Il Tar di Puglia, sede di Lecce, lo scorso 7 ottobre ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Comitato Ambiente e Salute di Calimera contro l’impianto di microgenerazione da 1 mwE, alimentato dalla potatura dei rami degli ulivi salentini. Tra le varie motivazioni, il Tar Puglia accentua che l’autorità preposta alla tutela dell’inquinamento ha espressamente ritenuto che “la ricaduta di emissioni sul territorio circostante non denota situazioni di rischio”. Anche la Provincia di Lecce si è costituita in giudizio confermando la regolarità delle fasi che hanno portato all’autorizzazione del piccolo impianto di Calimera. A rappresentare e difendere il corretto operato di Fiuis Srl è stato il prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani.
Questo il testo integrale dell’ordinanza del Tar di Lecce
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2009, proposto da:
Pietro Antonio Luceri, Comitato Salute e Ambiente Per Calimera, Saveria Cafaro, Leo Tommasi, Gianluca Tommasi, Maria Grazia Tramacere, Maria Montinaro, Giuseppe Giannone, Lidia Giannone, Aldo Roma, Luigi Gemma, Luigi Castrignano’, Vincenzo Luceri, Antonio Tommasi, Valeria Colella, Leo Fabio Conversano, Andrea Fabio Montinaro, Andrea Bortone, Cesario Trenta, Aprile Paolo, Brizio Lefons, Raffaele Mittaridonna, Rosario Ricciardi, Antonio Brizio Spro’, Giuseppe Russo, Vincenzo Dimitri, Antonella Campanelli, Antonio Tommasi, Brizio Luigi Montinaro, rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino N. 11/A;
contro
Comune di Calimera; Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in Lecce, Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le;
nei confronti di
Fiusis Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del permesso di costruire 12 giugno 2009 n. 49 rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Settore Assetto del Territorio del Comune di Calimera alla FIUSIS s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una centrale di produzione di energia elettrica alimentata da cippato di legno vergine avente potenza elettrica nominale pari a 1,00 MWe; di tutti quanti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare dell’autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 con Determina Dirigenziale n. 40 del 5 marzo 2009, prot. n. 672 del 10 marzo 2009;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fiusis Srl;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Millefiori, Sticchi Damiani e Capoccia;
Premesso che viene impugnato l’atto con cui il Comune ha autorizzato la realizzazione di un impianto per la produzione di energia derivante da biomasse solide (cippato di legno vergine) di potenza inferiore ad 1 MW;
Considerato che il legislatore regionale (LR n. 31 del 2008), ad una sommaria delibazione che è propria di questa fase cautelare, pare avere correttamente anticipato alcune linee di semplificazione amministrativa in tema di energia cui è comunque approdato il legislatore statale (legge n. 99 del 2009) mediante la previsione dell’istituto della DIA anche per gli impianti di cogenerazione – tra i quali sembrerebbe rientrare quello in esame – di potenza inferiore ad 1 MW;
Tenuto conto che a norma dell’art. 1.03, comma 5, delle NTA del PUTT Puglia, l’area in questione sembra dovere essere considerata all’interno dei c.d. “territori costruiti”, con conseguente esclusione della necessità di acquisire preventivamente la prescritta autorizzazione paesaggistica;
Considerato infine che l’autorità preposta alla tutela dell’inquinamento ha espressamente ritenuto che “la ricaduta delle emissioni sul territorio circostante … non denota situazioni di rischio”;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di tutela cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Massimo Santini, Referendario, Estensore



