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Cronaca

Tarsu è illegittima per i locali accessori come i “garage”, “cantine” e “solai”

I cittadini possono chiedere al Comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi alla sentenza

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La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con alcune sentenze ha stabilito che la tassa sui rifiuti non è dovuta locali accessori alle abitazioni. I giudici tributari si sono riportati al contenuto di una circolare ministeriale secondo la quale “devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali “il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand’anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre, il contribuente stesso non ha l’onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti“. I giudici tributari di appello con le sentenze, hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani. In particolare, è stato affermato che “essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’uomo non avrebbe neppure il tempo o l’opportunità di produrre rifiuti“. Viene confermato quindi dalla Commissione tributaria regionale che i locali accessori alle abitazioni come i “garage”, cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.


I cittadini che volessero opporsi ai versamenti, possono chiedere al Comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi alla sentenza. La norma infatti non si applica automaticamente, ma ha valore per ogni singolo ricorso presentato.

Cronaca

Taglio del nastro: bentornato Ponte Ciolo

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Come avevamo anticipato sulle colonne del nostro ultimo numero cartaceo, oggi è stato il grande giorno del Ponte Ciolo. Il giorno in cui ha riaperto al traffico, sotto “una nuova luce”.

Il taglio del nastro questo pomeriggio per lo storico ponte in località Gagliano del Capo (Lecce), il ponte iconico del Salento lungo la strada provinciale 358, la litoranea della costa adriatica, che si staglia per una lunghezza di 60 metri a picco sul mare in corrispondenza di un’insenatura rocciosa profonda circa 30 metri.
    Simbolo, negli anni ’60, di un filone di ingegneria strutturale altamente innovativa, il ponte è tornato da oggi a nuova vita, riaperto alla percorrenza dopo essere stato chiuso per un anno per i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico e funzionale finanziati dalla Provincia di Lecce con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Alla cerimonia di riapertura del ponte, con la l’accensione dell’illuminazione, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, hanno partecipato autorità civili e religiose per salutare il passaggio della prima vettura.
    La struttura originaria, ad arco sagomato, è stata progettata dall’ingegnere leccese Antonio La Tegola e realizzata dalla Provincia di Lecce tra il 1962 e il 1967.

Era stata già sottoposta, negli anni, ad altri interventi di manutenzione.

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Cronaca

Specchia, movimenti turistici: partono i controlli della Polizia Locale

Avviata una serie di verifiche riguardanti la comunicazione da parte degli operatori del settore ricettivo. Per le omissioni o ritardi sanzioni fino a 600 euro

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La stagione turistica è alle porte e con essa arrivano anche i controlli per garantire il rispetto delle normative vigenti.

A Specchia, la Polizia Locale ha avviato una serie di verifiche riguardanti la comunicazione dei movimenti turistici da parte degli operatori del settore ricettivo.

Questa iniziativa è volta ad assicurare il rispetto delle leggi regionali che regolamentano il settore turistico e puniscono le violazioni con sanzioni amministrative.

Il Comandante della Polizia Locale di Specchia Andrea Zacà ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme, richiamando l’attenzione sull’articolo 10 quinquies della Legge Regionale 52/2019.

Questo articolo assegna ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia turistica, con l’obiettivo di contrastare forme illegali di ospitalità e garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione dei movimenti turistici.

La normativa regionale, nello specifico l’articolo 10 della Legge Regionale 57/2018, prevede sanzioni per le violazioni relative alla mancata trasmissione dei dati sui movimenti turistici.

Sanzioni che possono variare a seconda della gravità della violazione, includendo multe che vanno da euro 100 a euro 600.

Ad esempio, l’omessa trasmissione mensile dei dati comporta una sanzione che può arrivare fino a euro 600, mentre un ritardo nella trasmissione può essere sanzionato con multe che vanno da euro 100 a euro 300.

In conclusione, i controlli della Polizia Locale di Specchia riguardanti la mancata o tardiva comunicazione dei movimenti turistici mirano a garantire il rispetto delle normative regionali e a contrastare le pratiche irregolari nell’ospitalità.

È essenziale per gli operatori nel settore ricettivo adempiere ai requisiti di comunicazione dei dati al fine di evitare sanzioni amministrative e promuovere una gestione trasparente e conforme alle regole del turismo nella regione.

 

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Cronaca

Volontariato o lucro? Associazione nei guai

Indagine della Guardia di Finanza. Corrispettivi non dichiarati al fisco per un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della onlus sono stati denunciati

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I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.

In particolare, la citata associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.

Diochiarata come associazione culturale i formazione e promozione era, invece, protagonista di un notevole giro d’affari, con master post laurea al prezzo di 7mila e 500 euro.

L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in un milione e 300mila euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto dell’asserita onlus sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, atteso che l’imposta evasa è stata quantificata dai Finanzieri in oltre 300mila euro, ammontare superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla normativa penaltributaria.

Vale la pena ricordare ancora una volta che l’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.

  • foto in alto di repertorio
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