Cronaca
Mancato rispetto norme anticovid: due locali nei guai
Ancora due locali chiusi in Salento dalla polizia per mandato rispetto delle norme anticovid. Lo rende noto la polizia con un comunicato:
Nell’ambito dei controlli sul corretto adempimento delle misure previste dal D.L. n.19/2020 e D.L. n.33 del 16 maggio 2020, voluti dal Questore di Lecce per verificare il rispetto delle norme finalizzate a ostacolare la diffusione del virus Covid-19, gli agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Nardò, hanno sanzionato due locali che insistono sulla costa di rispettiva competenza.
Il “MALEGRIA” ed “Mayapan”, sito in Santa Caterina poiché nel corso del controllo si constatava la presenza, nell’area esterna, di circa 150 avventori e, senza soluzione di continuità, nei pressi dell’ingresso in detta area, vi erano altre persone in attesa di fare ingresso all’interno del locale e i tavolini, posti nell’area delimitata, non erano alla distanza prevista anti-Covid.
Ed il “FICODINDIA” sito in Nardò – località Torre Uluzzo, poichè si constatavano violazioni sia per inosservanza delle misure anti-covid che sulle licenze e autorizzazioni amministrative.
In particolare: la banchina stradale e parte della carreggiata nei pressi del locale, era occupata dalla presenza di numerose persone che vi stazionavano – sul muretto in pietra di recinzione del locale, dell’altezza di circa 80 cm. dal suolo, sostavano persone di cui alcune in piedi intente a ballare ed alcune sedute.
L’interno del locale si presentava completamente pieno di persone – tra l’area esterna e l’area interna al locale si potevano contare circa 1000 (mille) persone e l’accesso al locale si presentava libero, senza l’indicazione di entrata e uscita e privo di servizio adibito al contingentamento degli avventori.
Per quanto riguarda la musica il volume percepito durante il sopralluogo era talmente alto e rimbombante che rendeva difficoltosa la comunicazione tra gli operatori.
La licenza invece prevede piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo, complementari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e con un numero di partecipanti non superiori a 100.
Si constatava inoltre che dietro al bancone adibito alla somministrazione di bevande, vi erano tre uomini, tutti privi di protezione individuale (mascherina) contro il Covid-19.
Tutte le persone presenti (avventori) all’interno del locale, intente a ballare, erano prive di dispositivo di protezione individuale (mascherina).
Il personale eseguiva dei rilievi fotografici su tutta l’area interessata all’assembramento sopra descritto e contestava la violazione delle norme relative alle misure per contrastare e contenere il diffondersi del “virus COVID-19”, in quanto non osservava la misura di cui all’art.1, lett. m del D.P.C.M. 11.06.2020, prorogato dal D.P.C.M. 17.07.2020, permettendo l’assembramento di massa di tutti gli avventori intervenuti presso il predetto locale.
Contestualmente, in considerazione della portata della violazione commessa e della gravità evidente, nonché, valutato l’alto rischio di reiterazione della condotta antigiuridica nella gestione dell’esercizio pubblico esaminato, si dispova la Chiusura provvisoria dell’attività per la durata di 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di notifica della contestazione (06.08.2020) ex art.4, comma 4, d.l. n.19/2020.
Giova precisare che il FICODINDIA, negli anni è stato teatro di numerosi eventi delittuosi (risse – spaccio di sostanze stupefacenti – frequentazione abituale di soggetti con precedenti penali). Nell’agosto 2019, in seguito ad un’operazione di Polizia sono stati tratti in arresto cinque soggetti tutti di Nardò perché resisi responsabili tra loro del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, attività illecita che avveniva sia all’interno che all’esterno del predetto locale; e nel settembre 2019, gli veniva applicata la sospensione ex art. 100 TULPS per giorni 25 con provvedimento del Questore di Lecce.
Cronaca
Scoperto commerciante abusivo, sequestro e sigilli
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale…
I Carabinieri di Lecce in merito al contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, hanno segnalato alla Autorità Giudiziaria un uomo, classe 1965 leccese, già noto, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.
Tutto è nato da mirati accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico.
Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info–investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.
L’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali vie del capoluogo salentino, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.
L’attività risultava totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.
Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro penale dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei previsti sigilli.
Cronaca
Rifiuto selvaggio: beccati 600 mc di monnezza nascosta
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali…
Con l’ ausilio di immagini riprese dal drone, i Carabinieri Forestali Lecce hanno concluso un “blitz” all’ interno di un area delimitata da muri perimetrali con cancelli chiusi con lucchetti, alla periferia di Lequile, di proprietà di un’ impresa edile.
“L’occhio” dell’apparecchio in dotazione aveva evidenziato una situazione di estremo degrado, con rifiuti accumulati a più riprese, depositati direttamente sul suolo o allocati all’ interno di un container.
Rifiuti speciali di varie tipologie: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobilio fuori uso, filtri da impianti di depurazione, vetro e scarti inerti da demolizioni edili.
Gli accertamenti dei Carabinieri hanno stabilito che non vi erano autorizzazioni per l’ attività di gestione dei rifiuti, e pertanto hanno proceduto a deferire alla Procura di Lecce l’amministratore unico dell’impresa, per gestione non autorizzata di rifiuti. Al contempo, hanno sottoposto a sequestro tutta l’ area, con cumuli di rifiuti per un volume stimato di circa 600 metri cubi.
L’ attività si inquadra in un’ azione più generalizzata di contrasto al cosiddetto “rifiuto selvaggio”, abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti nel territorio salentino, con droni ed elicottero che costituiscono strumenti fondamentali per gli accertamenti, anche in attuazione di uno specifico protocollo di intesa elaborato dalla Prefettura un anno fa, e sottoscritto anche dall’Arma dei Carabinieri.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
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