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Cronaca

Anatocismo: condannata Banca Sella Sud Arditi Galati

Importante vittoria di Federconsumatori Lecce: la BAG dovrà restituire l’indebito percepito

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Importante vittoria dei legali di Federconsumatori Lecce in tema di anatocismo bancario: è del 16 aprile, infatti, la sentenza n. 97/2013 con cui il Giudice onorario Angelo Rizzo, del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, ha condannato Banca Sella Sud Arditi Galati alla restituzione in favore degli attori, patrocinati dagli avvocati di Federconsumatori, Antonio Baldari e Daniela Fracasso, dell’indebito percepito a titolo di interesse ultralegale uso piazza, massimo scoperto, valute fittizie, spese e anatocismo trimestrale. “La vicenda”, dicono da Federconsumatori, “trae l’abbrivio dall’applicazione da parte dell’istituto di credito, di clausole unilateralmente ed illegittimamente predisposte, parzialmente nulle, in base alle quali sui conti correnti degli ignari consumatori, per lunghissimi periodi, sono state eseguite operazioni prive di titolo giustificativo. Federconsumatori, da sempre impegnata nel contrasto ai soprusi dei poteri forti in danno dei consumatori-utenti, si è fatta portavoce delle istanze dei correntisti, stigmatizzando con fermezza l’invalidità e l’illiceità delle operazioni poste in essere dall’istituto creditizio e le irragionevoli asimmetrie sancite dal legislatore in tema di prescrizione, nei vari decreti salva-banche degli ultimi anni”.


Il provvedimento del giudice Rizzo (già chiamato in numerosi giudizi a pronunciarsi su tale tema e, si ricorderà, tra i primi a rilevare l’incostituzionalità dell’art.2, comma 61 del decreto mille proroghe del 2011), nell’accogliere le istanze dei legali dell’associazione, affronta in modo articolato ed efficace molteplici aspetti del rapporto obbligatorio banca-correntista, ribadendo alcuni pregnanti principi di diritto in tema di prescrizione e di onus probandi.


Preliminarmente, viene chiarita la nozione di pagamento quale presupposto indefettibile per l’azione di ripetizione di indebito: il GOT osserva che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2010, in ipotesi di versamenti di natura ripristinatoria della provvista, lo spostamento patrimoniale si realizza esclusivamente al momento dell’estinzione del saldo di chiusura del conto, con la conseguenza che è questo il termine di decorrenza decennale di prescrizione e non quello delle singole annotazioni.


Rileva, infatti, che “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Con la conseguenza che “in presenza di un conto affidato e quindi di un passivo mantenuto nei limiti del fido, non essendo stata prodotta prova contraria da chi ne era onerato, la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto o dalla revoca”.

Ancora, il Giudice Rizzo, scrutinando le contestazioni di parte attrice, si sofferma sulla nullità della clausola “uso piazza” contenuta in contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, evidenziando che risulta “priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale e, per tanto essa va dichiarata nulla ab origine, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc”.


Con precipuo riferimento alla capitalizzazione trimestrale, particolarmente pregnante appare la riconosciuta irrilevanza dell’eventuale applicazione del medesimo meccanismo anche per gli interessi attivi (una delle principali eccezioni, questa, sollevate dagli istituti bancari nei vari procedimenti azionati dai correntisti), posto che, come efficacemente osservato dal Tribunale di Tricase “tale condizione di reciprocità doveva essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti e non frutto di unilaterale determinazione della banca: diversamente argomentando si avrebbe una illegittima sanatoria in via unilaterale di una clausola nulla convertita in clausola valida per iniziativa di una sola parte”.


Gli sportelli di Federconsumatori sono a disposizione dei consumatori in tutto il territorio della provincia di Lecce. Per info: www.federconsumatori.it.


Cronaca

Taglio del nastro: bentornato Ponte Ciolo

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Come avevamo anticipato sulle colonne del nostro ultimo numero cartaceo, oggi è stato il grande giorno del Ponte Ciolo. Il giorno in cui ha riaperto al traffico, sotto “una nuova luce”.

Il taglio del nastro questo pomeriggio per lo storico ponte in località Gagliano del Capo (Lecce), il ponte iconico del Salento lungo la strada provinciale 358, la litoranea della costa adriatica, che si staglia per una lunghezza di 60 metri a picco sul mare in corrispondenza di un’insenatura rocciosa profonda circa 30 metri.
    Simbolo, negli anni ’60, di un filone di ingegneria strutturale altamente innovativa, il ponte è tornato da oggi a nuova vita, riaperto alla percorrenza dopo essere stato chiuso per un anno per i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico e funzionale finanziati dalla Provincia di Lecce con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Alla cerimonia di riapertura del ponte, con la l’accensione dell’illuminazione, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, hanno partecipato autorità civili e religiose per salutare il passaggio della prima vettura.
    La struttura originaria, ad arco sagomato, è stata progettata dall’ingegnere leccese Antonio La Tegola e realizzata dalla Provincia di Lecce tra il 1962 e il 1967.

Era stata già sottoposta, negli anni, ad altri interventi di manutenzione.

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Specchia, movimenti turistici: partono i controlli della Polizia Locale

Avviata una serie di verifiche riguardanti la comunicazione da parte degli operatori del settore ricettivo. Per le omissioni o ritardi sanzioni fino a 600 euro

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La stagione turistica è alle porte e con essa arrivano anche i controlli per garantire il rispetto delle normative vigenti.

A Specchia, la Polizia Locale ha avviato una serie di verifiche riguardanti la comunicazione dei movimenti turistici da parte degli operatori del settore ricettivo.

Questa iniziativa è volta ad assicurare il rispetto delle leggi regionali che regolamentano il settore turistico e puniscono le violazioni con sanzioni amministrative.

Il Comandante della Polizia Locale di Specchia Andrea Zacà ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme, richiamando l’attenzione sull’articolo 10 quinquies della Legge Regionale 52/2019.

Questo articolo assegna ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia turistica, con l’obiettivo di contrastare forme illegali di ospitalità e garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione dei movimenti turistici.

La normativa regionale, nello specifico l’articolo 10 della Legge Regionale 57/2018, prevede sanzioni per le violazioni relative alla mancata trasmissione dei dati sui movimenti turistici.

Sanzioni che possono variare a seconda della gravità della violazione, includendo multe che vanno da euro 100 a euro 600.

Ad esempio, l’omessa trasmissione mensile dei dati comporta una sanzione che può arrivare fino a euro 600, mentre un ritardo nella trasmissione può essere sanzionato con multe che vanno da euro 100 a euro 300.

In conclusione, i controlli della Polizia Locale di Specchia riguardanti la mancata o tardiva comunicazione dei movimenti turistici mirano a garantire il rispetto delle normative regionali e a contrastare le pratiche irregolari nell’ospitalità.

È essenziale per gli operatori nel settore ricettivo adempiere ai requisiti di comunicazione dei dati al fine di evitare sanzioni amministrative e promuovere una gestione trasparente e conforme alle regole del turismo nella regione.

 

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Volontariato o lucro? Associazione nei guai

Indagine della Guardia di Finanza. Corrispettivi non dichiarati al fisco per un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della onlus sono stati denunciati

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I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.

In particolare, la citata associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.

Diochiarata come associazione culturale i formazione e promozione era, invece, protagonista di un notevole giro d’affari, con master post laurea al prezzo di 7mila e 500 euro.

L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto dell’asserita onlus sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, atteso che l’imposta evasa è stata quantificata dai Finanzieri in oltre 300mila euro, ammontare superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla normativa penaltributaria.

Vale la pena ricordare ancora una volta che l’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.

  • foto in alto di repertorio
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