Autovelox nascosti, non segnalati o segnalati solo su alcune strade? Da oggi niente più multe a sorpresa: se la polizia stradale non dimostra la presenza d’idonea segnaletica collocata preventivamente rispetto all’autovelox, l’automobilista può richiedere l’annullamento del verbale.
A sancirlo la recentissima sentenza numero 188/14 del 12 maggio 2014 del Giudice di pace di Maglie, avvocato Anna Loretana Specchia, che presenta una novità rilevante in materia di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada effettuate con apparecchi elettronici.
Il magistrato onorario ha accolto il ricorso di un’automobilista che ha rilevato che non è stata provata la “presenza di idonea segnaletica collocata preventivamente rispetto all’apparecchio di rilevamento”, specie in un tratto in cui sono presenti intersezioni stradali che richiederebbero, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento, la presenza di un segnale per ogni incrocio al fine di garantire la piena cognizione della collocazione dell’autovelox. A tal proposito, il giudice sottolinea “che non è stata fornita alcuna prova che tra il segnale ‘controllo elettronico della velocità’ ed il luogo dove è avvenuto il rilevamento non vi sono intersezioni stradali“. Infatti “la presenza di intersezioni stradali comportava l’obbligo per l’Amministrazione di collocare la segnaletica in prossimità di ogni intersezione potendosi solo in tal modo avere la certezza che tutti gli utenti della strada hanno potuto avere cognizione dell’apparecchio di rilevazione della velocità“.
La decisione ha rilevanza non solo in ambito giuridico ma anche, e soprattutto, nell’ordine delle garanzie cui gli utenti della strada devono essere sottoposti. Di certo questa sentenza non nega la basilare importanza dei controlli della velocità stradale a fini di sicurezza. Ma ciò non significa che questa debba espandersi a discapito dei diritti dei cittadini e delle loro tasche.
Lorenzo Zito



