Cronaca
Fotovoltaico dalla Spagna per frodare lo Stato
La violazione contestata dalla Polizia Tributaria di Lecce a carico di una società spagnola che ha operato in Italia in totale evasione d’imposta
Il Nucleo di P.T. di Lecce ha concluso una complessa attività di verifica fiscale a carico di una stabile organizzazione di un gruppo societario iberico dedita alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti alternative con la constatazione di ricavi non dichiarati al fisco italiano per 160 milioni di euro e di iva per 9,5 milioni.
L’attività ispettiva è stata avviata sulla scorta delle risultanze investigative acquisite all’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria intrapresa oltre un anno fa dalla locale Procura della Repubblica a carico di due società italiane, con sede legale in Roma e scritture contabili in Lecce, per presunte irregolarità fiscali nella importazione di pannelli fotovoltaici da paesi extra-UE.
Le indagini, proseguite su delega della Procura della Repubblica di Roma, dove il relativo fascicolo processuale veniva trasferito in seguito al fallimento delle due società, conducevano all’acquisizione di circostanziati elementi che confermavano come le citate società, facenti parte di un importante Gruppo multinazionale con sede in Spagna, fossero state costituite nel perseguimento di una più ampia strategia imprenditoriale tesa a consentire alla Capogruppo iberica, con sede a Madrid, di esercitare sul territorio nazionale attività d’impresa in totale evasione d’imposta.
Tale ipotesi trovava conferma nelle successive indagini allorquando, accertamenti sui rapporti bancari, contestuali riscontri presso fornitori e committenti e l’acquisizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti delle società coinvolte, dimostravano come la capogruppo spagnola, dovendo realizzare sul territorio nazionale impianti fotovoltaici di rilevante valore economico, aveva costituito le anzidette società italiane con il precipuo intento di interporle tra la propria stabile organizzazione, non dichiarata al fisco, ed i committenti degli impianti, frodando le casse dello Stato mediante l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e l’omesso versamento delle imposte.
Secondo il sistema evasivo pianificato dalla capogruppo spagnola, le due società italiane dovevano operare nel seguente modo: una società avrebbe dovuto ricercare i clienti interessati alla realizzazione di impianti fotovoltaici di rilevanti dimensioni; l’altra era incaricata della realizzazione degli impianti, di fatto sub-appaltata ad altre imprese, e dell’acquisto delle materie prime necessarie (pannelli fotovoltaici, cabine elettriche, cavi etc.). Tali contratti, stipulati con i committenti degli impianti ed i fornitori dei beni e dei servizi, in realtà venivano solo formalmente sottoscritti dalle società italiane che, prive di uomini e mezzi necessari all’adempimento delle obbligazioni assunte, di fatto agivano sotto il controllo e nell’esclusivo interesse della capogruppo spagnola.
Quest’ultima, infatti, avvalendosi del proprio management, sovraintendeva attivamente alle varie fasi contrattuali, dalle trattative alla stipula dei relativi accordi, assumendo la direzione dell’esecuzione delle opere ed intervenendo finanche nell’amministrazione delle stesse società italiane, come emerso durante le acquisizioni documentali presso il depositario delle scritture contabili in Lecce.
In tal modo le due imprese italiane assolvevano la funzione di mero schermo dietro il quale la società spagnola ha operato in totale evasione d’imposta, omettendo qualsivoglia obbligazione, sia di carattere fiscale che verso i fornitori, consapevole che le responsabilità per le violazioni commesse sarebbero ricadute sulle società italiane firmatarie dei contratti e formalmente obbligate alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Operando secondo tale schema: le società italiane hanno omesso di versare le imposte e di presentare le relative dichiarazioni annuali onorando solo parte delle obbligazioni derivanti dai rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, ragione per la quale venivano, infine, dichiarate fallite;la Capogruppo spagnola ha potuto competere sul mercato praticando prezzi concorrenziali resi possibili dall’illecito risparmio d’imposta e dall’omesso pagamento dei beni e servizi acquisiti, conquistando in tal modo consistenti fette di mercato con effetti distorsivi sulla concorrenza.
All’esito delle attività d’indagine è stata denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, il legale rappresentante della società spagnola, risultato anche amministratore delle società italiane. Sono in corso accertamenti patrimoniali eseguiti in collaborazione con il collaterale organo spagnolo finalizzati alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro per un valore pari alle imposte evase, complessivamente stimate in oltre 30 milioni di euro.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
Cronaca
Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri
Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso
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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.
Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.
L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Nessun ferito registrato.
A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.
Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.
Copertino
Droga e armi, tre arresti
A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione
A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.
A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.
L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.
Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.
Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.
Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.
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