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Cronaca

Tricase, gestione sinistri: condannati sindaco e giunta

Delibera illegittima: insieme alla dirigente del settore Affari Istituzionali dovranno rimborsare al Comune i soldi versati alla Società A.S. S.r.l.

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Ricordate la vicenda dell’affidamento con delibera di Giunta alla Società A.S. S.r.l. dell’assistenza nelle pratiche di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale? All’epoca, era la primavera del 2014, si sollevò un polverone anche politico per un affidamento secondo il Capogruppo dell’Opposizione Nunzio Dell’Abate illegittimo (leggi qui).


Ora è arrivata la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato il sindaco Antonio Coppola, gli assessori Maria Assunta Panico, Giacomo Elia, Adolfo Scolozzi e Sergio Fracasso, insieme alla dirigente del settore Affari Istituzionali, Maria Rosaria Panico, a risarcire in parti uguali il Comune di Tricase il danno di euro 5.478,75, più rivalutazione interessi maturati e 900,60 euro di spese giudiziarie.


In pratica i giudici hanno accertato che è stato provocato “un danno erariale per l’avvenuto pagamento a soggetto esterno di prestazioni che per legge devono essere svolte da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale e/o da personale in servizio presso il Comune di Tricase…”. E ancora: “Si deve tener presente che i sinistri in questione sono in numero non particolarmente rilevante, in quanto sono solo quelli trattati in via amministrativa e non giudiziaria, e rientranti entro la franchigia di euro 10mila, perché sopra tale importo il Comune aveva in corso copertura assicurativa. La delibera della giunta comunale che ha stabilito di affidare alla As srl la gestione dei sinistri”, come ritenuto dalla Procura della Corte dei Conti, “contiene solo la locuzione che il Comune manca di figure tecniche esperte in grado di supportare adeguatamente l’ufficio competente(…). In realtà prima di affidare compiti che dovrebbero essere svolti dal personale del Comune all’esterno, occorre una preventiva verifica dell’effettiva assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante una reale ricognizione della quale nella Delibera non c’è traccia; a tal fine è del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell’organico. In realtà” secondo la Corte dei Conti, “le figure tecniche necessarie erano presenti all’interno del Comune, per la presenza di un ufficio lavori pubblici e del Corpo di Polizia Municipale, al quale è demandata la rilevazione dei sinistri (…). Risulta inverosimile sostenere che all’interno dell’intero Comune di Tricase non esistevano impiegati in grado di seguire le non particolarmente complesse pratiche di richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da insidia stradali”.


cortre-dei-contiRicordato che “l’affidamento alla As srl non riguardava solo l’assistenza amministrativa alle pratiche stragiudiziali di risarcimento, bensì anche report fotografici indicanti lo stato dei luoghi, indagini conoscitive sul’accaduto attraverso misurazioni e rilevamenti, escussione delle parti interessate e di eventuali testimoni, nonché perizie medico-legali”, la Corte sottolinea come “tali attività hanno costituito un aspetto rilevante del servizio affidato. Il testo della delibera della convenzione chiaramente affida gli accertamenti diretti, sul luogo degli incidenti con l’escussione dei testimoni, per tutti i sinistri stradali senza limitazioni, quindi anche quelli caratterizzati dalla presenza dei reati; tali rilevazioni, quindi, ricomprendendo anche le ipotesi di raccolta sul luogo di elementi di prova sui reati nonché dichiarazioni dei testimoni, costituiscono indubbiamente esercizio di attività di polizia giudiziaria”. Tutto questo mentre, secondo i magistrati, “la ricerca di cose e tracce pertinenti al reato” e “la ricerca di persone in grado di riferire”, con straordinaria assonanza al testo della convenzione, “può essere svolta solo da soggetti qualificati e non certo affidata ad una società privata”.


Accertata l’illegittimità della delibera e del conseguente affidamento” e precisato che :<l’ente danneggiato -cioè il comune– non ha tratto nessuna utilità> nel dispositivo si conclude, “risulta palese che tali atti hanno prodotto un danno al Comune conseguente all’ingiustificata spesa posta a carico del bilancio comunale per un affidamento illegittimo; il danno risulta, quindi, pari all’intero esborso effettuato (€ 5.478,75)”.

E “relativamente al sindaco ed agli assessori presenti all’atto deliberativo”, si legge ancora, “non c’è dubbio che ciascun partecipe ha inciso sulla causazione del fatto dannoso”, attribuendo agli amministratori “la colpa grave per non aver ravvisato gli evidenti elementi di illegittimità della delibera”. Allo stesso modo è riconosciuta “la responsabilità di Maria Rosaria Panico per aver espresso parere di regolarità tecnico-giuridica”.


La sentenza ha quindi accolto in pieno la tesi della Procura condannando al risarcimento sindaco, assessori e dirigente comunale.


Giuseppe Cerfeda


Attualità

Meteo, da mezzanotte allerta arancione sul Salento

Protezione civile: “Per le prossime ore, un bollettino meteorologico con avverse previsioni e rischi di forti piogge, grandinate, vento e temporali…”

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La protezione civile, gestione emergenze, ha diramato, per le prossime ore, a partire da mezzanotte, un bollettino meteorologico con avverse previsioni e rischi di forti piogge, grandinate, vento e temporali.

Il bollettino recite: “Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati;

Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica (fulmini), locali
grandinate e forti raffiche di vento“.

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Cronaca

Galatina, il Liceo Vallone al Summit Internazionale “Next Generation AI”

Studenti e docenti al centro del dialogo sull’intelligenza artificiale nella scuola…

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Dal 9 al 13 ottobre, una delegazione del Liceo Vallone, di Galatina, ha partecipato al Summit Internazionale “Next Generation AI” svoltosi a Napoli. L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto la partecipazione di oltre 6.000 studenti, docenti, esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da più di 40 Paesi.

A rappresentare l’istituto sono stati gli studenti Giacomo Colazzo (5AS), Davide Papadia (4AQTrED), Dalila Carrisi (5AL), Daniela Giannelli (5CSA), accompagnati dalla professoressa Chiara Leo.

Le attività si sono svolte tra location prestigiose come il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino e la Stazione Marittima, trasformate per l’occasione in un campus internazionale dedicato al futuro dell’IA nella scuola e nella società.

Durante i seminari mattutini, i partecipanti hanno potuto ascoltare interventi di esperti di fama mondiale come Luciano Floridi (Università di Yale), Andreas Schleicher (OCSE), Darya Majidi (UN Women Italia) e Fengchun Miao (UNESCO), che hanno affrontato temi come l’etica dell’IA, l’innovazione didattica, l’inclusione e la cittadinanza digitale.

Nei laboratori pomeridiani, gli studenti hanno potuto sperimentare in prima persona applicazioni avanzate dell’intelligenza artificiale: realtà aumentata e virtuale, sistemi di personalizzazione dell’apprendimento, strumenti per l’inclusione e tutor digitali.

Un momento particolarmente significativo ha visto protagonista la studentessa Dalila Carrisi (5AL), scelta per salire sul palco del Teatro San Carlo e leggere, a nome degli studenti italiani, la lettera indirizzata al Ministro Valditara per il G20. Un gesto simbolico e potente, seguito in diretta dal Ministro stesso collegato all’evento.
È stata un’esperienza entusiasmante e arricchente – raccontano gli studenti – che ci ha permesso di confrontarci con nuove idee e di comprendere come la scuola possa guidare, con responsabilità e visione, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica quotidiana.”

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Casarano

Multe annullate se il tutor non è omologato

L’omologazione costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo. La sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale…

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Giro di vite all’utilizzo indiscriminato anche dei tutor: annullabili multe e taglio punti se il tutor è tarato ma non omologato.

Vale anche per l’apparecchiatura Sicve il principio per cui se il trasgressore contesta il funzionamento l’amministrazione deve provare che lo strumento è stato sottoposto alla necessaria procedura tecnica.

I Tribunali tornano a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox e dei tutor con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Addio alle multe e al taglio dei punti sulla patente se il tutor risulta tarato ma non anche omologato.

E ciò perché si applica anche al sistema Sicve il principio affermato dalla Cassazione secondo cui, se il soggetto sanzionato contesta il funzionamento dello strumento che misura elettronicamente la velocità dei veicoli, spetta all’amministrazione depositare i certificati che provano l’omologazione iniziale del dispositivo e la successiva taratura periodica: la sentenza costituzionale 113/15 vale per tutti gli strumenti adoperati sulle strade e dunque anche per il tutor, che misura la velocità media di un veicolo fra due punti e non quella puntuale come l’autovelox.

L’omologazione, poi, costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo.

È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale di Latina.

Accolto l’appello proposto dall’automobilista: sono annullate le quattro ordinanze prefettizie per la violazione dell’articolo 142, commi settimo e ottavo, Cds (tre verbali da 124 euro e uno da 386).

Sbaglia il giudice di pace che ha ritenuto idoneo sul piano probatorio il solo certificato di taratura del tutor, peraltro risalente a undici mesi prima della violazione contestata. È grazie all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al primo grado di giudizio che emerge come l’amministrazione non abbia fornito un’adeguata prova documentale del corretto funzionamento nel servizio di rilevazione elettronica della velocità.

Manca il certificato di omologazione, mentre non può sostenersi che sia sufficiente l’attestazione preventiva della funzionalità dell’apparecchio; i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: solo la seconda autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico; la prima, invece, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

Per i giudici dell’appello, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica: tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento ex articolo 142, comma sesto, Cds”.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

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