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Cronaca

Constatazione amichevole? No risarcimento senza descrizione del sinistro

Non basta neanche la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui

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Il proprietario del veicolo danneggiato in un incidente stradale non ha diritto al risarcimento per il sinistro se il modello di constatazione amichevole non descrive la dinamica del sinistro. Né è sufficiente la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui.





Lo ha ricordato la terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 22165/21 che ha respinto il ricorso del proprietario di una moto. Il ricorrente sosteneva di avere riportato danni al veicolo causati dal conducente di una vettura che non si era fermata allo stop. La compagnia di assicurazione non aveva dato seguito alla richiesta di risarcimento e pertanto era stata convenuta in giudizio. Il giudice di pace di Taranto ha condannato l’assicurazione a esibire copia del procedimento di contestazione e valutazione del danno e a comunicare i motivi specifici della mancata offerta. La compagnia si è però limitata e esibire la perizia meccanica ed è stata quindi chiamata in causa per rispondere a titolo risarcitorio dei danni causati alla moto dal proprio assicurato.





Il giudice ha respinto la domanda e il tribunale ha confermato la decisione affermando che gli elementi di prova erano insufficienti e incongrui e che la confessione di uno dei litisconsorti necessari era liberamente apprezzabile dal giudice. Inoltre il modello CAI prodotto in primo grado, sottoscritto dalle parti, risultava incompleto perché non riportava la descrizione della dinamica del sinistro e il ctu aveva espresso il suo giudizio sulla base di valutazioni astratte, non avendo potuto esaminare il motociclo.




Infine vi erano incongruenze tra le dichiarazioni rese e i danni rilevati idonee a far emergere un contrasto tra la dinamica narrata e i dati oggettivi a disposizione. La controversia è così giunta in Cassazione dove il proprietario della moto ha sostenuto che il CAI contiene una dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, che deve essere liberamente apprezzata. Se, invece, come nel caso in esame, tutte le dichiarazioni dei testimoni e l’interrogatorio convergono con le dichiarazioni contenute si ha un’inversione dell’onere della prova a carico dell’assicuratore.





Giovanni D’Agata de Lo Sportello dei Diritti speha che: “La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è mai occupata dell’efficacia probatoria del Cai nei termini prospettati dal ricorrente, cioè non ne ha mai messo in discussione né la portata confessoria, né si è occupata dei suoi eventuali limiti tantomeno si è preoccupata di accertarne la possibilità di utilizzarlo quale indizio, evidenziandone soltanto la lacunosità in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.  Infatti,- conclude Giovanni D’Agata, – “l’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria”.


Corigliano

Nube anomala dalla Colacem: apprensione e controlli in corso

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Apprensione a Galatina, Soleto e Corigliano oggi per quanto accaduto nel pomeriggio al cementificio Colacem.

Attorno alle ore 17 una nube anomala si è levata nell’aria da una torre dello stabilimento.

Alcuni passanti hanno ripreso coi propri smartphone le immagini che pubblichiamo e che sono state fatte circolare sui social (a fine articolo il video).

Alla domanda più martellante di queste ore, ossia di cosa si tratti, stanno provando a rispondere le autorità competenti.

Una segnalazione ha fatto intervenire l’Arpa Puglia. Ed un aggiornamento in merito ce lo fornisce il sindaco di Galatina Fabio Vergine: “Dopo le segnalazioni ricevute e dopo aver visionato le immagini odierne in merito ai fumi provenienti dal cementificio Colacem, abbiamo subito provveduto ad allertare le autorità competenti, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (ARPA), della Provincia di Lecce ed il Comando di Polizia Locale per ricevere una relazione dettagliata. Non appena avremo informazioni certe sull’accaduto e sui dati di monitoraggio dell’aria, valuteremo le successive azioni per la tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini”.

Le immagini dal posto

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Casarano

Muore per un gelato a 16 anni. Ristoratore condannato

Nello specifico è il ristoratore a pagare per la morte dell’avventore allergico. Deve risarcire il danno da perdita parentale al padre del sedicenne deceduto dopo lo shock anafilattico per aver mangiato un gelato diverso da quello previsto dal menu concordato ad hoc per il ricevimento, a causa delle patologie del ragazzo…

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Muore cliente 16enne allergico per un gelato, ristoratore condannato.

Per la Cassazione penale nessun concorso di colpa ai genitori che hanno concordato il menu, sciatteria del gestore. “Papà, io voglio vivere, non voglio morire”, danno biologico terminale per la lucida agonia del figlio.

Davide P., che risiedeva a Bologna ed era in vacanza con la sua famiglia in Puglia, era celiaco e poliallergico. La mamma aveva fornito una lista di cibi senza glutine da servire

La «sciatteria» del titolare di un ristorante di servire un gelato diverso da quello previsto dal menu concordato ad hoc per il ricevimento, è costato la galera al ristoratore.

È quanto emerge dall’ordinanza 6668/25 pubblicata il 14 marzo 2025 dalla terza sezione penale della Cassazione avverso sentenza depositata il 25/02/2022 della Corte d’Appello di Bari n° 820/2022.

Nello specifico è il ristoratore a pagare per la morte dell’avventore allergico. Deve risarcire il danno da perdita parentale al padre del sedicenne deceduto dopo lo shock anafilattico per aver mangiato un gelato diverso da quello previsto dal menu concordato ad hoc per il ricevimento, a causa delle patologie del ragazzo.

E al genitore va risarcito in via ereditaria il danno biologico, chiave interpretativa terminale patito dal giovane che nell’ultimo momento di lucidità si rende conto della morte che arriva («papà, io voglio vivere»).

«Totale» la «sciatteria» del titolare che va al supermercato a comprare il gelato sostitutivo la sera prima del banchetto senza assumere informazioni specifiche sulla compatibilità con intolleranze alimentari.

Nessun concorso di colpa può essere addebitato alla famiglia della vittima.

Bocciato il ricorso del ristoratore: diventa definitiva la condanna a pagare al padre della vittima quasi 414 mila euro a titolo di danno da perdita parentale calcolato in base alle tabelle del tribunale di Roma più altri 100 mila per il danno terminale patito dal ragazzo prima del decesso e trasmesso in via ereditaria al genitore («non voglio morire»), liquidato secondo equità. Per la festa di una cresima della nipote i genitori del sedicenne concordano con il gestore un menu compatibile con i disturbi alimentari del ragazzo, che è celiaco e allergico a vari alimenti.

Il tragico evento avvenne a San Giovanni Rotondo dopo che un ragazzo celiaco di 16 anni, Davide P., aveva mangiato un gelato ed è morto.

Nativo di San Marco in Lamis, era residente a Bologna. La mamma si era raccomandata al ristoratore – che ospitava numerose persone per un pranzo offerto da un familiare della vittima in occasione della celebrazione di una cresima – di servire a Davide cibi senza glutine, e gli aveva consegnato una apposita lista.

Davanti alla Cassazione penale il processo si conclude con l’annullamento ai soli fini civili.

Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarando la dose hanno spiegato che “di fronte a una condizione sanitaria così allarmante, scrive la Corte di appello di Bari, il ristoratore non avrebbe dovuto comprare un prodotto diverso da quello concordato ma si sarebbe dovuto confrontare con i genitori del sedicenne per indirizzarsi su un alimento già assunto dal ragazzo e dunque sicuro. Si configura quindi la colpa per negligenza, imprudenza e imperizia in violazione di un dovere oggettivo di diligenza che trova fondamento nel contratto stipulato per il ricevimento. Il gestore del locale non prospetta elementi di fatto dai quali desumere un concorso di colpa dei genitori. Sul risarcimento della perdita parentale scatta la personalizzazione di un terzo per il fortissimo legame familiare e le drammatiche circostanze del decesso: il figlio muore fra le braccia del padre, che negli anni si era dedicato molto al ragazzo proprio a causa dei disturbi alimentari”.

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Cronaca

Vigilesse vanitose: “Abbiamo fatto 108 multe, superato il record!”

Lo “Sportello dei Diritti”: «Questo è il clima in Italia da caccia alle streghe. L’episodio di Surbo richiede un appello per una maggiore tolleranza e un ritorno al principio di buon andamento della pubblica amministrazione»

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Virale un video in cui appaiono due vigilesse di Surbo, probabilmente di ritorno in auto dal turno di servizio, nel quale con toni trionfanti esclamano: “Abbiamo fatto 108 verbali! Abbiamo superato il record!».

«Un fatto sicuramente censurabile e che esprime in tutta la sua evidenza il clima da caccia alle streghe che si respira in Italia in materia di sanzioni al codice della strada»: così stigmatizza presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata, che aggiunge: «Anche alla luce di questi episodi che documentano plasticamente l’enfasi con cui alcuni addetti ai lavori esprimono la propria soddisfazione a sanzionare i cittadini, è necessario rinnovare il nostro appello per una maggiore tolleranza e un ritorno al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in un momento storico nel quale la cittadinanza tutta si sente oltremodo vessata da balzelli che riguardano ogni settore della vita, compreso quello imprescindibile della circolazione stradale».

Foto in alto di repertorio

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