Cronaca
Tar Lazio accoglie ricorso di salentina per graduatoria concorso nazionale
Pronuncia innovativa del giudice amministrativo che impone il riesame dell’esito della prova a beneficio della concorrente

Con una pronuncia che esprime un orientamento pionieristico, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da una concorrente salentina, patrocinata dagli avvocati Annarita Marasco e Carlo Ciardo, ordinando la modifica del concorsone per funzionari statali.
La vicenda riguarda il maxi-concorso da 2mila e 736 posti di funzionario amministrativo indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021, al quale ha partecipato anche una ragazza salentina che nella compilazione della domanda ha indicato, tra i titoli di preferenza, anche il superamento del periodo di tirocinio presso il Tribunale di Lecce. Nella compilazione del modulo di partecipazione, però, la candidata non ha “flaggato” la casella relativa ai titoli preferenziali per evidenziarne il possesso.

Dopo aver superato la prova scritta prevista dal bando la candidata aveva inviato una nota pec alla Pubblica Amministrazione, contenente una dichiarazione sostitutiva con la quale ha dichiarato di voler far valere quale titolo di preferenza l’aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.
Ciononostante il Ripam – competente per lo svolgimento della procedura concorsuale – ha riscontrato negativamente la nota della candidata, tanto è vero che dalla graduatoria è emerso in maniera conclamata che la commissione non aveva valutato il titolo di preferenza in questione.
La graduatoria finale è stata, quindi, impugnata dalla concorrente innanzi al Tar Lazio con il ricorso proposto dai legali Annarita Marasco e Carlo Ciardo, i quali hanno evidenziato l’illegittimità dell’operato della commissione di concorso per l’omessa valutazione del titolo preferenziale vantato dalla candidata, ciò in ragione del chiaro tenore della domanda di partecipazione e dell’altrettanto lapalissiano contenuto della successiva dichiarazione sostitutiva trasmessa a mezzo pec.
Né tantomeno, secondo gli avvocati Marasco e Ciardo, poteva essere legittimamente obliterata la valutazione del titolo in questione per l’assenza della “flaggatura” sul modulo di partecipazione, atteso che tale circostanza, si appalesava al più come un mero errore materiale alla luce del tenore complessivo della domanda di partecipazione ed in ogni caso tale impasse era ovviabile da parte della Pubblica Amministrazione attraverso un apposito soccorso istruttorio volto ad accertare il possesso della certificazione attestante il superamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari da parte della candidata. Tutte circostanze che nel caso di specie non sono state tenute in considerazione da parte dell’Amministrazione procedente, la quale si è limitata a non valutare il titolo preferenziale.
Il TAR Lazio, con una pronuncia che si inserisce in un solco giurisprudenziale innovativo, ha accolto le tesi difensive degli avvocati Marasco e Ciardo, statuendo che dal complessivo contenuto della domanda di partecipazione fosse “con immediatezza evincibile il possesso del titolo per il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento e, conseguentemente, l’omessa attribuzione di carattere preferenziale”. I giudici amministrativi hanno anche rilevato che la ricorrente aveva correttamente trasmesso le autocertificazioni nei termini previsti dal bando, al fine di ottenere la validazione dei titoli di preferenza, sicchè tali dichiarazioni sarebbero dovute essere prese in esame dalla commissione.
Il TAR Lazio ha, quindi, annullato la graduatoria definitiva nazionale nella parte in cui è stato disconosciuto il titolo di preferenza posseduto dalla concorrente ed ha contestualmente ordinato all’amministrazione di provvedere al riesame della posizione di quest’ultima.

“Siamo in presenza di una esegesi giurisprudenziale innovativa – dichiarano gli Avvocati Annarita Marasco e Carlo Ciardo – che supera il dato formale della omessa “flaggatura” da parte della concorrente all’interno del modulo di partecipazione e statuisce l’obbligo per la commissione concorsuale di valutare il titolo preferenziale posseduto dalla candidata alla luce del chiaro contenuto complessivo della domanda, così come delle successive autocertificazioni tempestivamente inoltrate alla P.A.. Attendiamo che l’Amministrazione procedente ottemperi con tempestività all’ordine di riesame emanato dal Giudice Amministrativo – concludono gli Avvocati Marasco e Ciardo – ridisegnando la graduatoria definitiva nazionale con l’attribuzione alla nostra cliente del giusto punteggio e della corrispondente corretta posizione in graduatoria”.
Attualità
Meteo, da mezzanotte allerta arancione sul Salento
Protezione civile: “Per le prossime ore, un bollettino meteorologico con avverse previsioni e rischi di forti piogge, grandinate, vento e temporali…”

La protezione civile, gestione emergenze, ha diramato, per le prossime ore, a partire da mezzanotte, un bollettino meteorologico con avverse previsioni e rischi di forti piogge, grandinate, vento e temporali.
Il bollettino recite: “Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati;
Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica (fulmini), locali
grandinate e forti raffiche di vento“.
Cronaca
Galatina, il Liceo Vallone al Summit Internazionale “Next Generation AI”
Studenti e docenti al centro del dialogo sull’intelligenza artificiale nella scuola…

Dal 9 al 13 ottobre, una delegazione del Liceo Vallone, di Galatina, ha partecipato al Summit Internazionale “Next Generation AI” svoltosi a Napoli. L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto la partecipazione di oltre 6.000 studenti, docenti, esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da più di 40 Paesi.
A rappresentare l’istituto sono stati gli studenti Giacomo Colazzo (5AS), Davide Papadia (4AQTrED), Dalila Carrisi (5AL), Daniela Giannelli (5CSA), accompagnati dalla professoressa Chiara Leo.
Le attività si sono svolte tra location prestigiose come il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino e la Stazione Marittima, trasformate per l’occasione in un campus internazionale dedicato al futuro dell’IA nella scuola e nella società.
Durante i seminari mattutini, i partecipanti hanno potuto ascoltare interventi di esperti di fama mondiale come Luciano Floridi (Università di Yale), Andreas Schleicher (OCSE), Darya Majidi (UN Women Italia) e Fengchun Miao (UNESCO), che hanno affrontato temi come l’etica dell’IA, l’innovazione didattica, l’inclusione e la cittadinanza digitale.
Nei laboratori pomeridiani, gli studenti hanno potuto sperimentare in prima persona applicazioni avanzate dell’intelligenza artificiale: realtà aumentata e virtuale, sistemi di personalizzazione dell’apprendimento, strumenti per l’inclusione e tutor digitali.
Un momento particolarmente significativo ha visto protagonista la studentessa Dalila Carrisi (5AL), scelta per salire sul palco del Teatro San Carlo e leggere, a nome degli studenti italiani, la lettera indirizzata al Ministro Valditara per il G20. Un gesto simbolico e potente, seguito in diretta dal Ministro stesso collegato all’evento.
“È stata un’esperienza entusiasmante e arricchente – raccontano gli studenti – che ci ha permesso di confrontarci con nuove idee e di comprendere come la scuola possa guidare, con responsabilità e visione, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica quotidiana.”
Casarano
Multe annullate se il tutor non è omologato
L’omologazione costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo. La sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale…

Giro di vite all’utilizzo indiscriminato anche dei tutor: annullabili multe e taglio punti se il tutor è tarato ma non omologato.
Vale anche per l’apparecchiatura Sicve il principio per cui se il trasgressore contesta il funzionamento l’amministrazione deve provare che lo strumento è stato sottoposto alla necessaria procedura tecnica.
I Tribunali tornano a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox e dei tutor con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Addio alle multe e al taglio dei punti sulla patente se il tutor risulta tarato ma non anche omologato.
E ciò perché si applica anche al sistema Sicve il principio affermato dalla Cassazione secondo cui, se il soggetto sanzionato contesta il funzionamento dello strumento che misura elettronicamente la velocità dei veicoli, spetta all’amministrazione depositare i certificati che provano l’omologazione iniziale del dispositivo e la successiva taratura periodica: la sentenza costituzionale 113/15 vale per tutti gli strumenti adoperati sulle strade e dunque anche per il tutor, che misura la velocità media di un veicolo fra due punti e non quella puntuale come l’autovelox.
L’omologazione, poi, costituisce una necessaria procedura tecnica per garantire funzionalità e precisione del dispositivo.
È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 9 ottobre 2025 dalla seconda sezione civile del tribunale di Latina.
Accolto l’appello proposto dall’automobilista: sono annullate le quattro ordinanze prefettizie per la violazione dell’articolo 142, commi settimo e ottavo, Cds (tre verbali da 124 euro e uno da 386).
Sbaglia il giudice di pace che ha ritenuto idoneo sul piano probatorio il solo certificato di taratura del tutor, peraltro risalente a undici mesi prima della violazione contestata. È grazie all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al primo grado di giudizio che emerge come l’amministrazione non abbia fornito un’adeguata prova documentale del corretto funzionamento nel servizio di rilevazione elettronica della velocità.
Manca il certificato di omologazione, mentre non può sostenersi che sia sufficiente l’attestazione preventiva della funzionalità dell’apparecchio; i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: solo la seconda autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico; la prima, invece, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Per i giudici dell’appello, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica: tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento ex articolo 142, comma sesto, Cds”.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.
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