Cronaca
Tar Lazio accoglie ricorso di salentina per graduatoria concorso nazionale
Pronuncia innovativa del giudice amministrativo che impone il riesame dell’esito della prova a beneficio della concorrente
Con una pronuncia che esprime un orientamento pionieristico, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da una concorrente salentina, patrocinata dagli avvocati Annarita Marasco e Carlo Ciardo, ordinando la modifica del concorsone per funzionari statali.
La vicenda riguarda il maxi-concorso da 2mila e 736 posti di funzionario amministrativo indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021, al quale ha partecipato anche una ragazza salentina che nella compilazione della domanda ha indicato, tra i titoli di preferenza, anche il superamento del periodo di tirocinio presso il Tribunale di Lecce. Nella compilazione del modulo di partecipazione, però, la candidata non ha “flaggato” la casella relativa ai titoli preferenziali per evidenziarne il possesso.

Dopo aver superato la prova scritta prevista dal bando la candidata aveva inviato una nota pec alla Pubblica Amministrazione, contenente una dichiarazione sostitutiva con la quale ha dichiarato di voler far valere quale titolo di preferenza l’aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.
Ciononostante il Ripam – competente per lo svolgimento della procedura concorsuale – ha riscontrato negativamente la nota della candidata, tanto è vero che dalla graduatoria è emerso in maniera conclamata che la commissione non aveva valutato il titolo di preferenza in questione.
La graduatoria finale è stata, quindi, impugnata dalla concorrente innanzi al Tar Lazio con il ricorso proposto dai legali Annarita Marasco e Carlo Ciardo, i quali hanno evidenziato l’illegittimità dell’operato della commissione di concorso per l’omessa valutazione del titolo preferenziale vantato dalla candidata, ciò in ragione del chiaro tenore della domanda di partecipazione e dell’altrettanto lapalissiano contenuto della successiva dichiarazione sostitutiva trasmessa a mezzo pec.
Né tantomeno, secondo gli avvocati Marasco e Ciardo, poteva essere legittimamente obliterata la valutazione del titolo in questione per l’assenza della “flaggatura” sul modulo di partecipazione, atteso che tale circostanza, si appalesava al più come un mero errore materiale alla luce del tenore complessivo della domanda di partecipazione ed in ogni caso tale impasse era ovviabile da parte della Pubblica Amministrazione attraverso un apposito soccorso istruttorio volto ad accertare il possesso della certificazione attestante il superamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari da parte della candidata. Tutte circostanze che nel caso di specie non sono state tenute in considerazione da parte dell’Amministrazione procedente, la quale si è limitata a non valutare il titolo preferenziale.
Il TAR Lazio, con una pronuncia che si inserisce in un solco giurisprudenziale innovativo, ha accolto le tesi difensive degli avvocati Marasco e Ciardo, statuendo che dal complessivo contenuto della domanda di partecipazione fosse “con immediatezza evincibile il possesso del titolo per il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento e, conseguentemente, l’omessa attribuzione di carattere preferenziale”. I giudici amministrativi hanno anche rilevato che la ricorrente aveva correttamente trasmesso le autocertificazioni nei termini previsti dal bando, al fine di ottenere la validazione dei titoli di preferenza, sicchè tali dichiarazioni sarebbero dovute essere prese in esame dalla commissione.
Il TAR Lazio ha, quindi, annullato la graduatoria definitiva nazionale nella parte in cui è stato disconosciuto il titolo di preferenza posseduto dalla concorrente ed ha contestualmente ordinato all’amministrazione di provvedere al riesame della posizione di quest’ultima.

“Siamo in presenza di una esegesi giurisprudenziale innovativa – dichiarano gli Avvocati Annarita Marasco e Carlo Ciardo – che supera il dato formale della omessa “flaggatura” da parte della concorrente all’interno del modulo di partecipazione e statuisce l’obbligo per la commissione concorsuale di valutare il titolo preferenziale posseduto dalla candidata alla luce del chiaro contenuto complessivo della domanda, così come delle successive autocertificazioni tempestivamente inoltrate alla P.A.. Attendiamo che l’Amministrazione procedente ottemperi con tempestività all’ordine di riesame emanato dal Giudice Amministrativo – concludono gli Avvocati Marasco e Ciardo – ridisegnando la graduatoria definitiva nazionale con l’attribuzione alla nostra cliente del giusto punteggio e della corrispondente corretta posizione in graduatoria”.
Cronaca
Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati
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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.
La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.
Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.
La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.
Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.
Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.
Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.
La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.
LA SENTENZA IN SINTESI
Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.
La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.
È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.
Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».
La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».
Cronaca
Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri
Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso
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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.
Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.
L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Nessun ferito registrato.
A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.
Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.
Copertino
Droga e armi, tre arresti
A Copertino fermati due uomini a bordo di un furgone con cocaina, marijuana e 52mila euro n contranti. A Surbo dopo una segnalazione arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e ricettazione
A Copertino, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di una presunta attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.
A Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della locale Stazione e del NORM della Compagnia di Lecce ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione.
L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina.
Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato con gli operanti.
Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto, e numerose munizioni.
Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.
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