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Dai Comuni

Tricase: quella chiesa del diavolo…

Ad appena un anno dalla ristrutturazione della cosiddetta “chiesa dei diavoli” e dall’inaugurazione del parco adiacente, la zona sta ricadendo nell’oblio e nel degrado, vittima della vegetazione selvatica e delle erbacce

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La chiesa della Madonna di Costantinopoli, a Tricase, è nota a tutti come la “chiesa dei diavoli”. La sua insolita pianta ottagonale e l’ubicazione, lontana dal centro abitato, le hanno fatto apporre anche il nome di “chiesa Nova”, e, soprattutto, l’hanno circondata da sempre di un fascinoso alone di mistero. Costruita sul finire del  17esimo secolo, ha vissuto anni di splendore e di grande importanza per Tricase, in quanto meta di culto a portata dei numerosi contadini che lavoravano, fino a qualche decennio fa, nella zona.


Negli ultimi decenni però, la Chiesa dei diavoli, si è resa nota tanto per il suo totale abbandono, complice anche l’allontanamento dei tricasini dalle campagne, quanto per le numerose leggende che le ruotano attorno e che narrano di un patto tra il principe di Tricase e il diavolo, il quale costruì la chiesa in una notte per poi scaraventare su di essa una maledizione in seguito al mancato mantenimento degli accordi da parte del signore del paese.


Tra i forzieri mai ritrovati, i racconti di chi giura di aver visto il diavolo e di chi sostiene di aver sentito le campane da esso gettate nel canale del Rio, la chiesa ha vissuto, fino al marzo dell’anno scorso, anni di abbandono, decadenza e depredazioni. Poi, un anno fa appunto, con il “Parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase” partner del progetto, si è conclusa la restaurazione non solo dell’edificio ma anche della zona antistante, con la creazione di un piccolo parco con tanto di aiuole, impianti di irrigazione, sentieri e illuminazione notturna a fare da cornice a quelle che avrebbero dovuto essere le manifestazioni, gli eventi, le feste e quant’altro. Il tutto per la gioia dei tricasini di riveder vivere un patrimonio della cultura popolare a cui la cittadinanza, giovane e non, si dichiara da sempre legata.


Ma come sempre, dopo i buoni propositi e le belle parole, il rischio delusione è dietro l’angolo. Lo stato in cui versa oggi il parco creato dinanzi alla chiesa è tutt’altro che accogliente e degno di un’attrazione turistica. Altro che diavoli, oggi a farla da padrone sono le erbacce che hanno ricoperto quasi ogni angolo del posto.


Si fa spazio tra le sterpaglie, ancora per poco, il sentiero che conduce verso la chiesa. Ai suoi lati, completamente sepolto dalla vegetazione selvatica, quello che sembra essere un impianto di illuminazione interrato e, lungo il muretto, una fila di faretti, ormai nascosti anche alla vista, che la sera si accendono invano.


Alla fine del vialetto, davanti alla Chiesa, altre erbacce ci attendono sugli scalini d’ingresso. Mentre nelle aiuole, complete anche di impianti di irrigazione, la vegetazione selvatica ha preso il posto di quello che era stato piantato.

Insomma, ad oggi la chiesa dei diavoli è tutt’altro che un fiore all’occhiello per la città, così come lo si era immaginato. Sarà pur vero che d’inverno forse in pochi vi si sarebbero recati, in attesa di un clima più favorevole alle passeggiate e alle escursioni, ma questo non giustificherebbe comunque lo stato di abbandono in cui versa la zona.


Qualcuno se ne ricorderà in tempo? Perlomeno prima delle vacanze pasquali, prima che la bella stagione inizi a portare con sé i primi turisti, non sarebbe il caso di far recuperare al luogo una parvenza di quello che si era creato un anno fa?


Chi aveva preso l’incarico di ridare vita alla zona avrebbe già dovuto attivarsi per restituire presentabilità alla Chiesa e al parco, se non per evitare che cada nuovamente nell’oblio e nell’incuria, quantomeno per tener fede alle parole spese un anno fa e per non darci un motivo in più di mandare…al diavolo i responsabili dell’amministrazione dei fondi della nostra comunità.


 


Lorenzo Zito


Attualità

Ruffano e Presicce – Acquarica senza acqua per un giorno

L’avviso di Acquedotto Pugliese: in entrambi i centri lavori in corso martedì 20 e alcune zone soggette alla sospensione temporanea della normale erogazione idrica

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Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Ruffano e in quello di Presicce-Acquarica e per questo martedì 20 gennaio in alcune zone di questi paesi è prevista la sospensione dell’erogazione idrica.

I lavori, in entrambi i centri, riguardano interventi per la realizzazione in sostituzione di nuovo tronco idrico previsto nell’appalto di Risanamento Reti 4-Lotto 7.

A RUFFANO

 

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica martedì 20 gennaio in via Trieste (nel tratto compreso tra via Villani e via Giusti) e in via Venezia (nel tratto compreso tra via Roma e via Sabatino De Curtis).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 16,30.

A PRESICCE – ACQUARICA

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica sempre martedì 20 gennaio, in via Preite (nel tratto compreso tra via Rossini e via Puccini) e in via Della Resistenza (nel tratto tra Via I Maggio e via Carducci) nell’abitato di Presicce.

Anche qui la sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8,30 con ripristino alle ore 16,30.

CONSIGLI UTILI

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle areee interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

 

 

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Cronaca

Annullata cartella Agenzia delle Entrate da oltre 700mila euro

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce: la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati

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La sentenza n. 148/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 23, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente accolto il l’appello dallo stesso proposto ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento in contestazione notificato ad una contribuente di oltre 700mila euro, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese di giudizio.

La suddetta sentenza della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24, offre un significativo intervento sul dibattuto tema dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, con particolare riferimento al caso di un accertamento di maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente, quale socia di maggioranza di una Società S.r.l., per il recupero di imposte e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015 di oltre 700mila euro.

Ebbene, l’accertamento si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

La contribuente aveva tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento, contestando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione, la mancata dimostrazione della distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni.

Nel corso del procedimento, è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste“, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

Di conseguenza, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce hanno attribuito rilievo centrale a tale sentenza penale di assoluzione, richiamando l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali accertati.

Peraltro, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il giudicato penale in sé, ma l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

Nel caso di specie, la sentenza penale aveva escluso la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di elementi che potessero ricondurre a tale distribuzione.

La Corte tributaria di Lecce ha, quindi, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova sufficiente della pretesa impositiva, anche alla luce della prova contraria offerta dalla contribuente e dell’efficacia vincolante della sentenza penale.

LA SENTENZA IN SINTESI

Di conseguenza, i Giudici della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’appello della contribuente, sottolineando alcuni principi fondamentali.

La specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, è sufficiente un riferimento sommario alle ragioni di fatto e di diritto, purché sia individuabile il nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.

La presunzione di distribuzione degli utili: la sentenza evidenzia che la ristretta base partecipativa costituisce una presunzione semplice, ma non sufficiente, per imputare automaticamente ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società.

È necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della effettiva percezione degli utili da parte dei soci, soprattutto quando il contribuente offre una prova contraria valida e documentata.

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione: la Corte ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione della contribuente, intervenuta per gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti materiali, escludendo la responsabilità della contribuente per la percezione di utili occulti.

Onere della prova: la Corte ha rilevato che l’Ufficio non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a dimostrare accrediti o incrementi patrimoniali riconducibili alla percezione di utili da parte della contribuente, la quale, invece, ha fornito prova dei propri flussi finanziari, privi di elementi che potessero giustificare la pretesa impositiva.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, «la sentenza afferma che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l’effettiva percezione da parte del socio, soprattutto quando questi risulti estraneo alla gestione sociale. Inoltre, la sentenza in commento ribadisce che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sugli stessi fatti materiali, il giudice tributario è vincolato all’accertamento negativo dei fatti, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo fondato su presunzioni non suffragate da ulteriori elementi probatori».

La Corte ha quindi annullato l’atto impositivo e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

«Tale decisione», chiarisce il presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce, «si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela delle garanzie del contribuente e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti, anche in presenza di presunzioni legali, valorizzando il principio del contraddittorio e l’efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario».

 

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Cronaca

Sanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri

Il 58nne in forte stato di agitazione psicofisica è stato fermato con l’utilizzo del Taser e sottoposto a TSO. A Galatina un 60nne stato l’effetto dell’alcol ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso

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A Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire i militari.

Dopo reiterati tentativi di dissuasione, gli operanti hanno fatto ricorso, con professionalità e proporzionalità, al dispositivo Taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte.

L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Nessun ferito registrato.

A Galatina, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.

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