Cronaca
Otranto: polizia ferma imbrattatori-disturbatori milanesi
La vacanza “mordi e fuggi” dei tre milanesi era tutto un continuo di eccessi comportamentali e, probabilmente, anche alcoolici, ripresi ininterrottamente e condivisi tranquillamente su Instagram e su altri social, in molteplici video, nella certezza di non essere identificabili
Sono le 3,30 della notte di domenica quando la Polizia di Stato del Commissariato di Otranto deposita telematicamente la comunicazione notizia di reato a carico di Fuoripericash, Diablobay666 e Digiosantana9, così noti al pubblico dei più giovani “navigatori” della rete.
I tre si sono resi responsabili, in concorso fra di loro e con altri fans in via di identificazione dei reati di disturbo della quiete pubblica e imbrattamento di cose di interesse storico/artistico.
Giunti in Salento subito dopo Ferragosto, per trascorre qualche giorno a mare o, più verosimilmente, per produrre video atti ad incrementare il già nutrito numero di followers, i tre giovani si sbizzarrivano sin da subito in una quantità di comportamenti illeciti o ai limiti della legalità, trascinando dietro di sé un nutrito gruppo di fans locali.
La vacanza “mordi e fuggi” dei tre milanesi era tutto un continuo di eccessi comportamentali e, probabilmente, anche alcoolici, ripresi ininterrottamente e condivisi tranquillamente su Instagram e su altri social, in molteplici video, nella certezza di non essere identificabili.
Il vero problema delle indagini, infatti, sintetizzato nel nome dell’operazione di Polizia “Not Traceable”, è consistito proprio nell’estrema difficoltà di tradurre in identità reali le identità virtuali, i nickname, dei tre giovani musicisti.
Mentre, infatti, è estremamente facile risalire all’identità reale di artisti di maggiore fama partendo dai rispettivi nomi d’arte, non lo è altrettanto quando si ha a che fare con dei trappers che esistono e operano sono nel mondo virtuale e che riconnettono la loro fama esclusivamente ai rispettivi pseudonimi.
Nessun dubbio sulle loro identità virtuali, poiché sono loro stessi, a turno a taggarsi a vicenda e a pubblicare sui rispettivi profili instagram i video delle bravate, al fine di ottenere il maggior numero di like possibili, la maggiore visibilità, la maggiore notorietà.
Appurata l’impossibilità di risalire direttamente alle reali identità dei tre la Polizia ha esaminato con attenzione (diventando essa stessa, di fatto, Follower dei tre Trappers) tutti i video di Fuoripericash e di Diablobaby666, imbattendosi in un recentissimo video girato a Milano Marittima in cui i tre giovani, dopo varie esagerazioni in una pizzeria, si spogliano e fanno il bagno in una fontana pubblica, venendo così controllati dalla Polizia Municipale chiamata a intervenire sul posto.
Gli immediati contatti con quella Municipale consentono agli uomini del Commissariato di Otranto di addivenire all’identificazione di Fuoripericash, V.A. ventenne Milanese e di Biablobaby666, V.M. ventunenne di Sesto San Giovanni.
I due, peraltro, con le loro reali identità – ovviamente – erano stati controllati su strada anche in questa provincia nei giorni scorsi in compagnia di una terza persona, D.N., ventunenne milanese, immediatamente ed inequivocabilmente identificato per essere il terzo Trapper, Digiosantana9.
Il montaggio fatto ad arte dei video pubblicati aveva dato l’impressione che i tre si fossero impossessati di un autocompattatore della nettezza urbana, nel pieno centro storico di Otranto, rubandolo o addirittura rapinandolo.
L’escussione degli Operatori Ecologici ha consentito di appurare che in realtà non era stato consumato alcun furto, rapina o danneggiamento.
Nessun dubbio, invece, circa l’imbrattamento e il disturbo della quiete pubblica, lapalissiana alla semplice osservazione dei filmati a disposizione.
Sono ancora allo studio della Polizia Scientifica del Commissariato di Otranto i video in questione al fine di individuare i fans al seguito dei tre che, benchè non responsabili di imbrattamento, sono certamente responsabili di disturbo alla quiete pubblica, in concorso con i tre indagati.
Il comportamento dei tre Trappers e del folto gruppo di fans che li hanno seguiti nelle scorribande notturne ha fortemente turbato la serenità degli Otrantini, abituati ad una ben diversa percezione e partecipazione alla Sicurezza.
A testimonianza di ciò è opportuno dare atto che nella nottata di ieri è stato condotto un serrato servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle più recenti disposizioni Ministeriali in tema di contrasto alla diffusione del Virus Cov-2, con particolare riferimento all’uso delle mascherine nel centro storico di Otranto e all’efficacia dell’utilizzo di L.S.U., all’ingresso del medesimo per invitare chi vi accede all’uso dei d.p.i., all’uopo predisposto dal Sindaco del centro Idruntino.
A fronte di migliaia di persone che lo hanno percorso ininterrottamente per tutta la sera e sino a tarda notte sono state elevate solo 6 contravvenzioni, rilevando che la quasi assoluta totalità dei turisti e dei cittadini locali che affollano il centro storico di Otranto sta rispettando con correttezza e rara puntualità le regole poste a salvaguardia della salute pubblica.
Cronaca
Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…
I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.
Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.
Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info–investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.
L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.
Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
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