settore ricettivo adempiere ai requisiti di comunicazione dei dati al fine di evitare sanzioni amministrative e promuovere una gestione trasparente e conforme alle regole del turismo nella regione.

 

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Cronaca

Volontariato o lucro? Associazione nei guai

Indagine della Guardia di Finanza. Corrispettivi non dichiarati al fisco per un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della onlus sono stati denunciati

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I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.

In particolare, la citata associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.

Diochiarata come associazione culturale i formazione e promozione era, invece, protagonista di un notevole giro d’affari, con master post laurea al prezzo di 7mila e 500 euro.

L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto dell’asserita onlus sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, atteso che l’imposta evasa è stata quantificata dai Finanzieri in oltre 300mila euro, ammontare superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla normativa penaltributaria.

Vale la pena ricordare ancora una volta che l’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.

  • foto in alto di repertorio
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