Cronaca
Bozza nuovo decreto: riecco le zone gialle, spauracchio coprifuoco fino al 31 luglio
Mentre era in corso la riunione governo-Regioni, sono emersi alcuni passaggi fondamentali del nuovo decreto anticovid, atteso per domani in Consiglio dei Ministri. Dalla bozza, infatti, si apprende che torna la zona gialla a partire dal 26 aprile e anche la certificazione verde (cartacea o digitale, valida 6 mesi per vaccinati, guariti dal virus e persone che si sono sottoposte al test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti) per gli spostamenti tra le Regioni di colore diverso. Le misure dovrebbero essere valide fino al 31 luglio. Tiene banco anche lo spauracchio coprifuoco che potrebbe essere prorogato fino al 31 luglio.
Dall’1 giugno potranno aprire anche i locali al chiuso (ma solo a pranzo). Dal 15 maggio via libera alle piscine all’aperto; consentito uno spostamento al giorno fino a un massimo di quattro persone in zona gialla; coprifuoco confermato.
L’Ansa riporta che son pronte a tornare le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. E’ quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso in Cdm domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid.
Arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto legge Covid. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid: per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione; per chi sia guarito viene rilasciato dall’ospedale, medico di base o pediatra. Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie.
Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto” mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe approdare domani in Cdm nella quale si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. La bozza prevede inoltre in la zona gialla dal 15 maggio l’apertura delle piscine all’aperto, dei mercati e dei centri commerciali anche nei giorni festivi, dal primo giugno delle palestre, dal 1 luglio delle fiere, dei convegni e dei congressi, dei centri termali e dei parchi tematici.
Sempre dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto” sono svolti solo con “posti a sedere preassegnati” con distanza di almeno un metro: la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima, ma al massimo con 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Lo prevede la bozza di dl Covid. Alcuni eventi si potranno riservare solo a chi abbia certificato verde. Dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.
Le scuole superiori potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca” mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. E quanto prevede la bozza del Decreto che dovrebbe approdare in Cdm domani. Le disposizioni, prosegue il testo, “non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni” fatto salvo casi di “eccezionale e straordinaria gravità” dovuti al Covid.
Considerati gli scenari epidemiologici e il sovraccarico dei servizi territoriali e ospedalieri, il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio. Proroga necessaria, afferma il portavoce del Cts Silvio Brusaferro “per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione”.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
Cronaca
Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri
Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso
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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.
Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.
L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Nessun ferito registrato.
A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.
Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.
Copertino
Droga e armi, tre arresti
A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione
A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.
A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.
L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.
Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.
Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.
Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.
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