Attualità
Tricase: si dimettono i sette consiglieri della (ex) maggioranza
Dovessero sopraggiungere le dimissioni di due altri consiglieri, quelli che ora sono all’opposizione, l’amministrazione sarebbe ufficialmente sciolta e la Prefettura potrebbe già pensare al Commissario a cui chi affidare il Comune

Altro colpo di teatro, forse l’ultimo con questa amministrazione, sul palcoscenico di Palazzo Gallone.
Dopo la mozione di sfiducia firmata da nove consiglieri e le successive dimissioni di sindaco e giunta, in mattinata sono arrivate le dimissioni “irrevocabili” dei consiglieri rimasti nel gruppo che era di maggioranza: Antonio Luigi Baglivo, Vincenzo Emanuele Chiuri, Pasquale De Marco, Alessandra Ferrari, Luigi Giannini, Francesca Longo, Maurizio Roberto.
Questo, tradotto in soldoni, vuol dire che se dovesseero sopraggiungere le dimissioni di due altri consiglieri, quelli che ora sono all’opposizione, l’amministrazione sarebbe ufficialmente sciolta e la Prefettura potrebbe già pensare al Commissario a cui chi affidare il Comune.
LA LETTERA DI DIMISSIONI
I consiglieri di maggioranza con con l’ufficializzazione delle loro dimissioni vogliono «stigmatizzare il comportamento del Presidente del Consiglio comunale, il quale – già censurato nel corso di altre Assisi consiliari per la conduzione non superpartes dei lavori – non ha ritenuto necessario mettere in atto il suo ruolo di garante della legittimità dell’attività consiliare, approfondendo (presso gli organi competenti) la problematica dell’eventuale incompatibilità di un consigliere, nonostante il clamore destato da questo argomento e la nostra richiesta formale di chiarimenti in merito protocollata in occasione della Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 4 giugno scorso e nel corso della quale è stato ribadito con forza che non avremmo partecipato all’Assise in caso di mancata risposta alla stessa. Senza che egli si ponesse il problema della gravità della situazione, nell’interesse dell’Amministrazione e della Città, liquidando il tutto con sorrisi beffardi e senza onorare il suo ruolo di garante di tutte le forze in Consiglio, anche di coloro che nel frattempo sono diventati minoranza ed hanno formalizzato una richiesta ufficiale in sette (si sarebbe potuto inserire d’urgenza il punto all’O.d.G., se avesse voluto affrontare l’argomento, vista la sua serietà). E ancora, senza considerare la possibilità che la incompatibilità possa persistere anche in caso di eventuale pagamento delle spese legali. Sarebbe stato sufficiente consultare l’art. 63 del TUEL, i pareri del Ministero dell’Interno e la giurisprudenza in merito all’incompatibilità dei Consiglieri Comunali, anche nel caso di cessione del credito, acquiescenza a sentenza o pagamento delle spese legali. Avremmo fornito la documentazione (allegata), se si fosse voluto confrontare!»
Inoltre, visto quanto accaduto dal 2 giugno (mozione di sfiducia) in poi, fino alle dimissioni di sindaco e giunta dell’8, «prendiamo atto che la nostra esperienza amministrativa è conclusa. Non ha senso proseguire un percorso che attende l’ufficializzazione della fine con la sfiducia in un’assise, la cui data è ufficiosamente già nota, stanti le notizie su alcuni organi di stampa. Pertanto, consci di essere in minoranza, lasciamo il campo a coloro i quali sono diventati maggioranza, avendo i numeri per riunirsi e deliberare».
«Hanno dimostrato il loro senso di responsabilità “a corrente alternata” o ad personam», ironizzano, «insistendo a convocare un Consiglio nel quale bisognava rispondere alle interrogazioni inevase (a prescindere che alcune avessero perso valore, come il doppio senso di marcia sulle direttrici Tricase-Tricase Porto, nel frattempo tornate a senso unico) e deliberare sulle lottizzazioni in sospeso, al fine di permettere l’avvio dei lavori ai cittadini ed agli imprenditori edili. Dà da pensare, tra l’ altro, la tempistica di presentazione della mozione; così come fa riflettere che la stessa responsabilità e solerzia non siano state dimostrate nel far sì che l’ amministrazione potesse approvare un bilancio di giunta».
«Se è noto che il Bilancio di Previsione difficilmente si sarebbe deliberato in Consiglio, stante almeno una parità 8 a 8 tra favorevoli e contrari», scrivono i consiglieri dimissionari, «in un periodo di crisi sarebbe stato un atto di responsabilità permettere che fosse approvato almeno un bilancio con D.G.C., che lasciasse al Commissario Prefettizio traccia del percorso delineato in alcuni incontri con il tessuto produttivo della comunità, al quale si stava lavorando alacremente, prevedendo una somma non indifferente per un fondo di sostegno ad Attività Produttive e Cittadini in difficoltà (essendo importanti per noi tutti i cittadini e tutte le categorie produttive, non solo il comparto edile…)».
Per i firmatari «sarebbe stato un gesto responsabile far approvare almeno il bilancio di giunta per poi procedere con la sfiducia o la non deliberazione dello stesso. Anche perché, proprio in virtù della crisi economica e sociale che l’emergenza COVID ha causato, non era nostra intenzione aspetare il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Quindi, la fretta di alcuni consiglieri di giungere alla sfiducia in tempi brevi per far arrivare alle elezioni regionali un sindaco sfiduciato («sic! in un messaggio vocale che circola su chat social») aveva poca ragion d’essere».
«Alla luce di quanto finora esposto – mancato rispetto da parte del Presidente del Consiglio Comunale del suo ruolo di garante e tutore imparziale dell’Assemblea da lui presieduta e mozione di sfiducia», insistono, «presentiamo le nostre irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere.
L’art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) prevede che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [… ]
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. [… ]
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia
ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Secondo gli ex consiglieri di maggioranza, «alla luce della normativa sussisterebbero i presupposti per l’incompatibilità del consigliere poiché, da un lato , nonostante a dichiarazione di acquiescenza, la lite deve ritenersi ancora pendente. Nello specifico, la sentenza non è ancora passata in giudicato e il Comune potrebbe decidere di ricorrere in Cassazione (instaurando il contraddittorio anche nei confronti della parte che ha prestato acquiescenza) per il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, essendo queste inferiori a quanto previsto dal d.m. n. 55/2014. In tal caso, il Consigliere potrebbe anche spiegare il ricorso incidentale avverso tale capo della sentenza. In ogni caso, essendo la condanna al pagamento delle spese un debito solidale, è sufficiente che le altre due parti facciano ricorso in Cassazione affinché lui possa trarre beneficio dalla pronuncia. In sostanza, lui continuerebbe ad avere ‘di fatto’ un interesse diretto alla pronuncia della Cassazione poiché otterrebbe beneficio da un eventuale accoglimento del ricorso. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “la pendenza di una lite cessa solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria. sicchè il giudizio deve ritenersi pendente sino a quando non sia decorso il termine per la proposizione dell’appello. salva la ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinunzia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere. Tale ultima tipologia di decisione postula che il Giudice, constatato che non vi è più inte resse ad una pronuncia sul merito della domanda, si pronunci, salva diversa concorde richiesta delle parti, anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale. Tale valutazione ben può essere oggetto, a sua volta, di contestazione, con conseguente ammissibilità di impugnativa sul punto. Ne deriva che, in detta ipotesi, solo l’inutile decorso del termine per il gravame determina la definizione del giudizio” (Cass., Cass. civ. Sez. I, 27-02-2008, n. 5211)».
«Ancora una volta», aggiungono, «il dr. P. non ha eliminato in modo completo la causa di incompatibilità contestatagli, eliminando la controversia pendente tra lui ed il Comune solo riguardo alla sua pretesa sostanziale, ma lasciando in vita la lite riguardo all’onere delle spese di giudizio, sul quale il giudice d’appello dovrà pronunziarsi con sentenza che non avrà il carattere della mera presa d’atto della mutata situazione sostanziale, ma dovrà stabilire nel merito su quale delle parti debba cadere l’onere delle spese.
Sotto tale profilo, dunque, vi è tuflora lite pendente e sussiste la causa d’incompatibilità di cui all’art. 63, n. 4, del d.lgs. n. 207/2000″ (Corte Appello Napoli, Sez. I, 06-06-2006).
Al di là della lite pendente, sussisterebbero i presupposti previsti dal n. 6.
Al riguardo, si evidenzia che nonostante la dichiarazione di acquiescenza, non si è provveduto al pagamento della somma derivante dalla condanna alle spese in favore del Comune di Tricase.
È evidente che, essendo la sentenza un titolo esecutivo, vi è un debito liquido ed esigibile del Consigliere nei confronti del Comune.
Né si dica che è necessaria la costituzione in mora poiché: essendoci una sentenza esecutiva, gli effetti decorrono ipso iure; la costituzione in mora non richiede l’ adozione di formule solenni, e, dunque, a tal fine può ritenersi sufficiente la trasmissione della sentenza; da ultimo, si potrebbe ritenere che si rientri nei casi previsti dall’a rt. 1219 e.e.
Pertanto, permanendo siffatto debito certo ed esigibile deve ritenersi sussistente la situazione di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
In un caso, la giurisprudenza ha ritenuto sussistenza il presupposto di cui al n. 6 nonostante l’avvenuto pagamento della sorte capitale (senza, però, gli interessi): “Concludendo sul punto, deve, pertanto, affermarsi che, avendo ricevuto una contestazione che faceva specifico riferimento, oltre che alla sorta capitale liquidata in sentenza, anche agli interessi legali su di essa maturati, il dr. P. per elimina re la causa di incompatibilità contestatagli non poteva limitarsi al pagamento della sola sorta cap itale, poiché così facendo non solo è rimasto debitore del Comune per l’ammontare degli interessi, ma neppure si è attenuto ai limiti della contestazione. Permane, dunque, la causa di incompatibilità costituita dall’esistenza di un (residuo) debito liquido ed esigibile“» (Corte Appello Napoli, Sez. I, 06-06-2006).
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Attualità
Tricase…Dolcemente verso la Pasqua
Dopo un inverno sorprendente, la pasticceria di Corso Roma si prepara a sorprendere ancora i suoi clienti, forte del recente riconoscimento ottenuto dalla pastry chef Antonella Biasco

La pasticceria di Tricase “Dolcemente Cake Design” si avvicina alle festività pasquali forte di nuove certezze. Il recente restyling completo dei locali, accolto con grande entusiasmo dalla clientela, ha fatto da sfondo ad un inverno memorabile, aperto con un Natale ricco di gustose proposte e concluso con un mese di marzo sorprendente.
Le ultime settimane sono state, per la pasticceria di Corso Roma, un successo. L’assalto alle zeppole, in vari formati e gusti (da quelli tradizionali a quelli innovativi) per la festa di San Giuseppe, è stato preceduto da un importante riconoscimento ricevuto dalla titolare, Antonella Biasco, nell’ambito di un campionato nazionale di pasticceria.

Il modo migliore per prepararsi alla Pasqua, che si è già fatta spazio nelle vetrine e tra gli scaffali della caffetteria. Un’occasione per la quale “Dolcemente” è pronta a stupire la clientela ed a soddisfare ogni sua richiesta con un nuovo ventaglio di proposte gustose, dalle uova alle colombe, passando per altre dolci idee rigorosamente artigianali.
IL PRIMO POSTO

Lo scorso 1 marzo la pastry chef Antonella Biasco si è aggiudicata il primo posto ad uno dei campionati organizzati da FIPGC, la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.
Con la sua Scultura in Cioccolato e Pralina, ha sbaragliato la concorrenza nel Campionato Italiano di pasticceria, gelateria e cioccolateria 2023.
Antonella ha stupito tutti con una vera e propria opera d’arte, in grado di unire gusto e manualità ad un significato profondo.
L’opera infatti rappresenta una madre in abiti da lavoro che allatta al seno il suo bambino. L’immagine da cui trae spunto non è casuale. Al contrario, si tratta di una foto scattata nel 2021, che ritrae la stessa Antonella Biasco mentre, in un momento di lavoro, al Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria e dell’agroalimentare “Agrogepaciok”, si prende cura del suo bimbo.
Ecco allora il senso della scultura: “Sappiamo che le madri hanno un superpotere: riescono a fare tutto, ad essere instancabilmente ovunque”, spiega Antonella, “e dietro ogni loro gesto quotidiano c’è l’amore, ed è l’amore che le muove anche quando lavorano. Da qui l’idea di una scultura dedicata alla figura materna, che al tempo stesso rappresenta la mia storia da associata FIPGC: quella di una donna che non ha rinunciato alla sua passione ma l’ha intrecciata all’essenza stessa della maternità”.
Attualità
I Radioamatori di Ari Lecce celebrano l’Aeronautica dall’aeroporto di Galatina

In occasione del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare (Regia Aeronautica, dal 1946 Aeronautica Militare), internazionalmente conosciuta come ITAF, l’A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani, in collaborazione con lo Stato Maggiore della stessa Aeronautica Militare, ha istituito il “Diploma Cento anni dell’Aeronautica Militare” la cui partecipazione è aperta a tutti i Radioamatori e Radioascoltatori del mondo con una vera e propria classifica finale.
Proprio nell’ambito di questa iniziativa i Radioamatori di A.R.I. Lecce daranno il loro contributo attivando, domenica mattina, due stazioni radio campali all’interno dell’Aeroporto “F. Cesari” di Galatina. Da qui, in onde corte “HF”, risponderanno ai colleghi di tutto il mondo.
Per l’occasione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato ad A.R.I. Leccce il nominativo radio speciale II7LEG valido per la durata del Diploma che và dal 20 marzo al 20 gugno 2023.
“Siamo entusiasti – ha detto il Presidente di A.R.I. Lecce, Icilio Carlino – di poter partecipare a questo Diploma promozionando una realtà così importante quale è, non solo per il Salento, l’Aeroporto di Galatina. Un ringraziamento particolare va non solo al Comandante del 61° Stormo, il Colonnello Vito Conserva, ma anche alle donne ed agli uomini del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli per il loro prezioso servizio e per la disponibilità e collaborazione fattiva dimostrata nella programmazione e realizzazione di questa iniziativa”.

Attualità
Processione “dimentica” statua del santo: la curia spiega il perché
L’episodio diventato virale in tutta Italia e il chiarimento arrivato poco dopo

Il parroco, le pie donne e i confratelli escono dalla porta laterale della chiesa per aprire la tradizionale processione nel centro storico di Gallipoli, ma senza il protagonista principale.
È la festa di San Giuseppe ma nella processione non c’è la statua del santo. E il video girato dagli attoniti fedeli diventa virale in tutta Italia (ne parla persino Fiorello su Rai2).
Dalla curia, poi però, è arrivata la spiegazione a quanto successo. Quando il parroco è uscito, infatti, pensava di essere seguito dai portatori che invece non erano alle sue spalle. Il motivo? Un problema tecnico alla portantina di San Giuseppe i cui led, purtroppo, non erano funzionanti e non potevano illuminare la statua come dovuto.
Il guaio tecnico sarebbe stato risolto solo poco dopo e la statua è scesa in strada come da tradizione
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